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Ordinanza — n. 21235/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows INPS appeal, ruling pension windows apply to all invalidity pensioners, not just standard retirees.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21235/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed the INPS's appeal against a lower court ruling that granted Mirella Losa an early invalidity pension starting in 2015 instead of 2014. The lower court had interpreted the pension window provisions as applying only to standard retirees, excluding those with severe invalidity. The Supreme Court corrected this by establishing that the window provisions apply universally to all pensioners, including those receiving early invalidity pensions, thereby overturning the lower decision and remanding the case.

Regesto Legislator

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Art. 12, d.l. n. 78/2010 conv. in L. n. 122/2011; The provisions regarding pension windows apply to all subjects entitled to any type of old-age pension, including those receiving early invalidity pensions, and are not limited to standard retirement age beneficiaries.

Parole chiave

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pension windows invalidity pension early retirement pension age Cassation appeal social security law retirement benefits età legale di pensionamento

Disposizioni normative citate

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Art. 12, d.l. n. 78/2010 conv. in L. n. 122/2011
finestre atteso che la disposizione di cui all'art. 12, d.l.
Art. 1, comma 8, d.lgs. n. 503/1992
CONSIDERATO che, con l'unico motivo, l'Istituto ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell'art. 12, d.l.
Art. 1, d.lgs. n. 502/1993
CONSIDERATO che, con l'unico motivo, l'Istituto ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell'art. 12, d.l.
Art. 380-bis cod. proc. civ.
che, per la cassazione di tale decisione ricorre l'INPS, affidando l'impugnazione ad un unico motivo, in relazione alla quale la Uboldi, pur intimata, non ha svolto alcuna attività difensiva; che la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod.
art. 380-bis cod. proc. civ
che, per la cassazione di tale decisione ricorre l'INPS, affidando l'impugnazione ad un unico motivo, in relazione alla quale la Uboldi, pur intimata, non ha svolto alcuna attività difensiva; che la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 29420/2018
Cass. n. 8735/2019
29420/2018, Cass. n. 8735/2019 e Cass.
Cass. n. 2382/2020
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 12271-2020 proposto da: INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA, 29, presso l'AVVOCATURA CENTRALE DELL'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONELLA PATTERI, LIDIA CARCAVALLO, SERGIO PREDEN, LUIGI CALIULO; - ricorrente - contro LOSA MIRELLA; - intimata - avverso la sentenza n. 1715/2019 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 10/10/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 20/01/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

NICOLA DE MARINIS. Ric. 2020 n. 12271 sez. ML - ud. 20-01-2022 -2- RILEVATO che, con sentenza del 16 settembre 2019, la Corte d'Appello di Milano confermava la decisione resa dal Tribunale di Pavia e accoglieva la domanda proposta da Mirella Losa nei confronti dell'INPS, avente ad oggetto il riconoscimento della pensione di vecchiaia anticipata ex art. 1, comma 8, d.lgs. n. 503/1992 (trattandosi di soggetto invalido in misura non inferiore all'80%) con decorrenza, tuttavia, non dal 30.6.2014, come richiesto, bensì dall'1.10.2015; che la decisione della Corte territoriale discende dall'aver questa ritenuto non operare nella specie il differimento annuale della decorrenza della prestazione per l'applicazione delle c.d. finestre atteso che la disposizione di cui all'art. 12, d.l. n. 78/2010 conv. in I. n. 122/2011 non riguarda la posizione degli assicurati che maturano il diritto alla pensione di vecchiaia anticipata al compimento dei sessanta anni (ma incide solo su coloro che conseguono il diritto alla pensione di vecchiaia in modo ordinario, secondo le previsioni di età dei vari ordinamenti, non trattandosi di norma di carattere generale, valida per tutti a prescindere dall'età pensionabile statuita, ossia anche per chi matura il diritto alla pensione con un'età normativamente prevista al di sotto dei livelli ordinari per i vari sistemi pensionistici). che, per la cassazione di tale decisione ricorre l'INPS, affidando l'impugnazione ad un unico motivo, in relazione alla quale la Uboldi, pur intimata, non ha svolto alcuna attività difensiva; che la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio non partecipata;

CONSIDERATO che, con l'unico motivo, l'Istituto ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell'art. 12, d.l. n. 78/2010 conv. in I. n. 122/2011, lamenta l'erroneità dell'interpretazione che della norma predetta ha accolto la Corte territoriale dovendo al contrario leggersi la medesima come disposizione di carattere generale intesa a differire i termini per il conseguimento del diritto alla prestazione pensionistica di qualsiasi tipo, salvo le deroghe espressamente previste con riguardo alle quali trova applicazione la disciplina preesistente; che il motivo merita accoglimento alla stregua dell'orientamento accolto da questa Corte (cfr., da ultimo, Cass. n. 29420/2018, Cass. n. 8735/2019 e Cass. 2382/2020) per il quale l'ambito di applicazione del regime delle finestre come regolato dal predetto art. 12 d.l. n. 78/2010 e così del differimento di un anno dell'accesso alla pensione di vecchiaia include non solo i soggetti che a decorrere dall'anno 2011 maturano il diritto all'accesso al pensionamento di vecchiaia a 65 anni se uomini e a 60 per le lavoratrici del settore privato, secondo la lettura riduttiva accolta dal giudice del merito, ma anche, oltre alle lavoratrici del pubblico impiego pure contemplate dalla norma, tutti gli altri soggetti che negli altri casi maturano il diritto all'accesso al pensionamento di vecchiaia alle età previste dagli specifici ordinamenti, ivi compresi coloro che, essendo invalidi in misura non inferiore all'80%, hanno diritto alla pensione di vecchiaia anticipata ai sensi dell'art. 1, d.lgs. n. 502/1993; che, pertanto, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata cassata con rinvio alla Corte d'Appello di Milano, in diversa composizione, che provvederà in conformità, disponendo altresì per l'attribuzione delle spese del presente giudizio di legittimità;

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'Appello di Milano, in diversa composizione. Così deciso in Roma,