Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 21266/2022 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 21266/2022 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21266/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

Pasquale Salvatore Gareri ha proposto ricorso per cassazione sentenza della Corte d’Appello di Catanzaro, di conferma della sentenza del Tribunale di Crotone di rigetto della domanda di usucapione di terreni siti in agro del Comune di Isola Capo Rizzuto. Su proposta del relatore, ai sensi degli artt. 391-bis, comma 4, e 380-bis, commi 1 e 2, c.p.c., che ha ravvisato la manifestainammissibilità o infondatezza del ricorso il Presidente ha fissato con decreto l'adunanza della Corte per la trattazione della controversia in camera di consiglio nell'osservanza delle citate disposizioni. CONSIDERATO CHE:

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 380-bis cod. proc. civ, art. 348 ter c.p; Ordinanza — n. 21266/2022 — snciv · Corte di Cassazione: Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: «Il ricorso si affida ad un unico motivo, con cui si denuncia, in relazione all’art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., la “violazione degli artt. 116 in riferimento agli artt. 1140, 1141 e 1158 c.c. omesso esame di un fatto decisivo. La coltivazione del terreno”. Ric. 2021 n.24445sez. M2 - ud. 10-06 - 2022 -3- Il motivo è inammissibile. Per quel che concerne la denuncia di omesso esame di fatto decisivo, vertendosi in ipotesi di “doppia conforme”, esso è inammissibile ai sensi dell’art. 348 ter c.p.c.

Parole chiave

Generato dall'IA
rinuncia all'espropriazione contestazione della realizzazione azione di manutenzione rivendicazione della proprietà accesso al fondo sequestro di beni immobili

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 380-bis cod. proc. civ
Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: «Il ricorso si affida ad un unico motivo, con cui si denuncia, in relazione all’art.
art. 348 ter c.p
Per quel che concerne la denuncia di omesso esame di fatto decisivo, vertendosi in ipotesi di “doppia conforme”, esso è inammissibile ai sensi dell’art. 348 ter c.p.c.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 24445-2021 proposto da: GARERI PASQUALE SALVATORE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE PARIOLI n. 77, presso lo studio dell'avvocato PAOLO COLOSIMO, rappresentato e difeso dagli avvocati TIZIANO SAPORITO, MARIO SAPORITO, SALVATORE LUCANO; -ricorrente- contro G.B. IMMOBILIARE SRL, in persona dell'Amministratore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA OSLAVIA N. 7, presso lo studio dell'avvocato SIMONA BARBERIO, che la rappresenta e difende; -controricorrente - contro Ric. 2021 n.24445sez. M2 - ud. 10-06 - 2022 -2- FALLIMENTO N. 61957 RIVA DEI TURCHI SRL IN LIQUIDAZIONE; -intimato - avverso la sentenza n. 882/2021 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 18/06/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/06/2022 dal Consigliere Relatore Dott. LUCA VARRONE. RILEVATO CHE:

1. Pasquale Salvatore Gareri ha proposto ricorso per cassazione sentenza della Corte d’Appello di Catanzaro, di conferma della sentenza del Tribunale di Crotone di rigetto della domanda di usucapione di terreni siti in agro del Comune di Isola Capo Rizzuto.

2. G.B. Immobiliare srl ha resistito con controricorso.

3. Fallimento Riva dei Turchi srl è rimasto intimato.

3. Su proposta del relatore, ai sensi degli artt. 391-bis, comma 4, e 380-bis, commi 1 e 2, c.p.c., che ha ravvisato la manifestainammissibilità o infondatezza del ricorso il Presidente ha fissato con decreto l'adunanza della Corte per la trattazione della controversia in camera di consiglio nell'osservanza delle citate disposizioni. CONSIDERATO CHE:

1. Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: «Il ricorso si affida ad un unico motivo, con cui si denuncia, in relazione all’art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., la “violazione degli artt. 116 in riferimento agli artt. 1140, 1141 e 1158 c.c. omesso esame di un fatto decisivo. La coltivazione del terreno”. Ric. 2021 n.24445sez. M2 - ud. 10-06 - 2022 -3- Il motivo è inammissibile. Per quel che concerne la denuncia di omesso esame di fatto decisivo, vertendosi in ipotesi di “doppia conforme”, esso è inammissibile ai sensi dell’art. 348 ter c.p.c.

Per quel che concerne le lamentate violazioni di legge, il motivo è inammissibile in quanto il ricorrente solleva in realtà questioni di merito. La Corte d’Appello ha invero adeguatamente motivato le ragioni del rigetto della domanda, in particolare sul presupposto che il Gareri aveva dato prova esclusivamente di aver compiuto sul fondo un complesso di atti limitato alla coltivazione dello stesso, o ad essa accessori, inidonei ad esplicare l’esercizio di un potere sulla cosa uti dominus, essendo detti atti anche compatibili con la mera detenzione.

Ha ancora valorizzato, la Corte territoriale, ulteriori circostanze di segno contrario all’esercizio del possesso, quali: lo svolgimento dell’attività di coltivazione su una parte di appezzamenti di maggior estensione, senza alcuna delimitazione di detta parte, tanto che ai luoghi di causa avevano avuto nel tempo libero accesso vari soggetti, a decorrere dal 1993, a vario titolo nell’interesse delle proprietarie; l’assenza di elementi desumibili dalle prove testimoniali circa l’esatta individuazione delle porzioni che si assumevano possedute; la non univoca riferibilità della documentazione prodotta dall’attore ai fondi oggetto del contendere, e la mancanza di data certa della stessa; la dichiarazione dello stesso attore resa in un atto notorio di condurre in fitto terreni della Società Riva dei Turchi; il permesso concesso dalla GB Immobiliare S.r.l. allo stesso attore per coltivare il fondo di proprietà della prima sino all’avvio dei lavori di costruzione di un villaggio tustico in locoe, dunque, l’esercizio del possesso con la tolleranza della titolare.

Alla luce di tali Ric. 2021 n.24445sez. M2 - ud. 10-06 - 2022 -4- complessive risultanze, pertanto, la valutazione della Corte territoriale risulta del tutto logica e plausibile; essa non presta il fianco a censure di legittimità. Le deduzioni articolate nel ricorso circa la realizzazione di canali di scolo da parte dell’attore, ovvero di opere di livellamento del terreno e di bonifica, come i richiami alle dichiarazioni rese dai testi assunti, oltre a non centrare pienamente le ragioni del convincimento del giudice di merito, mirano comunque a sollecitare in questa sede di legittimità una rivalutazione del complessivo quadro probatorio, con ciò confermando l’inammissibilità del motivo».

2. Il Collegio condivide la proposta del Relatore.

3. La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

4. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo con distrazione in favore del procuratore antistatario.

4. Ricorrono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente, Pasquale Salvatore Gareri al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente G.B. Immobiliare srl che liquida in euro 3000 oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge, con distrazione in favore del difensore anticipatario dell'istante. Ai sensi dell’art. 13 comma1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processualiper il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a Ric. 2021 n.24445sez. M2 - ud. 10-06 - 2022 -5- titolo di contributo unificato pari a quell