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Ordinanza — n. 21208/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows appeal against civil court's improper cost compensation based on vague case nature clause.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21208/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The cassation court allowed the appeal against a first-instance judgment that improperly compensated litigation costs. The appellant argued that costs were unjustly offset because the lower court relied solely on a generic reference to the nature of the case without specific justification. The court ruled that such vague reasoning prevents judicial review and violates procedural requirements for cost allocation.

Regesto Legislator

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Art. 91, 92, 132 n. 4 cod. proc. civ.: The compensation of litigation costs cannot be based on a mere stylistic clause regarding the nature of the case unless there is absolute novelty or a change in jurisprudence.

Parole chiave

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litigation costs compensation procedural law Italy vague reasoning invalidity civil procedure code cost allocation rules judicial review limits appellate cassation risarcimento per errore giudiziario

Disposizioni normative citate

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Art. 91 cod. proc. civ.
Art. 92 cod. proc. civ.
3977, secondo cui ai sensi dell'art. 92 cod. proc. civ., come risultante dalle modifiche introdotte dal d.l.
Art. 132 n. 4 cod. proc. civ.
d.l. n. 132 del 2014
civ., come risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 132 del 2014 e dalla sentenza n.
sentenza n. 77 del 2018 della Corte costituzionale
art. 380 bis cod. proc. civ
civ., poiché il Tribunale avrebbe errato compensando le spese in base a una motivazione solo apparente, espressa con il mero riferimento alla natura delle questioni trattate e, in particolare, oggetto del titolo esecutivo sotteso al precetto; Vista la proposta formulata del relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod.
art. 92 cod. proc. civ
3977, secondo cui ai sensi dell'art. 92 cod. proc. civ., come risultante dalle modifiche introdotte dal d.l.

Giurisprudenza citata

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Cass., 25/09/2017, n. 22310
Cass., 18/02/2019, n. 4696
Cass., 18/02/2020, n. 3977
altresì Cass., 18/02/2019, n 4696 e Cass., 18/02/2020, n. 3977, secondo cui ai sensi dell'art.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 22393-2021 proposto da: PEPE GIUSEPPINA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MACHIAVELLI, 25, presso lo studio dell'avvocato PIO CENTRO, rappresentata e difesa dall'avvocato VALERIO RICCIARDI; - ricorrente- Contro MARESCA MARIA FRANCESCA; - intimata - avverso la sentenza n. 466/2021 del TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATA, depositata il 02/03/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 11/05/2022 dal Consigliere Relatore Dott. PAOLO PORREC A. Corte di cassazione Sesta sezione civile - sottosezione Terza Considerato che:

Giuseppina Pepe ricorre, sulla base di due motivi, per la cassazione della sentenza n. 466 del 2021 del Tribunale di Torre Annunziata esponendo che aveva proposto vittoriosamente formale opposizione a un precetto intimato da Francesca Maresca, quale amministratrice di sostegno del suo genitore Giuseppe Maresca, deducendo che era mancata la previa notifica del titolo esecutivo giudiziale, notificato in uno ad altro precetto intimato, però, per la riscossione delle spese legali da parte del relativo avvocato quale distrattario; aggiunge che il giudice di prime cure aveva immotivatamente compensato le spese; nessuno si è difeso per la parte intimata;

Ritenuto che: con i due motivi si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 91, 92, 132, n. 4, cod. proc. civ., poiché il Tribunale avrebbe errato compensando le spese in base a una motivazione solo apparente, espressa con il mero riferimento alla natura delle questioni trattate e, in particolare, oggetto del titolo esecutivo sotteso al precetto; Vista la proposta formulata del relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ.; Rilevato che: i motivi di ricorso, da esaminare congiuntamente per connessione, sono fondati; il Tribunale ha posto a base della compensazione delle spese una mera clausola di stile ("la natura delle questioni trattate") con l'aggiunta di un riferimento alle questioni inerenti al titolo neppure specificate;

RG n 22393 del 2021 Cons. rel. Paolo P eca 9,Ve-14+, 14 z.ettí la genericità delle indicazioni non permette il controllo di legittimità sulle gravi ragioni presupposto "in iure" della statuizione (cfr., (:ass., 25/09/2017, n. 22310, che fa riferimento alla formula in parola, "ratione temporis" vigente al momento di quell'arresto e oggetto della decisione additiva di Corte cost. n. 77 del 2018; cfr. altresì Cass., 18/02/2019, n 4696 e Cass., 18/02/2020, n. 3977, secondo cui ai sensi dell'art. 92 cod. proc. civ., come risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 132 del 2014 e dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte costituzionale, la compensazione delle spese di lite può essere disposta, oltre che nel caso della soccombenza reciproca, soltanto nell'eventualità di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall'art. 92, secondo comma, citato); spese al giudice del rinvio;

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa in relazione la decisione impugnata e rinvia al Tribunale di Torre Annunziata perché, in diversa composizione, pronunci anche sulle spese del giudizio di legittimità. Roma, 11 maggio 2022 DEPOSITATO IN CANCELLEFIIA c9,3'