Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to failure to contest facts and improper timing of uniform contribution payment.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay the opposing party's legal costs. The lower court had rejected the appeal based on the principle of non-contestation, finding the appellant's defenses generic and failing to meet the burden of contesting facts within the first useful defense. The Court upheld this reasoning, noting the appellant did not challenge the specific ratio decidendi regarding the verbal compensation agreement, and the appeal was also time-barred for the uniform contribution payment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, 1 comma, nn. 3 e 5 c.p.c.; Art. 115 c.p.c.: The appeal is inadmissible when the lower court's decision rests on the principle of non-contestation and the appellant fails to specifically contest the facts or the reasoning in the first useful defense.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.26371/2021 R.G. proposto da : COOP FACCHINI FAENZA SOC COOP, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CELIMONTANA 38, presso lo studio dell’avvocato PANARITI PAOLO (PNRPLA60L14H501O) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato DONATI STEFANO (DNTSFN56C01D458I) -ricorrente- contro MARCHI ROMANO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA QUINTINO SELLA 41, presso lo studio dell’avvocato BOVELACCI CAMILLA (BVLCLL67A66D458S) rappresentato e difeso dall'avvocato MONTEFIORI MARCO (MNTMRC67M29D458K) -controricorrente- avverso SENTENZA di TRIBUNALE RAVENNA n. 493/2021 depositata il29/06/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/05/2022 dal Consigliere ANTONELLA PELLECCHIA. Rilevato che:
1. La Coop. Facchini Faenza Soc. Coop. conveniva in giudizio, innanzi al Giudice di Pace di Faenza, Romano Marchi al fine di ottenere la condanna al pagamento della somma di 720,00 euro quale saldo della fattura n. 902/2014, emessa per l'esecuzione di un trasloco. Esponeva che della somma pattuita il convenuto aveva versato solo un acconto di 500 euro a fronte dell'importo complessivo di 1.220,00 euro. Si costituiva in giudizio Romano Marchi, il quale contestava la domanda, assumendo di essere pervenuto ad un accordo verbale con il Presidente della Cooperativa per compensare il residuo della fattura con i danni subiti nell'esecuzione del trasloco (nello specifico, la perdita di una piccola collezione di vasi di ceramica, nonché, il danneggiamento di una finestra e di un armadio). Il Giudice di Pace di Faenza, con la sentenza n. 116/2019, respingeva la domanda attorea e compensava le spesedi lite fra le parti.
2. Il Tribunale di Ravenna, con la sentenza n. 4231 del 29 giugno 2019, benché con una motivazione diversa rispetto a quella adottata dal Giudice di prime cure, rigettava l'appello. In particolare, il Giudice di secondo grado riteneva provata, ai sensi dell'art. 115 c.p.c., l'avvenuta conclusione dell'accordo verbale tra il Marchi e il Presidente della Cooperativa, non avendo parte attrice specificatamente contestato i fatti dedotti dal convenuto.
3. Avverso tale sentenza la Coop. Facchini Faenza Soc. Coop. propone ricorso per cassazione sulla base di due motivi. Ha depositato memoria. 3.1. Resiste con controricorso, illustrato da memoria, Romano Marchi. Considerato che: 4.Con il primo motivo di ricorso, la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione, ai sensi dell'art. 360, 1 comma, n. 3 c.p.c., degli artt. 132, 320 e 115 c.p.c. Il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto non reiterate le istanze istruttorie e, di conseguenza, non contestati gli assunti avversari, omettendo di considerare le rigettate richieste di ammissione delle prove testimoniali formulate dalla ricorrente. 4.1.
Con il secondo motivo di ricorso, la ricorrente censura l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, ai sensi dell'art. 360, I comma,n. 5 c.p.c., in relazione all'art. 115 c.p.c. Il Giudice d'Appello avrebbe erroneamente applicato il principio di non contestazione dando origine ad un vizio di motivazione della sentenza impugnata. A giudizio della ricorrente, infatti, il Tribunale, avvalendosi dell'art.115 c.p.c., avrebbe omesso ogni accertamento sui fatti, ritenendo non reiterate le istanze istruttorie correttamente riproposte e non contestate le circostanze dedotte dalla controparte, pervenendo così al rigetto dell'appello. 5.Il primo motivo è inammissibile perché l’appello è stato rigettato sulla base del principio di non contestazione e non per quanto sarebbe stato rilevato peraltro in sede di processo verbale d’udienza.
Nel caso di specie, il Tribunale, con una motivazione chiara ed esaustiva, ha ritenuto le difese dell'appellante, contenute nella memoria ex art. 320 c.p.c., del tutto generiche - e quindi equiparabili ad una mancata contestazione - con la precisazione chel'onere di contestazione debba essere assolto nella prima difesa utile, non potendosi ritenere rilevanti gli atteggiamenti assunti dalla parte prima e fuori del processo. 5.1. Il secondo motivo è inammissibile perché non è stata impugnata la ratio decidendi secondo cui non vi è stata contestazione dell’intervenuto accordo con la ditta di trasloco in base al quale sarebbero state compensate le reciproche pretese creditorie.
Tale accordo, come si legge espressamente a pag. 4 della sentenza impugnata, è stato posto a fondamento della decisione. 6.Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.
7. Infine, poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è dichiarato inammissibile, sussistono i presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass. Sez. U. 20/02/2020, n. 4315) per dare atto - ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, che ha aggiunto il comma 1-quater all’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. n. 115 del 2002 (e mancando la possibilità di valutazioni discrezionali: tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra le innumerevoli altre successive: Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245) - della sussistenza dell’obbligo di versamento, in capo a parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità in favore del controricorrente che liquida in complessivi Euro 700 oltre 200 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis del citato art.
13. Così deciso