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Ordinanza — n. 21243/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on disciplinary suspension, ruling the five-day contestation deadline is not peremptory.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21243/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation quashed the Court of Appeal's decision that declared a disciplinary suspension illegal due to procedural delays. The appellant argued the administration knew of the unauthorized absence in December 2014, making the February 2016 sanction untimely under Article 55 bis of the Public Administration Code. The court held that the five-day deadline for contestation is not peremptory and lacks decaying effects unless the employee proves concrete impossibility to defend themselves. Consequently, the appeal was allowed only regarding the interpretation of the statute, sending the case back for a new examination of facts and procedural chronology.

Regesto Legislator

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Art. 55 bis, comma 3, d.lgs. n. 165/2001; The five-day deadline for contesting a disciplinary charge is not peremptory and does not entail decaying effects, as it only produces consequences if the accused demonstrates concrete impossibility or excessive difficulty in their defense.

Parole chiave

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disciplinary procedure contestability deadline peremptory term decaying effects public administration code procedural delay sanction suspension domanda tardiva di ricusazione

Disposizioni normative citate

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Art. 55 bis, comma 3, d.lgs. n. 165/2001
il giudice d'appello ha ritenuto violati i termini imposti a pena di decadenza dall'art. 55 bis del d.lgs.
Art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002
non sussistono le condizioni processuali richieste dall'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R.
art. 380-bis cod. proc. civ
la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., è stata notificata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio non partecipata.
art. 360 cod. proc. civ
112 e 360,co.1, punto 4 c.p.c.) e violazione di norme di legge ( art. 360, co.
art. 97 Cost

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 20733/2015
97 Cost.) risulterebbe vulnerato da un'interpretazione che lasciasse nel vago il dies a quo del procedimento, rimettendolo - in ipotesi - anche a notizie informali o comunque pervenute ad uffici periferici di amministrazioni di grandi dimensioni.» ( Cass. n. 20733/2015 e Cass.
Cass. n. 16900/2016
20733/2015 e Cass. n. 16900/2016); 4.2.
Cass. n. 7642/2022
Cass. n. 7642/2022; Cass.
Cass. 32491/2018
7642/2022; Cass. 32491/2018; Cass.
Cass. n. 12213/2016
32491/2018; Cass. n. 12213/2016); 4.3 si è, inoltre, precisato che, ai fini della decorrenza dei termini perentori previsti dall'art.
Cass. n. 7134/2017
31-03-2022 -4- stesso di dare, in modo corretto, l'avvio al procedimento disciplinare, nelle sue tre fasi fondamentali della contestazione dell'addebito, dell'istruttoria e dell'adozione della sanzione (Cass. n. 7134/2017 e negli stessi termini Cass.
Cass. n. 22075/2018
7134/2017 e negli stessi termini Cass. n. 22075/2018, Cass.
Cass. n. 21193/2018
22075/2018, Cass. n. 21193/2018, Cass.
Cass. n. 6989/2018
21193/2018, Cass. n. 6989/2018), con la conseguenza che è esclusa la rilevanza della mera conoscibilità della condotta ( Cass.
Cass. n. 41374/2021
6989/2018), con la conseguenza che è esclusa la rilevanza della mera conoscibilità della condotta ( Cass. n. 41374/2021);
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA sul ricorso 23524-2020 proposto da: MINISTERO DELLA DIFESA, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro RICCI ORIANO, domiciliato ope legis in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato ANGELO RANCHINO; con troricorrente - avverso la sentenza n. 110/2020 della CORTE D'APPELLO di PERUGIA, depositata il 10/07/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 31/03/2022 dal Consigliere Relatore Dott. ANNALISA DI PAOLANTONIO. RILEVATO CHE 1. la Corte d'Appello di Perugia ha accolto l'appello proposto da Oriano Ricci e, in riforma della sentenza del Tribunale di Terni, che aveva respinto il ricorso, ha dichiarato illegittima la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio, con privazione della retribuzione, per un mese, irrogata dal Ministero della Difesa in data 27 giugno 2016;

2. la Corte territoriale ha premesso che all'appellante era stato contestato di essersi allontanato dall'ufficio il 16 dicembre 2014 (senza autorizzazione e senza far risultare, mediante timbratura del cartellino marcatempo, l'entrata e l'uscita) e di avere presentato una richiesta postuma di permesso una volta che l'amministrazione si era avveduta dell'allontanamento, richiesta che, tra l'altro, recava inizialmente orari diversi da quelli reali ( ore 11,15 anziché 9,45 in uscita; ore 11,40 anziché 12,25 in entrata), poi rettificati dopo aver avuto conoscenza dell'acquisizione da parte dei Carabinieri delle immagini riprese dalla telecamera di sorveglianza;

3. il giudice d'appello ha ritenuto violati i termini imposti a pena di decadenza dall'art. 55 bis del d.lgs. n. 165/2001 ed ha rilevato che già nel dicembre del 2014 o, al massimo, nel gennaio 2015 l'amministrazione era venuta a conoscenza dell'illecito perché il Capo Servizio aveva attestato l'assenza nella relazione redatta il 17 dicembre 2014 e sempre al Capo Servizio era stata indirizzata dal Ricci la nota del 14 gennaio 2015, con la quale il dipendente aveva rettificato gli orari e chiesto di «essere considerato in ferie per gravi motivi della madre per l'intera giornata»;

4. ha escluso, pertanto, la necessaria tempestività dell'iniziativa disciplinare assunta dall'Ufficio per i Procedimenti Disciplinari (UPD) solo il 26 febbraio 2016, dopo la comunicazione, risalente al 3 febbraio 2016, del decreto di citazione a giudizio emesso nei confronti del Ricci dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Terni per il delitto di cui agli artt. 56, 640 cod. proc. civ.;

5. per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso il Ministero della Difesa sulla base di due motivi, ai quali Oriano Ricci ha replicato con controricorso;

6. la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., è stata notificata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio non partecipata. Ric. 2020 n. 23524 sez. ML - ud. 31-03-2022 -2- o CONSIDERATO CHE 1. il primo motivo del ricorso, rubricato «nullità della sentenza per vizio di ultra e/o extrapetita (art. 112 e 360,co.1, punto 4 c.p.c.) e violazione di norme di legge ( art. 360, co. 1, punto 3), addebita, in sintesi, alla Corte territoriale di avere ricostruito la successione degli accadimenti in difformità rispetto a quanto emergente dagli atti di causa e di non avere considerato che sia il 16 dicembre 2014, sia il 14 gennaio 2015, l'amministrazione non aveva ancora acquisito piena conoscenza dei fatti, in relazione ai quali non poteva avviare autonome indagini, essendo in corso quelle dell'autorità giudiziaria penale;

2. la medesima rubrica è anteposta al secondo motivo, con il quale, premessa l'applicabilità alla fattispecie della disciplina dettata dall'art. 55 bis del d.lgs. n. 165/2001, nel testo antecedente alle modifiche apportate dal d.lgs. n. 75/2017, il Ministero evidenzia che il termine per la contestazione decorre dal momento in cui la notizia di infrazione è portata a conoscenza dell'UPD e la decadenza è comminata solo per il mancato rispetto di detto termine, non già per la violazione di quello di cinque giorni entro il quale il responsabile della struttura è tenuto a trasmettere all'ufficio competente la segnalazione; 2.1. il ricorrente aggiunge che nella specie l'UPD aveva avuto notizia dell'accaduto solo il 3 febbraio 2016 con la conseguenza che l'iniziativa disciplinare non poteva essere ritenuta tardiva;

3. occorre premettere che il requisito di specificità dei motivi, imposto dall'art. 366 n. 4 cod. proc. civ., non va inteso in senso formale e non rende necessaria la previa individuazione, nel titolo, delle norme di legge che si assumono violate, ma comporta solo l'esigenza di una chiara esposizione, nell'ambito del motivo, delle ragioni per le quali la censura sia stata formulata e del tenore della pronunzia caducatoria richiesta, che consentano al giudice di legittimità di individuare la volontà dell'impugnante e stabilire se la stessa, così come esposta nel mezzo di impugnazione, abbia dedotto un vizio di legittimità sostanzialmente, ma inequivocabilmente, riconducibile ad alcuna delle tassative ipotesi di cui all'art. 360 cod. proc. civ. (Cass.

S.U. n. 17931/2013); 3.1. nel caso di specie, pertanto, non determina inammissibilità del ricorso né l'errata individuazione del vizio di cui all'art. 360 n. 4 cod. proc. civ., non ravvisabile nella fattispecie, né l'omessa indicazione nella rubrica dei motivi Ric. 2020 n. 23524 sez. ML - ud. 31-03-2022 -3- ffi della violazione dell'art. 55 bis del d.lgs. n. 165/2001 perché il ricorso, nella parte argomentativa, denuncia con chiarezza l'errata interpretazione ed applicazione della disposizione citata;

4. la censura è fondata perché la Corte territoriale, nel valorizzare la data in cui il Capo Servizio ha avuto conoscenza della condotta tenuta dal Ricci, si è discostata dai principi, consolidati nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui nell'impiego pubblico contrattualizzato la tempestività dell'iniziativa disciplinare va verificata sulla base delle regole imposte dal legislatore, sicché i principi affermati in relazione all'impiego privato possono essere estesi solo se ed in quanto compatibili con la normativa inderogabile di legge; 4.1. l'art. 55 bis del d.lgs. n. 165/2001 è chiaramente volto a rendere certi i termini del procedimento, innanzitutto attraverso l'individuazione in modo oggettivamente verificabile del dies a quo, perché il «valore costituzionale di regole che assicurino il buon andamento della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.) risulterebbe vulnerato da un'interpretazione che lasciasse nel vago il dies a quo del procedimento, rimettendolo - in ipotesi - anche a notizie informali o comunque pervenute ad uffici periferici di amministrazioni di grandi dimensioni.» ( Cass. n. 20733/2015 e Cass. n. 16900/2016); 4.2. il termine per la contestazione decorre, pertanto, dal momento in cui l'UPD ha avuto conoscenza dei fatti e l'inosservanza del termine ordinatorio di cinque giorni per la trasmissione degli atti all'ufficio designato per i procedimenti disciplinari ad opera del capo della struttura di appartenenza del dipendente per fatti non rientranti nella propria competenza, di cui all'art. 55-bis, comma 3, del d.lgs. n. 165 del 2001, nella formulazione antecedente alla riforma di cui al d.lgs. n. 75 del 2017, non comporta effetti decadenziali, in mancanza di una espressa previsione normativa o negoziale che li preveda, sicché la violazione di quel termine può rilevare solo qualora l'incolpato denunci, con concreto fondamento, l'impossibilità o l'eccessiva difficoltà della sua difesa indotta dal mancato rispetto di quel termine (cfr.

Cass. n. 7642/2022; Cass. 32491/2018; Cass. n. 12213/2016); 4.3 si è, inoltre, precisato che, ai fini della decorrenza dei termini perentori previsti dall'art. 55 bis per l'avvio e per la conclusione del procedimento disciplinare, assume rilievo esclusivamente il momento in cui l'acquisizione, da parte dell'ufficio competente regolarmente investito del procedimento, riguardi una «notizia di infrazione» di contenuto tale da consentire allo Ric. 2020 n. 23524 sez. ML - ud. 31-03-2022 -4- stesso di dare, in modo corretto, l'avvio al procedimento disciplinare, nelle sue tre fasi fondamentali della contestazione dell'addebito, dell'istruttoria e dell'adozione della sanzione (Cass. n. 7134/2017 e negli stessi termini Cass. n. 22075/2018, Cass. n. 21193/2018, Cass. n. 6989/2018), con la conseguenza che è esclusa la rilevanza della mera conoscibilità della condotta ( Cass. n. 41374/2021);

5. dai richiamati principi si è discostata la Corte territoriale la quale ha valorizzato solo il momento in cui il Capo Servizio ha constatato l'allontanamento non autorizzato e, da un lato, non ha accertato se quella constatazione contenesse in sé tutti gli elementi costitutivi dell'illecito disciplinare poi contestato, dall'altro, ed è questo l'aspetto dirimente, ha espresso il giudizio di tardività a prescindere dalla data in cui all'UPD è pervenuta la notizia di infrazione;

6. in via conclusiva il ricorso, inammissibile nelle parti in cui sollecita un giudizio di merito sul contenuto degli atti del procedimento e sulla ricostruzione cronologica dei fatti, è fondato lì dove addebita al giudice di appello l'errata interpretazione dell'art. 55 bis del d.igs. n. 165/2001;

7. la sentenza impugnata va, pertanto, cassata con rinvio alla Corte territoriale indicata in dispositivo che procederà ad un nuovo esame attenendosi ai principi di diritto enunciati nei punti che precedono e provvedendo anche sulle spese del giudizio di legittimità;

8. non sussistono le condizioni processuali richieste dall'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, come modificato dalla L. 24.12.12 n. 228.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le sp