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Ordinanza — n. 21328/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as inadmissible due to untimely incidental appeal and non-appealable fee doubling.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21328/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ruling that the respondent's filing constituted an untimely incidental appeal rather than a mere joinder. The court held that depositing the pleading in the registry is sufficient for qualification, regardless of the specific formulas used or the nature of the support provided to the bankruptcy trustee. Consequently, the request to review the double fee contribution was rejected because such administrative declarations are not subject to litigation.

Regesto Legislator

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Art. 327 cod. proc. civ.; Art. 136 D.P.R. 115/2002: An act is deemed an incidental appeal upon mere deposit in the registry, and the declaration of a double fee contribution for inadmissible appeals is not a condemnatory judgment subject to cassation.

Parole chiave

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incidental appeal admissibility untimely procedural filing contributo unificato appealability bankruptcy trustee joinder Cassazione inammissibilità allegazioni insufficientemente motivate motivazione inadeguata delle censure costituzionali verosimiglianza dei motivi d'asilo

Disposizioni normative citate

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Art. 327 cod. proc. civ.
Art. 136 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
— violazione di legge e/o falsa applicazione di norme di diritto, con riferimento all'art. 136 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 e all'art.
Art. 24 Cost.
115 e all'art. 24 Cost.; - che, sebbene per un mero errore di battitura l'atto in questione fosse stato intestato come "Comparsa di costituzione e risposta con contestuale appello incidentale ex art.
Art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art.
art. 2091 cod. civ
art. 327 cod. proc. civ
art. 24 Cost
115 e all'art. 24 Cost.; - che, sebbene per un mero errore di battitura l'atto in questione fosse stato intestato come "Comparsa di costituzione e risposta con contestuale appello incidentale ex art.
art. 343 c.p
art. 380-bis cod. proc. civ
02-03-2022 -3- - che la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. 5, sent. 19 settembre 2014, n. 19754
Cass. Sez. 5, ord. 11 settembre 2019, n. 22652
632336-01), senza che sia richiesto l'uso di formule sacramentali (da ultimo, Cass. Sez. 5, ord. 11 settembre 2019, n. 22652, Ric.
Cass. Sez. 6-5, ord. 23 febbraio 2012, n. 2752
655050-01, Cass. Sez. 6-5, ord. 23 febbraio 2012, n. 2752, Rv.
Cass. Sez. 1, sent. 8 agosto 2013, n. 18957
Cass. Sez. Lav., ord. 13 novembre 2019, n. 29424
Cass. Sez. 5, ord. 27 novembre 2020, n. 27131
655711-01; Cass. Sez. 5, ord. 27 novembre 2020, n. 27131, Rv.
Cass. Sez. Un., sent. 20 febbraio 2020, n. 4315
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 11197-2021 proposto da: FRANCO ANGELA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TUSCOLANA 809, presso lo studio dell'Avvocato Rosario ORLANDO, che la rappresenta c difende; - ricorrente - contro FALLIMENTO BIT IMPORT S.R.L., BITETTI COSIMA SIMONA, BITETTI FABIANA, BORGHI BARBARA, BITETTI FEDERICA, DI FONZO MICHELE, LIUZZI GIUSEPPINA, BITETTI LUIGI; - intimati - avverso la sentenza n. 418/2020 della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositata il 27/11/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dcl 02/03/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

Stefano Giaime GUIZZI. Ritenuto in fatto - che Angela Franco ricorre, sulla base di un unico motivo, per la cassazione della sentenza n. 418/20, del 27 novembre 2020, della Corte di Appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, che — qualificando, per quanto qui di interesse, come appello incidentale esperito avverso la sentenza n. 376/17, del 10 febbraio 2017, del Tribunale di Taranto, l'atto dalla Franco posto in essere, nonché dichiarandolo inammissibile per tardività — condannava la stessa al pagamento delle spese del grado e al raddoppio del contributo unificato; - che, in punto di fatto, l'odierna ricorrente riferisce — secondo quanto emerge dalla scarna narrazione dei fatti, contenuta nel presente atto di impugnazione — di aver effettuato intervento volontario in un giudizio ex art. 2091 cod. civ., esperendo anch'essa azione revocatoria e di simulazione in relazione ad un contratto di donazione; - che essa, quantunque avesse depositato innanzi al giudice di seconde cure una semplice comparsa di costituzione e risposta nel giudizio di appello promosso dal fallimento Bit Import S.r.l., veniva indebitamente condannata al pagamento delle spese del grado e della somma pari al doppio del contributo unificato, essendo stata erroneamente interpretata — a suo dire — l'iniziativa dalla stessa assunta come appello incidentale, del quale era rilevata l'intempestività, essendo stato proposto oltre il termine ex art. 327 cod. proc. civ.;

Ric. 2021 n. 11197 sez. M3 - ud. 02-03-2022 -2- - che avverso la sentenza della Corte tarantina ricorre per cassazione la Franco, sulla base — come detto — di un unico motivo; - che esso denuncia — ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. — violazione di legge e/o falsa applicazione di norme di diritto, con riferimento all'art. 136 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 e all'art. 24 Cost.; - che, sebbene per un mero errore di battitura l'atto in questione fosse stato intestato come "Comparsa di costituzione e risposta con contestuale appello incidentale ex art. 343 c.p.c.", esso si presentava — avuto riguardo al suo contenuto — come mera comparsa di costituzione e risposta; - che la Franco, infatti, assume di essersi limitata, nel costituirsi nel giudizio di appello, in continuità con l'intervento adesivo effettuato in primo grado, ad "appoggiare" — nella parte relativa ai suoi interessi — le conclusioni spiegate dal fallimento; - che, d'altra parte, anche il mandato dalla stessa conferito al proprio difensore per il giudizio di appello aveva ad oggetto unicamente la stesura di una comparsa di costituzione e risposta; - che su tali basi, pertanto, la ricorrente ha chiesto che tutte le statuizioni relative al pagamento del contributo unificato — cui la stessa è stata condannata — vengano considerate nulle, così come le statuizioni relative al pagamento delle spese di lite relative al giudizio di appello; - che sono rimasti solo intimati tutti i soggetti nei confronti dei quali il ricorso è stato notificato, ovvero la curatela del fallimento Bit Import S.r.l., nonché Cosima Simona Bitetti, Federica Bitetti, Fabiana Bitetti, Giuseppina Liuzzi, Michele Di Fonzo, Barbara Borghi e Luigi Bitetti;

Ric. 2021 n. 11197 sez. M3 - ud. 02-03-2022 -3- - che la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., è stata ritualmente comunicata alla ricorrente, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio per il 2 marzo 2022; - che la ricorrente ha depositato memoria insistendo nelle proprie argomentazioni e conclusioni. Considerato in diritto - che il ricorso è inammissibile; - che la proposta in tal senso formulata dal consigliere relatore non è stata superata, secondo questo collegio, dalle considerazioni svolte dalla ricorrente nella memoria ex art. 380-bis, comma 2, cod. proc. civ.; - che tale esito s'impone, in primo luogo, a norma dell'art. 366, comma 1, n. 3), cod. proc. civ-.; - che, difatti, in assenza di un'adeguata descrizione dei fatti di causa, va dato seguito a quanto affermato, a più riprese, da questa Corte, ribadendo che quello della esposizione sommaria dei fatti di causa, ponendosi quale specifico requisito di contenuto-forma del ricorso, deve consistere in una narrazione idonea garantire al giudice di legittimità "di avere una chiara e completa cognizione dei fatti che hanno originato la controversia ed oggetto di impugnazione, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata" (Cass.

Sez. Un., sent. 18 maggio 2006, n. 11653, Rv. 588760-01); - che la prescrizione di tale requisito "risponde non ad un'esigenza di mero formalismo, ma a quella di consentire una conoscenza chiara e completa dei fatti di causa, sostanziali e/o processuali, che permetta di bene intendere il significato e la portata delle censure rivolte al Ric. 2021 n. 11197 sez. M3 - ud. 02-03-2022 -4- provvedimento impugnato" (Cass. Sez. Un., sent. 20 febbraio 2003 n. 2602, Rv. 560622-01), con la conseguenza che, perché possa ritenersi soddisfatto il requisito "de quo" occorre che il ricorso per cassazione rechi "l'esposizione chiara ed esauriente, sia pure non analitica o particolareggiata, dei fatti di causa, dalla quale devono risultare le reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le giustificano, le eccezioni, le difese e le deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, lo svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni, le argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, su cui si fonda la sentenza impugnata c sulle quali si richiede alla Corte di cassazione, nei limiti del giudizio di legittimità, una valutazione giuridica diversa da quella asseritamene erronea, compiuta dal giudice di merito" (Cass.

Sez. 6-3, ord. 3 febbraio 2015, n. 1926, Rv-. 634266-01; in senso analogo pure Cass. Sez. 3, ord. 9 marzo 2018, n. 5640, Rv. 648290-01); - che, nella specie, la ricorrente — oltre a non riferire quale fosse la vicenda su cui i giudici di merito vennero chiamati a pronunciarsi, né, soprattutto, chiarire quali fossero le conclusioni rassegnate dalla curatela fallimentare nel giudizio di appello, e dalla stessa "appoggiate" con il proprio atto — nemmeno riproduce il contenuto della (pretesa) "comparsa di costituzione e risposta", precludendo a questa Corte ogni vaglio circa l'effettiva natura di quell'atto; - che, in ogni caso, deve rilevarsi — sempre nel senso dell'inammissibilità del ricorso — come, ai fini della qualificazione di un atto quale appello incidentale, sia sufficiente il solo deposito della comparsa in cancelleria (da ultimo, Cass.

Sez. 5, sent. 19 settembre 2014, n. 19754; Rv. 632336-01), senza che sia richiesto l'uso di formule sacramentali (da ultimo, Cass. Sez. 5, ord. 11 settembre 2019, n. 22652, Ric. 2021 n. 11197 sez. M3 - ud. 02-03-2022 -5- Rv. 655050-01, Cass. Sez. 6-5, ord. 23 febbraio 2012, n. 2752, Rv. 621692-01); - che, oltretutto, nemmeno può attribuirsi rilievo decisivo alla circostanza che la Franco si sarebbe limitata ad "appoggiatre" le conclusioni della curatela fallimentare, perché ciò varrebbe, al più, a conferire alla sua iniziativa il carattere di appello "adesivo" (Cass.

Sez. 1, sent. 8 agosto 2013, n. 18957, Rv. 627488-01); - che, infine, l'esito dell'inammissibilità del ricorso — nella parte in cui contesta la condanna al pagamento del doppio del contributo unificato — si pone pure come conseguenza del costante orientamento giurisprudenziale di questa Corte, che esclude la sindacabilità, in sede di legittimità, di tale statuizione; - che, difatti, "la declaratoria della sussistenza dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, in ragione dell'integrale rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, non ha natura di condanna — non riguardando l'oggetto del contendere tra le parti in causa — bensì la funzione di agevolare l'accertamento amministrativo; pertanto, tale dichiarazione non preclude la contestazione nelle competenti sedi da parte dell'amministrazione ovvero del privato, ma non può formare oggetto di impugnazione" (Cass.

Sez. Lav., ord. 13 novembre 2019, n. 29424, Rv. 655711-01; Cass. Sez. 5, ord. 27 novembre 2020, n. 27131, Rv. 659719-01); - che, in conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile; - che nulla è dovuto quanto alle spese, essendo rimaste solo intimate la curatela fallimentare, i Bitetti, il Di Fonzo, la Liuzzi e la Borghi; Ric. 2021 n. 11197 sez. M3 - ud. 02-03-2022 -6- - che in ragione della declaratoria di inammissibilità del ricorso va dato atto — ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 — della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente, se dovuto secondo accertamento spettante all'amministrazione giudiziaria (Cass.

Sez. Un., seni. 20 febbraio 2020, n. 4315, Rv. 657198-01), dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art.

13. PQM La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente, se dovuto, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art.

13. Così deciso in R