Italian court dismisses appeal claiming appellate court ignored expert report on building damage causation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Giorgio Pittalà's appeal inadmissible, rejecting his claims that the appellate court omitted the expert report's conclusions or failed to motivate its decision. The appellate court found that while the building's roof caused initial water infiltration, Pittalà's own failure to repair his second-floor floor after the building's restoration in 2010 aggravated the damage to the plaintiffs' apartment. The court ruled that the expert report was not a 'decisive fact' requiring separate examination but rather a basis for the appellate court's reasoning on the appellants' contributory negligence.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, comma 1, n. 5 e n. 4, cod. proc. civ.; The expert report constitutes evidence rather than a decisive fact requiring separate examination, and an appellate court's decision based on such evidence without explicit dissenting motivation does not constitute a violation of the law.
Parole chiave
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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 4510-2020 proposto da: PITTALA' GIORGIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE GIUSEPPE MAZZINI 113, presso lo studio dell'avvocato BIANCA MARIA CASTOLDI, rappresentato e difeso dagli avvocati GIUSEPPA TROPIA, GABRIELLA DEPLANO; -ricorrente - contro BRUNO GIUSEPPA, COMPAGNO SALVATORE, COMPAGNO GIUSEPPA, elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE ANGELICO, 78, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO IELO, rappresentati e difesi dall'avvocato MARIO SALADINO; -controricorrenti - avverso la sentenza n. 2334/2019 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 28/11/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/02/2022 dal Consigliere Relatore Dott.
ENRICO SCODITTI. Rilevato che: Giuseppa Bruno, Giuseppa Compagno e Salvatore Compagno convennero in giudizio innanzi al Tribunale di Palermo Giorgio Pittalà e Girolamo Drago chiedendo il risarcimento del danno nella misura di Euro 60.000,00, oltre il danno biologico nella misura di Euro 20.000 in favore della Bruno, perché, in qualità di proprietari dell’appartamento sito al primo piano di edificio, avevano subito danni alla unità immobiliare di loro proprietà a causa dello stato di abbandono degli appartamenti soprastanti, di proprietà dei convenuti, che presentavano i solai in pessime condizioni.
Il Tribunale adito, previa CTU, accolse parzialmente la domanda, condannando i convenuti in solido al pagamento della somma di Euro 46.058,17 e rigettando la domanda proposta dalla Bruno per danno biologico. Avverso detta sentenza propose appello il Pittalà. Con sentenza di data 28 novembre 2019 la Corte d’appello di Palermo, previa nuova CTU, rigettò l’appello. Osservò la corte territoriale che, alla luce sia della CTU di primo grado che di quella di appello, le infiltrazioni nell’appartamento degli attori si erano verificate a causa della vetustà del solaio di copertura dell’edificio, per cui le acque meteoriche, penetrate dal solaio privo di impermeabilizzazione, avevano attraversato i piani soprastanti, giungendo fino all’appartamento degli attori.
Aggiunse che tuttavia, una volta ripristinata la copertura dell’edificio nel 2010, se il Pittalà avesse ripristinato la propria abitazione al secondo piano, eseguendo il rifacimento del solaio in comune con il terzo piano e di quello di calpestio, intervenendo così tempestivamente per eliminare (non le cause, ma) la presenza di massiccia umidità nel proprio immobile, questa non avrebbe continuato a penetrare nella proprietà sottostante, ammalorandone sempre di più la struttura. Concluse nel senso che l’inerzia dell’appellante aveva concorso (in termini di aggravamento) a determinare i danni subiti dagli attori.
Ha proposto ricorso per cassazione Giorgio Pittalà sulla base di due motivi e resistono con unico atto di controricorso Giuseppa Bruno, Giuseppa Compagno e Salvatore Compagno. Il relatore ha ravvisato un’ipotesi d’inammissibilità del ricorso. Il Presidente ha fissato l’adunanza della Corte e sono seguite le comunicazioni di rito. Considerato che: con il primomotivo si denuncia omesso esame del fatto decisivo e controverso ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che il giudice di appello ha omesso di esaminare la conclusione della CTU, la quale è stata nel senso che i danni all’immobile degli attori erano stati cagionati dal degrado della copertura dell’edificio e che era da escludere che i solai di interpiano avessero potuto impedire il passaggio delle acque meteoriche.
Con il secondo motivo si denuncia violazione dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ. per mancanza della motivazione con riferimento al dissenso rispetto alle conclusioni della CTU, pur richiamate nel contesto della motivazione. I motivi, da trattare congiuntamente, sono inammissibili, sotto più profili. In primo luogo non costituisce fatto storico, di cui sarebbe stato pretermesso l’esame, la CTU, la quale può rilevare ai fini della denuncia di vizio motivazionale solo ove la pretermissione della stessa si sia tradotta in omesso esame di fatto.
Non è di questo che però si duole il ricorrente, ma dell’omessa considerazione della valutazione compiuta dal CTU. In ogni caso, la censura non intercetta la ratio decidendi, ed è dunque priva di decisività, perché il giudice di appello ha fatto proprie le conclusioni della CTU, ma ha poi considerato che, una volta ripristinato il solaio dell’edificio, il Pittalà non ha provveduto a ripristinare la propria unità immobiliare, causando la penetrazione nell’appartamento sottostante della massiccia umidità presente nella sua unità immobiliare.
Da quest’ultimo vizio è attinto anche il secondo motivo, che resta pertanto eccentrico rispetto alla ratio decidendi. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e viene disatteso, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 -quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dei presupposti processuali dell'obbligo di versamento, da parte della parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.100,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a n