Court allows appeal against costs order, ruling defense lawyer's opposition right is independent of government's inactivity.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation allowed the appeal against a lower court's order regarding the allocation of litigation costs. The appellant argued that the government's failure to defend its position should justify a cost compensation, while the Ministry of Justice contended otherwise. The court rejected this, establishing that a defense lawyer's right to oppose a fee liquidation order is an independent legal interest, meaning the government's inactivity does not automatically trigger a cost shift.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArtt. 84, 170 d.P.R. n. 115/2002; Artt. 91, 92 c.p.c.: A defense lawyer admitted to state-funded representation possesses independent standing to oppose fee liquidation decrees; consequently, the government's failure to participate in such an opposition does not constitute a valid reason to deviate from the principle of losing party bearing costs.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 26021-2021 proposto da: PAKISTANI JUNAID, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BARNABA TORTOLINI 3O, presso lo studio dell’avvocato FERRARA ALESSANDRO, che lo rappresenta e difende; -ricorrente - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis; -resistente - avverso l’ordinanza n. 17622/2021 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 17/09/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 27/05/2022 dal Consigliere Relatore Dott.
GIUSEPPE TEDESCO. FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE Il Tribunale di Roma ha accolto l’opposizione proposta da Pakistani Junaid contro la revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, disposta dal giudice di pace nel rigettare il ricorso dell’interessato contro decreto di espulsione. Il medesimo Tribunale non ha provveduto sulle spese del procedimento «stante la contumacia dell’amministrazione». Tale ratio decidendiè oggetto dell’unico motivo di ricorso, che denuncia violazione delle norme in tema di riparto delle spese nel giudizio civile, in considerazione della compensazione disposta fuori dai casi previsi dalla legge.
Il Ministero della Giustizia ha depositato atto di costituzione al solo fine della partecipazione all’udienza che fosse eventualmente fissata. La causa è stata chiamata dinanzi alla Sesta sezione civile della Suprema Corte su conforme proposta del relatore di manifesta fondatezza del ricorso, che deve essere confermata. Il difensore di persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato che, ai sensi degli artt. 84 e 170 del d.P.R. n. 115 del 2002 (T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), proponga opposizione avverso il decreto di pagamento dei compensi, agisce in forza di una propria autonoma legittimazione a tutela di un diritto soggettivo patrimoniale; ne consegue che il diritto alla liquidazione degli onorari del procedimento medesimo e l’eventuale obbligo del pagamento delle spese sono regolati dalle disposizioni di cui agli artt. 91 e 92, commi 1 e 2, c.p.c. relative alla “responsabilità delle parti per lespese” (Cass. n. 7072/2018).
Nel caso in cui il difensore della parte ammessa al gratuito patrocinio risulti vincitore nel giudizio di opposizione avverso il decreto di liquidazione delle sue spettanze, non costituisce, di per sé, giusto motivo per compensare le spese, e per non applicare il principio di soccombenza, il mancato svolgimento di attività difensiva da parte del Ministero della Giustizia intimato (Cass. n. 5255/2022). Si impone pertanto la cassazione dell’ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Roma in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
accoglie il ricorso; cassa l’ordinanza impugnata; rinvia al Tribunale di Roma in diversa composizione anche per le spese. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6 - 2 Sezione civile della Corte