Bank appeal against bankruptcy opposition dismissed for missing document copies but allowed regarding procedural errors.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation partially overturned the lower court's rejection of a bankruptcy opposition filed by Banca Monte dei Paschi di Siena against Green Frutta SRL. While the bank's claim that failing to submit certified copies of the debtor's balance sheet did not render the opposition inadmissible was accepted, the Court rejected the argument that late submission of account statements was permissible. The decision established that while certified copies are not strictly required for admissibility, specific documents must be produced within strict deadlines to avoid automatic forfeiture.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 98, 99 1. fall.; Art. 342, 347 c.p.c.: The creditor opposing the bankruptcy balance sheet is not subject to inadmissibility sanctions for failing to submit a certified copy of the balance sheet, yet must strictly adhere to deadlines for producing specific documents not previously verified by the delegate judge.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso 4314-2020 proposto da: BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, 'VIA DEL TRITONE 102, presso lo studio dell'avvocato PAOLO MANZATO, che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro FALLIMENTO GREEN FRUTTA SRL IN LIQUIDAZIONE; - intimato- avverso l'ordinanza n. cronologico 7591/2019 del TRIBUNALE di VERONA, depositata il 19/12/2019; Sez. VI-RG 4314/2020 camera di consiglio 3.2.2022 1 / udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 03/02/2022 dal Consigliere Relatore Dott.
MASSIMO FALABELLA. FATTI DI CAUSA 1. — Il Tribunale di Verona ha respinto, in data 19 dicembre 2020, l'opposizione allo stato passivo del fallimento Green Frutta s.r.l. proposta da Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a.. Ha rilevato che la banca aveva mancato di produrre la copia dello stato passivo opposto, oltre che la comunicazione della relativa dichiarazione di esecutività; ha evidenziato, inoltre, che la documentazione non allegata alla domanda di insinuazione al passivo, consistente negli estratti conto per l'intera durata del rapporto, era stata versata in atti non già con il ricorso in opposizione, ma in prossimità della prima udienza. 2.
— Il decreto è stato impugnato per cassazione da Banca Monte dei Paschi di Siena, rappresentata in giudizio da Juliet s.p.a., con un ricorso articolato in due motivi; il fallimento, intimato, non ha svolto difese. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. — Il primo motivo oppone la violazione e falsa applicazione dell'art. 98 e dell'art. 99 1. fall., oltre che degli artt. 342 e 347 c.p.c. in relazione all'assenza di un obbligo, in capo all'opponente creditore, di far luogo al deposito del decreto impugnato. Viene dedotto che nel giudizio di opposizione allo stato passivo l'opponente debba soltanto indicare specificamente i documenti, di cui intende avvalersi, che siano stati già prodotti nel corso del procedimento di verifica dello stato passivo;
è esposto che la banca ricorrente aveva espressamente Sez. VI- RG 4314/2020 camera di consiglio 3.2.2022 2 dichiarato la propria volontà di riportarsi integralmente alla documentazione già prodotta nel corso di tale procedimento. Si sostiene, in particolare, che la mancata produzione di copia autentica del provvedimento impugnato non costituisca causa di improcedibilità del giudizio. Il motivo è fondato. In base alla giurisprudenza di questa Corte, non incorre nella sanzione dell'improcedibilità il creditore opponente che abbia omesso di produrre copia autentica dello stato passivo formato dal giudice delegato, non trovando applicazione l'art. 347, comma 2, c.p.c. previsto solo per l'appello e potendo, comunque, il tribunale accedere direttamente al fascicolo di cui all'art. 90 1. fall. per conoscere il contenuto del provvedimento impugnato (Cass. 22 ottobre 2020, n. 23138; cfr. pure Cass. 12 agosto 2016, n. 17086). 2.
— Col secondo mezzo è lamentato l'omesso esame di un fatto decisivo del giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, nonché la violazione e falsa applicazione degli artt. 98 e 99 1. fall., in relazione alla prova documentale del credito e alla sua acquisizione d'ufficio. Assume il ricorrente che l'espressione «a pena di decadena», contenuta nel comma 2, n. 4, dell'art. 99 1. fall. si riferisce alla necessità che l'opponente, del proprio ricorso, espliciti l'indicazione dei mezzi di prova dei quali intende avvalersi e che, nella fattispecie, sebbene la produzione documentale di una parte degli estratti conto fosse stata effettuata nel corso del giudizio, l'indicazione dei suddetti mezzi di prova era da ritenere tempestiva.
Il motivo è infondato. Sez. VI-RG 4314/2020 camera di consiglio 3.2.2022 3 E' vero che nel giudizio di opposizione allo stato passivo l'opponente, a pena di decadenza ex art. 99, comma 2, n. 4), 1. fall., deve soltanto indicare specificatamente i documenti di cui intende avvalersi, già prodotti nel corso della verifica dello stato passivo innanzi al giudice delegato, sicché, in difetto della produzione di uno di essi, il tribunale deve disporne l'acquisizione dal fascicolo d'ufficio della procedura fallimentare ove esso è custodito (per tutte:
Cass. 13 novembre 2020, n. 25663; Cass. 14 giugno 2018, n. 15627) Ciò non significa, però, che i documenti di cui sia mancata l'acquisizione nella fase di verifica del passivo possano essere versati in ogni momento del giudizio di opposizione: l'art. 99, comma 2, n. 4, 1. fall. prevede, infatti, che il ricorso contenga l'indicazione specifica dei documenti prodotti e onera, quindi, l'opponente della produzione, col deposito del ricorso, di quei documenti, non sottoposti al giudice delegato, di cui lo stesso istante intenda avvalersi ai fini della proposta impugnazione.
La produzione documentale soggiace, dunque, a un preciso termine di decadenza, la cui inosservanza è rilevabile di ufficio inerendo a materia sottratta alla disponibilità delle parti (Cass. 4 agosto 2017, n. 19610; Cass. 21 luglio 2016, n. 15037). 3. — Il decreto va dunque cassato in accoglimento del primo motivo; la causa è rinviata al Tribunale di Verona che dovrà esaminare la proposta opposizione prendendo in considerazione il decreto con cui è stato reso esecutivo lo stato passivo, i documenti prodotti nella fase di verifica del detto stato passivo indicati nel ricorso in opposizione e quelli prodotti nel termine stabilito, a pena di decadenza, dall'art. 99, comma 2, n. 4, 1. fall., pure indicati dalla parte ricorrente.
Detto Sez. VI-RG 4314/2020 camera di consiglio 3.2.2022 4 Tribunale regolerà, poi, le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo e rigetta il secondo; cassa il decreto impugnato in relazione al motivo accolto e rinvia la causa al Tribunale di Verona, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Così decis