Cassation court quashes appeal judgment for insufficient reasoning on revocatory action facts.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation quashed the Rome Court of Appeal's judgment regarding a revocatory action against property sales. The appellants argued the lower court failed to adequately explain why their explanations for price discrepancies were unconvincing. The court held that the appeal judgment lacked sufficient motivation to justify its findings on the presumed intent to defraud creditors.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.; Art. 111, comma 6 Cost.: A judgment is quashed if the reasoning is contradictory or fails to adequately explain the basis for the court's decision on the facts.
Parole chiave
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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.20287/2021 R.G. proposto da : DE ANGELIS IGNAZIO ROMEO, CIUCCOLI ELIANA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA POMPEO UGONIO N 3, presso lo studio dell’avvocato BOSCO BELARDO (BSCBRD52T17D707P) che li rappresenta e difende -ricorrente- contro IFIS NPL INVESTING S.p.A., domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato VANDINI MARINA (VNDMRN78D48H199Z) -controricorrente- nonchè contro LO PRESTI COSTANTINO MASSIMO, DE ANGELIS GLENDA, LO PRESTI COSTANTINO ANDREA, BANCA IFIS SPA -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n. 5079/2020 depositata il20/10/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/05/2022 dal Consigliere ANTONELLA PELLECCHIA. Rilevato che:
1. La Banca Nazionale del Lavoro S.p.a. convenne in giudizio, dinnanzi al Tribunale di Roma, Massimo Costantino Lo Presti, Glenda De Angelis, Andrea Costantino Lo Presti, Giovanni De Angelis, Ignazio Romeo De Angelis ed Eliana Ciuccoli, al fine di far dichiarare l’inefficacia, ex art. 2901 c.c., nei suoi confronti dei seguenti atti di compravendita: l’atto del 29 ottobre 2003 di vendita diun appartamento e di un posto auto da parte di Massimo Lo Presti e Glenda De Angelis nei confronti di Giovanni De Angelis; del successivo atto di acquisto del 27 aprile 2007 di tali beni immobili da parte di Andrea Lo Presti e l’atto con cui Glenda De Angelis aveva trasferito la propria quota sull’immobile sito in Frascati a Ignazio De Angelis ed Eliana Ciuccoli.
A fondamento della domanda, l’attrice dedusse di essere creditrice per l’importo di € 36.151,98 di Massimo Lo Presti e Glenda De Angelis, in qualità di fideiussori della Belmonte Mineral Word s.r.l. e di aver revocato l’affidamento concesso. Il Tribunale di Roma accolse la domanda della Banca di Roma s.p.a., dichiarando, nei suoi confronti, l’inefficacia dei suddetti contratti di compravendita, ravvisando la sussistenza dei presupposti dell’azione revocatoria nel prezzo pattuito inferiore al valore di mercato dei beni, nel difetto di prova in ordine all’avvenuta corresponsione del prezzo nelle varie compravendite, nella circostanza per cui i contratti erano stati conclusi poco tempo dopo la concessione del finanziamento, nel rapporto di parentela dei vari soggetti contraenti che faceva sì che fosse molto improbabile che gli acquirenti non avessero cognizione della situazione debitoria dei loro aventi causa e nel fatto che i debitori non avessero fornito prova adeguata in merito alla capacità del loro patrimonio di tutelare le pretese creditorie, malgrado gli atti di alienazione.
2. Avverso tale sentenza, Ignazio Romeo De Angelis e Eliana Ciuccoli hanno proposto appello, domandando la riforma della sentenza di primo grado, deducendo, per quanto rilevante in sede di legittimità, l’insussistenza della scientia damni, evidenziando la perfetta congruità del prezzo corrisposto rispetto al valore del bene. Il Giudice di prime cure aveva omesso, inoltre, di considerare che l’atto di compravendita della porzione dell’immobile in Frascati da parte di Glenda De Angelis, nei confronti del fratello, Ignazio, e della cognata, Eliana Ciuccoli, aveva come unico scopo quello di sciogliere la comunione ereditaria, così come aveva omesso di considerare l’effettiva corresponsione del prezzo dell’immobile, dimostrata dalla circostanza per cui Ignazio De Angelis ed Eliana Ciuccoli avevano richiesto ed ottenuto un finanziamento bancario proprio al fine di acquistare l’immobile.
La Corte di Appello di Roma, con sentenza n. 5079/20, ha rigettato il gravame, confermando la correttezza del ragionamento presuntivo del Giudice di prime cure, il quale ha asserito la sussistenza del presupposto della partecipatio fraudis del terzo a partite dal fatto noto della relazione parentale tra terzo acquirente e debitore. Così come, il fatto che fosse stato concesso il mutuo ai fini dell’acquisto dell’immobile in Frascati non provava che automaticamente fosse avvenuto il pagamento del prezzo. Spettava al debitore dimostrare che, malgrado gli atti distrattivi del proprio patrimonio, comunque, la consistenza residua di quest’ultimo era tale da soddisfare le pretese creditorie, prova che non è stata fornita dalla parte debitrice.
Il giudice di appello, pertanto, ha affermato che non vi era prova del versamento del prezzo e ha inoltre ritenuto inammissibile per carenza di interesse all’impugnazione il secondo motivo di appello.
3. Avverso tale sentenza Ignazio Romeo De Angelis ed Eliana Ciuccoli propongono ricorso per cassazione sulla base di sei motivi. La Banca Ifis s.p.a. resiste con controricorso, illustrato da memoria. Considerato che: 4.1. Con il primo motivo, i ricorrenti lamentano “la violazione dell’art. 111, comma 6, Cost., nonché degli artt. 132, comma 2 n.4 e 118 disp. att. c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., per avere la Corte d’Appello di Roma omesso di pronunciarsi in ordine ad un espresso motivo di appello”. In particolare, il Giudice del gravame avrebbe omesso di pronunciarsi in ordine al motivo di appello con il quale veniva censurato l’omesso esame della circostanza che la compravendita dell’immobile sito in Frascati avvenne allo scopo di sciogliere la comunione ereditaria e vi partecipavano sette coeredi. 4.2.
Con il secondo motivo, i ricorrenti lamentano “la violazione e/o falsa applicazione ex art. 360, comma 1, n.3 c.p.c., degli artt. 713 e ss, 2727, 2729, 2901, comma 1, n. 2, c.c., per aver la Corte d’Appello di Roma ritenuto presuntivamente provata la sussistenza della scientia fraudis in capo ai sigg.ri Ignazio Romeo De Angelis e Eliana Ciuccoli, in base ad un ragionamento presuntivo basato su fatti, né gravi, né precisi, né concordanti, ai fini dell’inferenza dal fatto noto della conseguenza ignota”. Nel caso di specie, il Giudice d’Appello avrebbe erroneamente considerato l’atto di compravendita dell’immobile sito in Frascati come un qualunque atto a titolo oneroso, senza qualificarlo come una modalità di scioglimento della comunione ereditaria. 4.3.
Con il terzo motivo, i ricorrenti lamentano “la violazione dell’art. 111, comma 6, Cost., dell’art. 132, comma 2, n. 4, e dell’art. 118 disp. Att. c.p.c. in relazione all’art. 360, co.1 n. 4, c.p.c., per avere la Corte di Appello di Roma ritenuto presuntivamente provata la sussistenza della scientia fraudis in capo ai sigg.ri Igrazio Romeo De Angelis e Eliana Ciuccoli, attraverso una motivazione soltanto apparente, e/o comunque manifestatamente intrisa di affermazioni inconciliabili e contraddittorie, irriducibilmente perplessa e incomprensibile”.
I ricorrenti contestano che il Giudice di Appello avrebbe ricostruito presuntivamente la sussistenza del presupposto della scientia fraudisunicamente a partire da un solo fatto noto, ovvero il legame parentale tra il debitore e i terzi contraenti. 4.4.Con il quarto motivo i ricorrenti lamentano “la violazione degli artt. 24 e 111 Cost., nonché degli artt. 101, 102, 132, comma 2, n. 4, e 118 disp. Att. c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. per avere la Corte d’Appello di Roma omesso di motivare in ordine alla ritenuta azione di simulazione in luogo di quella revocatoria”.
La Corte d’Appello avrebbe dunque, trattato la domanda attorea come se fosse un’azione di simulazione e non revocatoria, senza motivare in merito a tale interpretazione della domanda. La circostanza del pagamento del prezzo avrebbe rilievo in un giudizio di simulazione, e non per l’azione revocatoria. 4.5.Con il quinto motivo, i ricorrenti contestano “la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2727, 2729 e 2901, comma 1, n. 2 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per avere la Corte d’Appello di Roma desunto la sussistenza del fatto ignoto della scientia fraudis in capo ai sigg.ri Ignazio Romeo De Angelis e Eliana Ciuccoli, in base a fatti a loro volta ignoti”.
Difatti, il Giudice di Appello avrebbe accertato la partecipatio fraudis di Ignazio De Angelis ed Eliana Ciuccoli, sulla base di un unico elemento a sua volta presunto, quale l’intenzione di Glenda De Angelis di alienare il suo intero patrimonio, con l’ausilio dei suoi parenti. 4.6.Con il sesto motivo, i ricorrenti lamentano “la viola zione degli artt. 111, comma 6, Cost., 132, comma 1, n. 4, e del 118 disp. Att. c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n.4, c.p.c., per aver la Corte d’Appello di Roma deciso con una motivazione afflitta da contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, nonché perplessa e obiettivamente incomprensibile.” La Corte di Appello di Roma non avrebbe adeguatamente motivato come mai le spiegazioni degli appellanti in ordine alla sospetta discrasia tra il valore dell’immobile stimato dalla Banca in sede di concessione del mutuo e il prezzo indicato nell’atto di compravendita non siano apparse convincenti. 5.Il primo motivo è fondato.
Il motivo è apparentemente formulato come omessa pronuncia sul secondo motivo di appello, il quale aveva ad oggetto non la circostanza della quota ma la natura dell’atto che aveva la caratteristica di scioglimento di comunione ereditaria, con la partecipazione di sette coeredi (lo stesso acquirente era proprietario di 1/18). Il giudice ha in realtà pronunciato sul motivo, intendendo che avesse ad oggetto solo il problema della quota, e ritenendolo inammissibile per difetto di interesse. L’oggetto della censura è in realtà la statuizione di difetto ad interesse ad impugnare e deve pertanto essere riqualificata nei termini di impugnazione di tale statuizione.
Sotto questo aspetto si tratta di censura fondata perché , deducendo la natura di atto destinato allo scioglimento di comunione ereditaria (l’onere ex art. 366 n. 6 cpc risulta rispettato con la trascrizione del motivo di appello) , l’appellante ha inteso impugnare l’accertamento di atto destinato a sottrarre ai creditori la garanzia patrimoniale e, così inteso il motivo di appello, ricorreva effettivamente l’interesse a proporre il motivo di appello. 5.1 Gli alt ri motivi, sempre relativi all’atto avente ad oggetto l’immobile in Frascati, sono assorbiti, salvo il quarto motivo, che è indipendente dal primo motivo perché attiene all’accertamento di mancata prova del pagamento del prezzo.
Si tratta di motivo inammissibile perché non coglie la ratio decidendi, la quale è nel senso che la mancata prova del pagamento del prezzo rileva quale indice presuntivo dell’esistenza di un atto concluso per sottrarre ai creditori la garanzia generica. La censura difetta pertanto d i decisività.
6. Pertanto, la Corte accoglie il primo motivo di ricorso come in motivazione, assorbiti il secondo, terzo, quinto e sesto motivo, dichiara inammissibile il quarto motivo, cassa in relazione la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese di questo giudizio, alla Corte d’Appello di Roma in diversa composizione.
P.Q.M.
la Corte accoglie il primo motivo di ricorso come in motivazione, assorbiti il secondo, terzo, quinto e sesto motivo, dichiara inammissibile il quarto motivo, cassa in relazione la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese di