Court allows appeal against insurance claim dismissal, ruling private mail satisfies receipt proof requirements.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation allowed the appeal against a lower court's dismissal of an insurance claim. The plaintiff argued that sending a pre-litigation demand via private mail, rather than registered post, should suffice to prove receipt. The court rejected the lower court's reliance on rules for formal judicial notifications, establishing that the specific requirement for an insurance demand is merely to prove receipt, which can be achieved through equivalent means.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 145 d.lgs. n. 209/2005; Art. 148 d.lgs. n. 209/2005: The requirement for a pre-litigation insurance demand to be sent via registered mail with receipt can be fulfilled by equivalent means that allow proving actual delivery to the recipient.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso 22012-2021 proposto da: IACOMITA CONCETTA, domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentata e difesa dall'Avvocato Antonioluigi IACOMINO; - ricorrente - contro ALLIANZ ASS.NI SPA, DE LUCA SEBASTIANO; - intimati - avverso la sentenza n. 1501/2021 del TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATA, depositata il 13/07/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 02/03/2022 dal Consigliere Relatore Dott. Stefano Giaime GUIZZI. Ritenuto in fatto - che Concetta Iacomita ricorre, sulla base un unico motivo, per la cassazione della sentenza n. 1501/21, del 13 luglio 2021, del Tribunale di Torre Annunziata, che — respingendone il gravame avverso la sentenza n. 7219/16, del 24 ottobre 2016, del Giudice di pace di Torre Annunziata — ha confermato la declaratoria di improponibilità e improcedibilità, ai sensi dell'art. 145 cod. assicurazioni, della domanda risarcitoria proposta dalla Iacomita nei confronti di Sebastiano Dc Luca e della società Allianz S.p.a. - che, in punto di fatto, l'odierna ricorrente riferisce di aver convenuto in giudizio il De Luca, nonché — ai sensi dell'art. 149 cod. assicurazioni — la società Allianz S.p.a., lamentando l'esistenza di danni al proprio veicolo cagionati, il 20 ottobre 2014, da un furgone di proprietà del De Luca, nell'effettuare una manovra di posteggio in via 1° maggio, in Torre del Greco; - che — nella contumacia del De Luca — la domanda risarcitoria veniva dichiarata "improponibile e improcedibile", ai sensi dell'art. 145 cod. assicurazioni, dall'adito giudicante, esito al quale esso perveniva sul rilievo che la preventiva richiesta di risarcimento all'assicuratrice dovesse essere effettuata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, formalità che non ammette equipollenti, mentre, nella specie, essa era stata inoltrata a mezzo posta privata; - che/ esperito gravame dall'attrice soccombente, il giudice di appello lo rigettava, confermando la sentenza impugnata; - che avverso la sentenza del Tribunale oplontino ricorre per cassazione la Iacomita, sulla base — come detto — di un unico motivo, - che esso denuncia — ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ.
— violazione o falsa applicazione degli artt. 145 e 148 cod. Ric. 2021 n. 22012 sez. M3 - ud. 02-03-2022 -2- assicurazioni, per effetto di una non corretta applicazione del principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte (si tratta di Cass. Sez. Un., sent. 10 gennaio 2020, n. 299), secondo cui è inesistente e non sanabile la notificazione degli atti "processuali", eseguita mediante servizio postale non gestito dalla società Poste Italiane S.p.a.; - che sono rimasti intimati la società Allianz e il De Luca; - che la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., è stata ritualmente comunicata alla ricorrente, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio per il 2 marzo 2022; - che la ricorrente ha depositato memoria, insistendo nelle proprie argomentazioni e conclusioni.
Considerato in diritto - che il ricorso va accolto; - che l'unico motivo è fondato; - che, difatti, "la condizione di proponibilità della domanda, di cui all'art. 145 del d.lgs. n. 209 del 2005 (Codice delle assicurazioni private), cioè la richiesta rivolta all'assicuratore con raccomandata, può essere assolta con mezzi equipollenti qualora essi consentano di provare l'avvenuta ricezione da parte dei destinatari" (Cass. Sez. 3, ord.23 dicembre 2020, n. 29464, Rv. 660134-01), non potendo, oltretutto, tale richiesta — qualificata dalla giurisprudenza di questa Corte come mera "istanza risarcitoria" (cfr., in motivazione, Cass.
Sez. 3, sent. 31 luglio 2017, n. 18940, Rv. 645374-01), che assolve la funzione di consentire "una anticipata c satisfattiva tutela del danneggiato già nella fase stragiudiziale" (Corte cost., sent. 3 maggio 2012, n. 111) — equipararsi ad un atto giudiziario, come anche confermato dalla Ric. 2021 n. 22012 sez. M3 - ud. 02-03-2022 -3- necessità "che la richiesta risarcitoria sia effettuata con atto distinto da quello con cui viene esperita l'azione" (Cass. Sez. 3, sent. 2 luglio 2010, n. 15733, Rv. 614002-01); - che, pertanto, non risulta corretto il richiamo — operato dalla sentenza impugnata — alla inesistenza della notificazione di atti processuali che risulti eseguita mediante servizio postale non gestito da Poste Italiane; - che il ricorso, dunque, va accolto e la sentenza impugnata cassata, rinviando al Tribunale di Torre Annunziata, in persona di diverso giudice, per la decisione nel merito, oltre che sulle spese anche del presente giudizio.
PQM La Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata, rinviando al Tribunale di Torre Annunziata, in persona di diverso giudice, per la decisione nel merito, oltre che sulle spese anche del presente giudizio. Così deciso in Roma, all'esito di adunanza camerale della Sezione Sesta Civile, Terza sottosezione, della Co