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Ordinanza — n. 21325/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of autosufficiency and failure to prove external res judicata.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21325/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Marco Vetraino's appeal inadmissible, rejecting his challenge to the Regional Tax Commission's decision regarding tax collection notices. The appellant argued that the collection agency lacked proper authorization and that the tax debt was time-barred or already adjudicated in a prior judgment. The court ruled that the appeal lacked autosufficiency because the appellant failed to reproduce the full text of the alleged prior judgment and omitted critical dates required to prove the statute of limitations.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.c.; Art. 124 disp. att. c.p.c.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the legal issue raised is not sufficiently autonomous and does not rely exclusively on the facts and law of the contested judgment, particularly when the appellant fails to provide the full text of an alleged external res judicata or prove the expiration of the limitation period.

Parole chiave

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autosufficienza ricorso giudicato esterno prescrizione quinquennale inammissibilità Cassazione onere prova giudicato documenti mancanti documenti soggetti a un trattamento particolare produzione tardiva di documenti

Disposizioni normative citate

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Art. 360 c.p.c.
Art. 124 disp. att. c.p.c.
In ogni caso «La parte che eccepisce il giudicato esterno ha l'onere di fornirne la prova, non soltanto producendo la sentenza emessa in altro procedimento, ma anche corredandola della idonea certificazione ex art. 124 disp.
Art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R.
art. 97 cost
Col primo motivo, si deduce violazione art. 97 cost.
art. 360 c.p
art. 124 disp. att. c.p
In ogni caso «La parte che eccepisce il giudicato esterno ha l'onere di fornirne la prova, non soltanto producendo la sentenza emessa in altro procedimento, ma anche corredandola della idonea certificazione ex art. 124 disp.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 6868 del 2022
Cass. 15737/2017
Cass. n. 17310 del 19/08/2020
15737/2017; Cass. n. 17310 del 19/08/2020; v.
Cass. 26489/14
anche ex multis Cass. 26489/14; 19306/14; 14541/14; 14784/2015, 18679/2017).
Cass. 19306/14
Cass. 14541/14
Cass. 14784/2015
Cass. 18679/2017
Cass. 21325/2022
Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of autosufficiency and failure to prove external res judicata.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 14912-2020 proposto da: VET1RAINO MARCO, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato MAURO MOCCI; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE (C.F. 13756881002), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - controricorrente - avverso la sentenza n. 5547/10/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del LAZIO, depositata 1'01/10/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 27/04/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

MARIA ENZA LA TORRE. Ric. 2020 n. 14912 sez. MT - ud. 27-04-2022 -2- Rg 14912/2020 Vetraino Marco c/ Agenzia delle entrate Ritenuto che: Marco Vetraino ricorre per l'annullamento della sentenza della CTR del Lazio, che in controversia su impugnazione di cartelle di pagamento per Irpef anni 2001 e 2002, ritenuta legittima la costituzione in giudizio dell'Agenzia delle entrate Riscossione a mezzo di avvocato del libero foro, ha dichiarato la cessazione della materia del contendere con riferimento ad alcune delle cartelle impugnate, rigettando nel resto l'appello del contribuente (in quanto ritenuto regolare il procedimento notificatorio e generica la doglianza sulla mancata produzione in originale degli atti prodotti in fotocopia dall'Ufficio).

L'Agenzia delle entrate si costituisce con controricorso. Il ricorrente deposita successiva memoria, ribadendo la nullità, oltre che l'inesistenza e illegittimità, dei documenti impugnati, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo. Considerato che:

1. Col primo motivo, si deduce violazione art. 97 cost. (art. 360 c.p.c.), per avere la CTR ritenuto valida la costituzione in giudizio dell'Agente della riscossione a mezzo avvocato del libero foro, cui era stata rilasciata la procura da dipendente in mancanza di qualifica di dirigente di seconda fascia a seguito di concorso, con conseguente mancanza del titolo abilitativo del dipendente privato di ADER Dr. Nicola Pullano a rilasciare la procura all'Avvocato del libero foro.

2. Il motivo è inammissibile.

3. Non emerge la proposizione della indicata questione dalla sentenza impugnata che, invece, si sofferma sulla facoltà dell'ADER di avvalersi di avvocati del libero foro per la propria rappresentanza in giudizio, sicché la domanda appare "nuova" e come tale inammissibile; nè il ricorrente, per evitare tale inammissibilità, in applicazione del principio di autosufficienza, ha trascritto il contenuto della domanda che avrebbe posto nell'originario ricorso, limitandosi a riportarne il sunto (pagg. 1 e 2 del ricorso per cassazione).

4. Va pertanto applicato il principio secondo cui «Qualora una questione giuridica - implicante un accertamento di fatto - non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che la proponga in sede di legittimità, onde non incorrere nell'inammissibilità per novità della censura, ha l'onere non solo di allegare l'avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, per consentire alla Corte di controllare "ex actis" la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la censura stessa» (Cass. n. 32804 del 2019).

5. Col secondo motivo si deduce, senza indicare l'autonomia delle doglianze, sprovviste del riferimento alle norme asseritamente violate e al parametro di cui all'art. 360 c.p.c., violazione del principio del ne bis in idem, per violazione del giudicato esterno, in quanto le cartelle sarebbero state oggetto di altra impugnazione, definita con sentenza (n. 16896/2018 dep. 1.10.2018, asseritamente passata in giudicato il 1.4.2018) e prescrizione quinquennale del credito erariale.

6. Il motivo, in relazione alla supposta violazione del ne bis in idem, è inammissibile per mancanza di autosufficienza, non essendo riprodotta la sentenza asseritamente passata in giudicato e costituente - a dire del ricorrente - giudicato esterno. Peraltro la sentenza impugnata non contiene alcun riferimento all'eccezione di giudicato, che poteva essere sollevata solo in tale giudizio. In ogni caso «La parte che eccepisce il giudicato esterno ha l'onere di fornirne la prova, non soltanto producendo la sentenza emessa in altro procedimento, ma anche corredandola della idonea certificazione ex art. 124 disp. att. c.p.c., dalla quale risulti che la stessa non è soggetta ad impugnazione, non potendosi ritenere che la mancata contestazione di controparte sull'affermato passaggio in giudicato significhi ammissione della circostanza, né che sia onere della controparte medesima dimostrare l'impugnabilità della sentenza» (Cass. n. 6868 del 2022).

7. È stato altresì statuito che nel giudizio di legittimità, la parte ricorrente che deduca l'inesistenza (o l'esistenza) del giudicato esterno deve, per il principio di autosufficienza del ricorso ed a pena d'inammissibilità dello stesso, riprodurre in quest'ultimo il testo integrale della sentenza che si assume essere passata in giudicato, non essendo a tal fine sufficiente il richiamo a stralci della motivazione (Cass. 15737/2017; Cass. n. 17310 del 19/08/2020; v. anche ex multis Cass. 26489/14; 19306/14; 14541/14; 14784/2015, 18679/2017). Peraltro l'Agenzia delle entrate ha allegato al controricorso, e sono anche riportati nel ricorso, gli estremi della sentenza assenta mente costituente giudicato, che non riguarda le cartelle in contestazione.

8. Quanto alla prescrizione del credito erariale, ribadita anche nella memoria - ove è rilevato che la prescrizione sarebbe comunque decorsa con riferimento alle sanzioni e agli interessi- il motivo è inammissibile sotto il profilo della specificità e autosufficienza, in quanto il ricorrente omette di indicare la data di notifica delle cartelle. Peraltro l'Agenzia delle entrate controricorrente, oltre ad riportare le date di notifica, indica successivi atti interruttivi, sicchè anche per questa via è dimostrata la rilevata inammissibilità del terzo motivo di ricorso.

9. In conclusione il ricorso va dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese liquidate in euro 2.300,00 oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1- bis dello stesso articolo 13, se