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Ordinanza — n. 21330/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on costs as first instance judge's discretion on expense allocation is not reviewable.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21330/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant failed to specifically contest the lower court's discretionary decision on litigation costs. The first instance judge had compensated expenses based on the principle of virtual defeat, a matter reserved for the judge of merits rather than the cassation court. Consequently, the appeal was rejected for lacking the necessary specificity to challenge the specific reasoning of the lower court.

Regesto Legislator

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Art. 91 c.p.c.; Art. 92 c.p.c.: The Court of Cassation's review of litigation costs is limited to ensuring the principle of non-allocation to the totally victorious party, leaving the discretion to compensate expenses to the judge of merits.

Parole chiave

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litigation costs allocation principle of virtual defeat discretion of judge of merits inadmissible appeal specificity of grounds credito contestato materia di assicurazione contro gli infortuni gestione del sinistro

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 91 c.p.c.
Con l'unico motivo, rubricato «Violazione o falsa applicazione dell'art. 91 cpc, dell'art.
Art. 92 c.p.c.
91 cpc, dell'art. 92 cpc, dell'art.
Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte della ricorrente, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art.
art. 380-bis cod. proc. civ
La proposta del relatore è stata ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ..
art. 91 c.p
Con l'unico motivo, rubricato «Violazione o falsa applicazione dell'art. 91 cpc, dell'art.
art. 92 cod. proc. civ
91 cpc, dell'art. 92 cpc, dell'art.

Giurisprudenza citata

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Cass. 19/06/2013, n. 15317
(Cass. 19/06/2013, n. 15317;
Cass., ord., 31/03/2017, n. 8421
Cass., ord., 31/03/2017, n. 8421; v.
Cass. 31/01/2014, n. 2149
anche Cass. 31/01/2014, n. 2149).
Cass., sez. un., 20/02/2020, n. 4315
13 (Cass., sez. un., 20/02/2020, n. 4315), evidenziandosi che il presupposto dell'insorgenza di tale obbligo non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l'impugnante, del gravame (v.
Cass. 13 maggio 2014, n. 10306
Cass. 13 maggio 2014, n. 10306).
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Testo completo

rappresenta e difende; - ricorrente - contro GENERALI ITALIA SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore; BETTACCHINI FABIO, nella qualità di socio della Isola Car di Bettacchini Fabio s.n.c. cancellata; CARRIERI ROBERTO; ROSSI MICHELE; DI SARLI CONO; DI SARLI ANTONIO; - intimati - avverso la sentenza n. 122/2021 del TRIBUNALE di CIVITAVECCHIA, depositata il 27/01/2021;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17/03/2022 dal Consigliere Relatore Dott.ssa ANTONIETTA SCRIMA. FATTI DI CAUSA Antonella Felici propose appello avverso la sentenza n. 582/2012 del Giudice di pace di Fiumicino, con cui era stata dichiarata la cessazione della materia del contendere in relazione alla causa promossa da Isola Car di Bettacchini Fabio e C. s.n.c. (indicata in atti anche quale Isola Car di Bettacchini Fabio s.n.c.) nei confronti di Ina Assitalia S.p.a., ora Generali Italia S.p.a., assicuratrice della Felici, al fine di ottenere:

a) il pagamento della somma di euro 2.707,08, quale parte di un unico e più ampio credito extracontrattuale vantato dall'appellante nei confronti della detta società assicuratrice ex art. 149 C.d.a. per il risarcimento dei danni conseguenti al sinistro stradale verificatosi in data 5 febbraio 2010, per colpa esclusiva di Cono Di Sani, conducente dell'auto Fiat 600, tg. BP889XX, di proprietà di Antonio Di Sani, assicurata dalla Milano Assicurazioni S.p.a. (come da modello CAI), credito ceduto pro so/vendo all'Isola Car di Bettacchini Fabio e C. s.n.c. dalla Felici in adempimento dell'obbligo di pagamento del corrispettivo delle riparazioni eseguite sul veicolo di quest'ultima, e b) il risarcimento dei costi sostenuti dalla società attrice per l'attività stragiudiziale e per l'acquisizione della documentazione necessaria all'istruzione del giudizio; in subordine, l'attrice aveva chiesto la condanna della Felici, pure evocata in giudizio, tenuta a garantire la cessione pro so/vendo.

L'impugnazione era stata proposta avverso il solo capo relativo alla regolamentazione delle spese, sostenendo l'appellante che il primo giudice avesse errato nel rigettare la domanda dalla medesima proposta e volta alla condanna di ma Assitalia S.p.a. alle spese di lite, in applicazione del principio di causalità quale corollario del principio di soccombenza. Ric. 2021 n. 22951 sez. M3 - ud. 17-03-2022 -2-Tutti gli appellati rimasero contumaci. Il Tribunale di Civitavecchia, con sentenza n. 122/2021, pubblicata il 27 gennaio 2021, rigettò l'appello.

Avverso la sentenza di secondo grado Antonella Felici ha proposto ricorso per cassazione basato su un unico motivo e illustrato da memoria. Gli intimati non hanno svolto attività difensiva in questa sede. La proposta del relatore è stata ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ.. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con l'unico motivo, rubricato «Violazione o falsa applicazione dell'art. 91 cpc, dell'art. 92 cpc, dell'art. 132, comma 2, n. 4, cpc, e dell'art. 111, comma 6 (art. 360, n. 3, 4 e 5 cpc)», la ricorrente lamenta che il Tribunale abbia confermato la sentenza appellata ritenendo che la pronuncia del Giudice di pace «consistesse in una compensazione delle spese e non in una omessa pronuncia nei rapporti processuali tra le parti che non avevano raggiunto l'accordo transattivo che ha determinato la cessazione della materia del contendere», sostiene che la decisione del Tribunale contravverrebbe al dettato normativo di cui all'art. 91 c.p.c., alla stregua di quella di primo grado, in quanto se la sua "chiamata in causa" sia stata determinata dalla condotta di Isola Car di Bettacchini Fabio e C. s.n.c., ritenuta illegittima dai giudici del merito, l'attuale ricorrente avrebbe diritto alla consequenziale pronuncia in relazione alle «proprie spese in relazione al rapporto processuale», pur sostenendo, invece, la Felici che il processo sarebbe stato causato dall'iniziale inadempimento della società da ultimo indicata. 1.1.

Il motivo è inammissibile. Ed invero il Tribunale ha ritenuto che il «percorso logico-argomentativo espresso nella sentenza appellata con riferimento alla Ric. 2021 n. 22951 sez. M3 - ud. 17-03-2022 -3-compensazione delle spese non possa essere smentito alla luce delle contestazioni di parte appellante circa l'erronea applicazione del principio di causalità» non sussistendo «elementi per sostenere che Generali Italia S.p.a. abbia dato causa alla lite con il proprio comportamento inerte rispetto alla richiesta di pagamento di Isola Car s.n.c..

In altre parole, ai fini, dell'applicazione del criterio di causalità, così come di quello della soccombenza virtuale, l'odierna appellante avrebbe dovuto argomentare e provare la soccombenza virtuale di Generali Italia S.p.a. in base agli elementi probatori acquisiti nel giudizio di primo grado, ciò che invece non ha fatto». In tal modo il Tribunale ha sostanzialmente ritenuto non specifico il motivo di appello e ha rigettato il gravame. Orbene, la ricorrente non intercetta tale ratio decidendi né la censura specificamente ma si limita ad affermare che il giudice del merito avrebbe dovuto provvedere sulle spese e che il processo sarebbe stato causato dall'inadempimento iniziale della società ceduta, senza tuttavia riportare dettagliatamente, per quanto rileva in questa sede, il contenuto dell'atto di appello sì da smentire la sua ritenuta aspecificità.

Peraltro, va evidenziato che, in tema di spese processuali, il sindacato della Corte di cassazione è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa; pertanto, esula da tale sindacato e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito la valutazione dell'opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite, e ciò sia nell'ipotesi di soccombenza reciproca, sia nell'ipotesi previste dalla norma di cui all'art. 92 cod. proc. civ. (Cass. 19/06/2013, n. 15317;

Cass., ord., 31/03/2017, n. 8421; v. anche Cass. 31/01/2014, n. 2149). E nella specie le spese non sono state poste a carico della parte totalmente vittoriosa né risulta Ric. 2021 n. 22951 sez. M3 - ud. 17-03-2022 -4-specificamente e argomentatamente contestata l'affermazione del Tribunale secondo cui il primo giudice ha compensato le spese.

2. Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile.

3. Non vi è luogo a provvedere per le spese, non avendo le parti intimate svolto attività difensiva in questa sede.

4. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte della ricorrente, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello eventualmente dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13 (Cass., sez. un., 20/02/2020, n. 4315), evidenziandosi che il presupposto dell'insorgenza di tale obbligo non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l'impugnante, del gravame (v. Cass. 13 maggio 2014, n. 10306).

P.Q.M.

La C P.Q.MLIERE E' 2,;sirminr),Ric. 2021 n. 22951 sez. M3 - ud. 17-03-2022 -5-