Court allows correction of a Supreme Court order to add missing appellants to the expense liability list.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation granted an application to correct a material error in a previous order regarding the list of appellants. The original order incorrectly omitted several individuals who had filed the underlying appeal, thereby failing to include them in the joint liability for legal costs. The court ruled that the error prevented the enforcement of the judgment and ordered the correction of the order's header and text to accurately reflect all parties involved.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 287, 391-bis c.p.c.; Art. 380-bis c.p.c.: The Court may correct material errors in its own orders even if the request is not formally filed as a separate appeal, provided the conditions for correction are met and the error impedes the execution of the decision.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA PER CORREZIONE DI ERRORE MATERIALE sul ricorso 30318-2021 proposto da: IMPARATO MASSIMO, SCOGNAMIGLIO ANTONIO, INGRATTA SARA, CAVALLI RITA, MAFRICI FEDERICA, IANNA.NTUONO SEVERINO, CERCHIA GIUSEPPE, IANNANTUONO DONATO, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA GIUSEPPE FERRARI 12, presso lo studio dell'Avvocato Giammarco DI RAIMO, che li rappresenta e difende; - istanti - Contro RUSSO DIEGO ILARIO, CROCE ALESSIO, CALLERI PAOLO, FIORE GIUSEPPE, DI PAOLO CHRISTIAN, VANOGI MANUEL, ORLANDI GIANLUCA, PROIETTO ANNUNZIATA ANTONIA, CARDINALE TONINO; - intimati - nonché contro PANTALEO SANDRO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BERTOLONI 26/B, presso lo studio dell'Avvocato Sandro BRAVI, che lo rappresenta e difende;
LLOYD'S OF LONDON, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, V.LE REGINA MARGHERITA 93, presso lo studio dell'avvocato Marco FERRAR°, che la rappresenta e difende unitamente all'Avvocato Stefano GIOVE; GENERALI ITALIA SPA 00885351007, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MONTE ZEBIO 28, presso lo studio dell'Avvocato GIUSEPPE CILIBERTI, che la rappresenta e difende; - comparenti - avverso l'ordinanza n. 12231/2021 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 10/05/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 02/03/2022 dal Consigliere Relatore Dott.
Stefano Giaime GUIZZI. In fatto e in diritto - che Rita Cavalli, Giuseppe Cerchia, Donato Iannantuono, Severino Iannantuono, Massimo Imparato, Sara Ingratta, Federica Mafrici e Antonio Scognamiglio hanno formulato istanza per correzione di errore materiale dell'ordinanza n. 12331/21, depositata il 10 maggio 2021, con cui questa Corte ha dichiarato improcedibile il ricorso anche dai medesimi proposto nei confronti di Sandro Pantaleo, Ric. 2021 n. 30318 sez. M3 - ud. 02-03-2022 -2- della società Generali Italia S.p.a. e dei Lloy's of London, ponendo a carico dei "ricorrenti, in via tra loro solidale", le spese del giudizio di legittimità; - che riferiscono che, dall'intestazione della suddetta ordinanza, non risultavano come ricorrenti — come, invece, si evince dal ricorso che ha dato origine alla suddetta ordinanza — pure Diego Ilario Russo, Alessio Croce, Paolo Calleri, Giuseppe Fiore, Christian Di Paolo, Manuel Vanogi, Gianluca Orlandi, Antonia Annunziata Proietto e Tonino Cardinale, sicché la condanna alle spese avrebbe dovuto essere posta anche a loro carico; - che l'errore materiale suddetto impedisce la messa in esecuzione della sentenza, non spontaneamente eseguita; - che per la correzione dell'errore materiale è stata presentata istanza ex artt. 287 e 391-bis cod. proc. civ.; - che la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., è stata comunicata a tutti gli interessati, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio per la data del 2 marzo 2022; - che Sandro Pantaleo, i Llyod's of London e Generali Italia hanno depositato memoria, aderendo alla richiesta di correzione; - che l'istanza merita accoglimento, sussistendo le condizioni per la richiesta correzione, dovendo conformarsi l'incompleta (e, quindi, errata) indicazione delle parti ricorrenti, contenuta nell'epigrafe della suddetta ordinanza n. 12231 del 2021 (oltre che a pagina 2 della stessa, ove si fa genericamente riferimento a "Rita Cavalli + altri"), a quella, esatta, risultante dal ricorso che ha dato origine al provvedimento di questa Corte; - che il ricorso va, quindi, accolto, disponendo che l'epigrafe e il dell'ordinanza di questa Corte n. 12231/21, depositata il 10 maggio Ric. 2021 n. 30318 sez.
M3 - ud. 02-03-2022 -3- 2021, sia corretta, aggiungendo — dopo le parole "I ANN ATUONO DONATO," — le seguenti "RUSSO DIEGO ILARIO, CROCE ALESSIO, CALLERI PAOLO, FIORE GIUSEPPE, DI PAOLO CHRISTIAN, VANOGI MANUEL, ORLANDI GIANLUCA, PROIETTO ANTONIA ANNUNZIATA, CARDINALE TONINO"; - che non osta a tale esito la constatazione che la richiesta di correzione non abbia assunto la forma di ricorso, notificato dagli odierni istanti alle originarie controparti nel giudizio di legittimità, conclusosi con l'ordinanza di questa Corte di cui è stata chiesta la correzione; - che, difatti, sebbene la richiesta di correzione debba essere proposta con "ricorso ai sensi degli articoli 365 e seguenti cod. proc. civ.", la giurisprudenza di questa Corte ha ritenuto ammissibile pure la presentazione di "un'istanza volta a sollecitare alla Corte il potere di emendare anche d'ufficio gli errori materiali, come appunto previsto dalla novellata previsione di cui all'art. 391-bis cod. proc. civ.", atteso che il "rinvio che tale norma fa alle disposizioni di cui al primo e secondo comma dell'art. 380-bis cod. proc. civ. giustifica quindi, come appunto anche ricavabile dalla generale disciplina della correzione dell'errore materiale di cui all'art. 288 cod. proc. civ., la fissazione dell'udienza camerale con notifica alle parti, le quali hanno appunto la possibilità" — come avvenuto anche nel caso di specie — di depositare memorie" (così, in motivazione, tra le altre, Cass.
Sez. 6-2, ord. 25 novembre 2019, n. 30651, Rv. 655847-01). PQM Ric. 2021 n. 30318 sez. M3 - ud. 02-03-2022 -4- La Corte dispone che l'epigrafe dell'ordinanza di questa Corte n. 12231/21, depositata il 10 maggio 2021, sia corretta, aggiungendo — dopo le parole "TANN ATUONO DONATO," — le seguenti "RUSSO DIEGO MARIO, CROCE ALESSIO, CALLERI PAOLO, FIORE GIUSEPPE, DI PAOLO CHRISTIAN, VANOGI MANUEL, ORLANDI GIANLUCA, PROIETTO ANTONIA ANNUNZIATA, CARDINALE TONINO". Dispone, altresì, che la correzione sia annotata, a cura della cancelleria, sull'originale della predetta ordinanza.
Così deciso in Roma, all'esito di adunanza camerale della Sezione Sesta Civile, Te