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Ordinanza — n. 21263/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court allows appeal against tax court order due to lack of notification violating defense rights.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21263/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court accepted a cassation appeal filed by Susanna Coccimiglio against a tax authority order. The court found that the appellant was never notified of the transfer of her case file from the Labor Section to the Civil Section of the Court of Appeal, thereby violating her right to defense. Consequently, the court declared the lower court's dismissal of the opposition inadmissible and remanded the case for retrial.

Regesto Legislator

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Art. 24 Cost.; Art. 111 Cost.; Art. 101 c.p.c.; Art. 360 co. 1 n. 4 c.p.c.: A violation of the right to defense due to the lack of notification regarding the transfer of case files between sections of the Court of Appeal renders the judgment null and warrants the cassation of the decision.

Parole chiave

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right to defense lack of notification transfer of case file tax authority order nullity of judgment revoca dell'opposizione motivi di cassazione opposizione al precetto esecutivo

Disposizioni normative citate

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Art. 24 Cost.
Il ricorso è affidato ad un unico motivo, con cui si denuncia nullità della sentenza per violazione dell’art. 24 e 111 Cost.
Art. 111 Cost.
Art. 101 c.p.c.
e dell’art. 101 c.p.c. in relazione all’art.
Art. 360 co. 1 n. 4 c.p.c.
in relazione all’art. 360 co. 1 n. 4 c.p.c..
Art. 380-bis cod. proc. civ.
Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: « Manifesta fondatezza del ricorso avverso sentenza della Corte d’Appello di Catanzaro che, in riforma della sentenza del Tribunale di Paola, rigetta opposizione ad ordinanza ingiunzione.
art. 380-bis cod. proc. civ
Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: « Manifesta fondatezza del ricorso avverso sentenza della Corte d’Appello di Catanzaro che, in riforma della sentenza del Tribunale di Paola, rigetta opposizione ad ordinanza ingiunzione.
art. 101 c.p
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Testo completo

unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 8125-2021 proposto da: COCCIMIGLIO SUSANNA, elettivamente domiciliata in Amantea via Veneto n. 21/A presso l o studio dell’avv.to YVONNE POSTERAROche la rappresenta e difende; -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1678/2020 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 14/12/2020; Ric. 2021 n. 8125sez. M2 -ud. 10-06-2022 -2- udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/06/2022 dal Consigliere Relatore Dott. LUCA VARRONE. RILEVATO CHE:

1. Coccimiglio Susannaha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello di Catanzaro che, in riforma della sentenza del Tribunale di Paola, ha rigettato la sua opposizione ad ordinanza ingiunzione.

2. L’Agenzia delle Entrate si è costituita con controricorso 3. Il ricorso è stato chiamato una prima volta all’adunanza del 25 febbraio 2022 all’esito della quale, il collegio non condividendo la proposta del relatore di inammissibilità ha disposto l’acquisizione del fascicolo di ufficio.

4. All’esito dell’esame del fascicolo di Ufficio il relatore, ai sensi degli artt. 391-bis, comma 4, e 380-bis, commi 1 e 2, c.p.c., con una nuova proposta ha ravvisato la manifesta fondatezza del ricorso e il Presidente ha fissato con decreto l'adunanza della Corte per la trattazione della controversia in camera di consiglio nell'osservanza delle citate disposizioni. CONSIDERATO CHE:

1. Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: « Manifesta fondatezza del ricorso avverso sentenza della Corte d’Appello di Catanzaro che, in riforma della sentenza del Tribunale di Paola, rigetta opposizione ad ordinanza ingiunzione. Il ricorso è affidato ad un unico motivo, con cui si denuncia nullità della sentenza per violazione dell’art. 24 e 111 Cost. e dell’art. 101 c.p.c. in relazione all’art. 360 co. 1 n. 4 c.p.c.. La ricorrente lamenta la lesione del proprio diritto di difesa per non aver ricevuto alcuna comunicazione a seguito della trasmissione Ric. 2021 n. 8125sez.

M2 -ud. 10-06-2022 -3- del fascicolo del grado d’appello dalla Sezione Lavoro alla Sezione Civile della Corte d’Appello di Catanzaro, e non essere stata dunque messa in condizione di partecipare al giudizio. A seguito dell’esame del fascicolo d’ufficio, risulta in effetti mancare ogni prova della comunicazione alla ricorrente del decreto di fissazione di udienza innanzi alla Sezione Civile della Corte d’Appello di Catanzaro, cui gli atti erano stati trasmessi all’esito dell’udienza del 18.01.2018 tenutasi innanzi alla Sezione Lavoro della medesima Corte.

Manca altresì ogni prova della comunicazione dei successivi provvedimenti assunti fuori udienza.Non c’è specifica contestazione della controricorrente circa la mancanza delle comunicazioni».

2. Il Collegio condivide la proposta del Relatoree rileva che la memoria depositata dal ricorrente in prossimità dell’udienza fa riferimento alla precedente proposta (erroneamente notificata).

3. La Corte accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Catanzaro in diversa composizione che provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Catanzaro in diversa composizioneche provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità Così dec