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Ordinanza — n. 21274/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal claiming contract interpretation error in easement dispute. Appeal rejected for seeking factual re-evaluation. Court upholds lower court's plausible contract reading.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21274/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the appeal inadmissible, dismissing Giuliana Borchi's challenge against Luigi Borchi regarding a vehicle easement. The appellant argued the lower court violated statutory contract interpretation rules by favoring a different reading of the 1955 deed. The Court ruled that such arguments merely propose alternative interpretations without new facts, which fall outside the scope of cassation review.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis c.p.c.; Art. 1362 et seq. c.c.: An appeal challenging a contract interpretation is inadmissible if it merely proposes a different plausible reading without alleging new facts or procedural violations.

Parole chiave

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contract interpretation easement dispute cassation inadmissibility plausible interpretation onus of proof servitù diritti di accesso privilegiati strada d'accesso

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis c.p.c.
Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod.
Art. 1362 et seq. c.c.
Art. 2697 c.c.
Si richiamano in proposito i seguenti principi di diritto: La violazione dell’art. 2697 c.c.
Art. 1068 c.c.
Art. 392 c.c.
Art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002
Ricorrono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto.
art. 380-bis cod. proc. civ
Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod.
art. 2697 c.c
Si richiamano in proposito i seguenti principi di diritto: La violazione dell’art. 2697 c.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 24539 del 2009
Cass. n. 2465 del 2015
10-06-2022 -4- stessi elementi di fatto da quegli esaminati (Cass. n. 2465 del 2015, in motiv.).
Cass. n. 16254 del 2012
Cass. n. 27136 del 2017
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Testo completo

liere ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 24051-2021 proposto da: BORCHI GIULIANA SANTINA, elettivamente in Firenze Via Venti Settembre n. 60 presso lo studio dell’avv.to UMBERTO BUIANI che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro BORCHI LUIGI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CASSIODORO 1/A, presso lo studio dell'avvocato GIULIANO SCARSELLI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato PAOLO LENSI; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1156/2021 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 08/06/2021; Ric. 2021 n. 24051 sez.

M2 -ud. 10-06-2022 -2- udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/06/2022 dal Consigliere Relatore Dott. LUCA VARRONE. RILEVATO CHE: 1.Giuliana Santina Borchi ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte d'appello di Firenze pronunciata a seguito di una cassazione con rinvio in un giudizio di accertamento della servitù di passaggio veicolare costituita a favore della particella numero 393 di proprietà del signor Luigi Borchi. La causa aveva origine da una domanda di negatoria servitutisaccolta una prima volta dalla Corte d'appello di Firenze con sentenza successivamente oggetto di cassazione con rinvio a seguito della sentenza n. 30717 del 2018.

Questa Corte accoglieva il terzo motivo di ricorso per avere la sentenza della Corte d’Appello di Firenze escluso, violando il criterio di interpretazione letterale del contratto ex articolo 1362 e seguenti c.c., che con l'atto del 4 Aprile 1955 fosse stata costituita la servitù di passo, benché il rogito contemplasse esplicitamente la costituzione del diritto di accedere ai locali ad uso abitativo e fattoria attraverso i cancelli e i viali prospicienti la via Pontassi e la fonda.

2. Luigi Borchi ha resistito con controricorso.

3. Su proposta del relatore, ai sensi degli artt. 391-bis, comma 4, e 380-bis, commi 1 e 2, c.p.c., che ha ravvisato la manifesta inammissibilità o infondatezza del ricorso il Presidente ha fissato con decreto l'adunanza della Corte per la trattazione della controversia in camera di consiglio nell'osservanza delle citate disposizioni. CONSIDERATO CHE: Ric. 2021 n. 24051 sez. M2 -ud. 10-06-2022 -3- 1. Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: «Il ricorso si fonda su quattro motivi:Il primo ha ad oggetto la violazione e falsa applicazione degli articoli 1362, 1363, 1366, 1068 392 cc; il secondo la violazione e falsa applicazione degli articoli 1068, 2697, 2729 e 394 CC, il terzo la violazione e falsa applicazione degli articoli 2697 e 1028 cc; il quarto omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio.

I quattro motivi di ricorso sono manifestamente inammissibili in quanto tendono a una diversa interpretazione della clausola negoziale che invece è stata plausibilmente interpretata dalla Corte d'appello e sulla quale non è possibile un sindacato di merito così come non è possibile un sindacato sulla valutazione delle prove. Anche la violazione dell'articolo 2697c.c. non è ammissibile. Si richiamano in proposito i seguenti principi di diritto: La violazione dell’art. 2697 c.c. si configura se il giudice di merito applica la regola di giudizio fondata sull’onere della prova in modo erroneo, cioè attribuendo l’onus probandi a una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione della fattispecie basate sulla differenza fra fatti costituivi ed eccezioni.

È inammissibile il motivo di ricorso che, come quelli in esame, pur denunciando la violazione delle norme ermeneutiche o il vizio di motivazione, si risolva, in realtà, nella mera proposta di una interpretazione diversa rispetto a quella adottata dal giudice di merito (Cass. n. 24539 del 2009), così come è inammissibile ogni critica della ricostruzione della volontà negoziale operata dal giudice di merito che si traduca nella sola prospettazione di una diversa valutazione ricostruttiva degli Ric. 2021 n. 24051 sez. M2 -ud. 10-06-2022 -4- stessi elementi di fatto da quegli esaminati (Cass. n. 2465 del 2015, in motiv.).

In effetti, per sottrarsi al sindacato di legittimità sotto i profili di censura dell'ermeneutica contrattuale, quella data dal giudice al contratto non dev'essere l'unica interpretazione possibile o la migliore in astratto, ma solo una delle possibili e plausibili interpretazioni, per cui, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni (plausibili), non è consentito alla parte che aveva proposto l'interpretazione poi disattesa dal giudice di merito dolersi in sede di legittimità del fatto che sia stata privilegiata l'altra (Cass.16254 del 2012; conf., più di recente, Cass. 27136 del 2017)».

2. Il Collegio condivide la proposta del Relatore.

3. Entrambe le parti hanno depositato memoria insistendo nelle rispettive richieste. In particolare,dalla memoria della ricorrente non emergono fatti o argomenti tali da determinare una modifica della proposta o una rimessione della decisione alla pubblica udienza. La Corte d'Appello, quale giudice del rinvio , ha effettuato l’interpretazione del contratto sulla base dei criteri indicati da questa Cortenella sentenza di accoglimento del ricorso di Luigi Borchi(n. 30717 del 2018), sicché alcuna violazione dei canoni interpretativi è possibile riscontrare nel caso di specie.I restanti motivi, sotto l’ombrello del vizio di violazione d i legge o di omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tendono, invece,ad un’inammissibile rivalutazione in fatto delle risultanze istruttorie.

4. La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

5. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Ric. 2021 n. 24051 sez. M2 -ud. 10-06-2022 -5- 6. Ricorrono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e c ondanna la ricorrente Giuliana Santina Borchi al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente Luigi Borchi che liquida in euro 6000 oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processualiper il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contri