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Ordinanza — n. 21252/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible because lower court's reasoning on antitrust nullity was not challenged.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21252/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellants failed to challenge the specific legal reasoning regarding the nullity of the guarantee contract. The lower court rejected the claim based on the absence of the required ABI model, a point the appellants did not effectively contest in their cassation arguments. Consequently, the court ruled that the appeals lacked decisiveness and did not address the actual grounds for the lower court's decision.

Regesto Legislator

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Art. 2 L. 287/1990; Art. 360 n. 3 and n. 5 c.p.c.: An appeal is inadmissible if the cited grounds do not address the ratio decidendi of the contested judgment, rendering the appeal devoid of decisiveness.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of decisiveness ratio decidendi antitrust nullity fideiussione nullità Art. 2 L. 287/1990 c.p.c. 360 fondazione di famiglia

Disposizioni normative citate

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Art. 2 della Legge n. 287 del 1990
Proposero appello Giuseppe Gallus e Maria Bonaria M attana, censurando l’erronea valutazione del materiale istruttorio, in particolare riguardo ai profili attinenti ai presupposti della scientia damni e dell’eventus damni, nonché eccependo la nullità della fideiussione, per violazione dell’art. 2 della L.
Art. 360 n. 3 c.p.c.
287/1990 ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., nonché, ai sensi dell’art.
Art. 360 n. 5 c.p.c.
3 c.p.c., nonché, ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c., per difetto di motivazione in ordine all’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio.
Art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012
4315) per dare atto - ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, che ha aggiunto il comma 1-quater all’art.
Art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art.
art. 2901 c.c
Con il secondo motivo di ricorso i ricorrenti lamentano la violazione e falsa applicazione dell’art. 2901 c.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. U. 20/02/2020, n. 4315
Infine, poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è dichiarato inammissibile, sussistono i presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass. Sez. U. 20/02/2020, n. 4315) per dare atto - ai sensi dell’art.
Cass. 14/03/2014, n. 5955
115 del 2002 (e mancando la possibilità di valutazioni discrezionali: tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra le innumerevoli altre successive: Cass.
Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245
5955; tra le innumerevoli altre successive: Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245) - della sussistenza dell’obbligo di versamento, in capo a parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per la stessa impugnazione.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.25341/2021 R.G. proposto da : MATTANA MARIA BONARIA, GALLUS GIUSEPPE, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato OPPO ROSELLA (PPORSL73L56G384N) -ricorrente- contro 4 MORI SARDEGNA SRL, BANCO DI SARDEGNA SPA -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO CAGLIARI n. 97/2021 depositata il02/03/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/05/2022 dal Consigliere ANTONELLA PELLECCHIA. Rilevato che:

1. Il Banco di Sardegna S.p.A. convenne in giudizio Giuseppe Gallus e Maria Bonaria Mattana al fine di ottenere la dichiarazione di inefficacia, ai sensi dell’art. 2901 c.c., dell’atto di costituzione di fondo patrimoniale effettuata da questi ultimi in data 11 ottobre 2011 ed avente ad oggetto il conferimento del diritto di proprietà di Giuseppe Gallus sull’immobile sito in Oristano, via Gennargentu n.

1. L’attrice dedusse di essere creditrice del Gallus in forza di un contratto di fideiussione omnibus stipulato in data 14 novembre 2006, con il quale egli si faceva garante, sino alla concorrenza di € 300.000,00, per l’adempimento di tutte le obbligazioni dipendenti da operazioni bancarie consentite dalla Gamma Impianti s.r.l. (già Gallus Giuseppe C. S.n.c.). Si costituirono tardivamente i convenuti eccependo la prescrizione dell’azione revocatoria e l’improcedibilità della domanda in virtù del beneficium excussionis, nonché contestando la sussistenza dei presupposti per l’azione stessa. Il Tribunale di Oristano, con sentenza del 18 aprile 2019, accolse la domanda attorea.

2. Proposero appello Giuseppe Gallus e Maria Bonaria M attana, censurando l’erronea valutazione del materiale istruttorio, in particolare riguardo ai profili attinenti ai presupposti della scientia damni e dell’eventus damni, nonché eccependo la nullità della fideiussione, per violazione dell’art. 2 della L. 287 del 1990, in virtù dell’adozione delle clausole di cui agli artt. 2, 6 e 8 del modulo ABI del 2003, censurate con provvedimento n. 55/2005 della Banca d’Italia, in quanto in violazione del divieto di intese anticoncorrenziali.

Nel corso del giudizio di appello si costituì la società 4 Mori Sardegna S.p.A., per essa quale mandataria la Prelios Credit Servicing S.p.A., rappresentata dalla Prelios Credit Solutions S.p.A., dichiarandosi cessionaria dei crediti del Banco di Sardegna. La Corte d’Appello di Cagliari, con sentenza del 2 marzo 2021, rigettò l’appello. 3.Avverso tale sentenza Giuseppe Gallus e Maria Bonaria Mattana propongono ricorso per Cassazione sulla base di due motivi. Resiste con controricorso, illustrato da memoria, il Banco di Sardegna. Considerato che: 4.Con il primo motivo di ricorso i ricorrenti lamentano la violazione o falsa applicazione dell’art. 2 della Legge n. 287/1990 ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., nonché, ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c., per difetto di motivazione in ordine all’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio.

Secondo i ricorrenti il Giudice dell’appello avrebbe erroneamente ritenuto non fondata l’eccezione di nullità relativa alla fideiussione, omettendo di accertare se vi fosse coincidenza tra le clausole contrattuali applicate con la fideiussione in oggetto e quelle espressive della vietata intesa restrittiva. 4.1. Con il secondo motivo di ricorso i ricorrenti lamentano la violazione e falsa applicazione dell’art. 2901 c.c. ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., nonché, ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c., per difetto di motivazione in ordine alla corretta applicazione dell’art. 2901 c.c. per l’omesso esame di fatti e documenti decisivi per il giudizio.

Secondo i ricorrenti la Corte territoriale avrebbe omesso di accertare la sussistenza dei presupposti indispensabili per l’esercizio dell’azione revocatoria, così applicando erroneamente la disposizione di cui all’art. 2901 c.c. 5.Il primo motivo è inammissibile. Le censure dei ricorrenti non colgono la ratio decidendi della pronuncia impugnata. Infatti, la Corte territoriale ha rigettato il motivo proposto in appello da Mattana e Gallus, con cui hanno eccepito la nullità della fideiussione per violazione dell’art. 2 L. n. 287/1990, perché non hanno prodotto il modello ABI (cfr. pag. 4 sentenza impugnata); sicchè non è stato possibile effettuare la valutazione richiesta con il motivo.

Ebbene tale ratio decidendi non è stata impugnata. Il motivo di ricorso, che attinge l’affermazione ad abundantiam della Corte d’appello (“in ogni caso la Suprema Corte ha affermato che dalla declaratoria di una intesa tra imprese per lesione della libera concorrenza, emessa dalla Autorità Antitrust ai sensi dell’art. 2 della legge n. 287 del 1990, non discende automaticamente la nullità di tutti i contratti posti in essere dalle imprese aderenti all’intesa, i quali mantengono la loro validità e possono dar luogo solo ad azione di risarcimento danni nei confronti delle imprese da parte dei clienti” - cfr. pag. 4 sentenza impugnata), risulta essere pertanto privo di decisività. 5.1.

Quanto al secondo motivo, è anch’esso inammissibile. Anche in questo caso i ricorrenti non centrano la ratio decidendi della sentenza, secondo cui occorre avere riguardo al patrimonio del debitore e non di terzi, per cui la censura è priva di decisività. Sostengono i ricorrenti che non vi sarebbe prova della dolosa preordinazione in relazione all’atto dispositivo il quale è antecedente al sorgere del credito, ma anche questa è censura estranea alla ratio decidendi, la quale è nel senso che all’epoca dell’atto (ottobre 1991) vi era già il saldo passivo sui conti del debitore principale(cfr. sentenza pag. 5 e 6). 6.L’indifensio della Banca intimata consente di non dovere disporre sulle spese.

7. Infine, poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è dichiarato inammissibile, sussistono i presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass. Sez. U. 20/02/2020, n. 4315) per dare atto - ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, che ha aggiunto il comma 1-quater all’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. n. 115 del 2002 (e mancando la possibilità di valutazioni discrezionali: tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra le innumerevoli altre successive: Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245) - della sussistenza dell’obbligo di versamento, in capo a parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per la stessa impugnazione.

P.Q.M.

la Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis del