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Ordinanza — n. 21207/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for being too vague and unintelligible regarding procedural facts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21207/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Gianfranco Travaglia against Jules Antonio Brollo inadmissible due to a complete lack of clarity. The appellant's petition failed to provide a coherent narrative of the succession dispute or specific procedural errors, resulting in an unintelligible mix of historical and legal facts. Consequently, the court ruled that the appeal did not meet the statutory requirement for a clear exposition of the substantive and procedural facts necessary for review.

Regesto Legislator

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Art. 366, n. 3; Art. 366, n. 6 cod. proc. civ.: An appeal must guarantee the Court a clear and complete knowledge of the substantive and procedural facts without requiring reference to other sources.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of clarity procedural facts succession dispute vague petition cassation review specificity requirement allegazioni insufficientemente motivate

Disposizioni normative citate

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Art. 366, n. 3 cod. proc. civ.
30754), il requisito previsto dall'art. 366, n.
Art. 366, n. 6 cod. proc. civ.
30754), il requisito previsto dall'art. 366, n.
Art. 380 bis cod. proc. civ.
Vista la proposta formulata del relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod.
Art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
art. 380 bis cod. proc. civ
Vista la proposta formulata del relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. U., 30/11/2021, n. 37552
Cass., Sez. U., 28 novembre 2018, n. 30754
37552); come ripetutamente chiarito da questa Corte (Cass., Sez. U., 28 novembre 2018, n. 30754), il requisito previsto dall'art.
Cass., Sez. U., 27/12/2019, n. 34469
Cass., 29/09/2017, n. 22880
Cass., 29/09/2017, n. 22880; di recente, conf.
Cass., 13/01/2021, n. 342
Cass. n. 21396 del 2018
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al nr. R.G. 20789-2021 proposto da: TRAVAGLIA GIANFRANCO, domictliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso da se stesso unitamente all'avvocato ELENA ORLANDI; - ricorrente- contro BROLLO JULES ANTONIO, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato MARIO VIOLETTA; - controricorrente - avverso la sentenza n. 677/2020 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 02/03/2021; v< udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 11/05/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

PAOLO PORRECA; Ric. 2021 n. 20789 sez. M3 - ud. 11-05-2022 -2- Corte di cassazione Sesta sezione civile - sottosezione Terza Considerato che: Gianfranco Travaglia ricorre, sulla base di tre motivi, per la cassazione della sentenza n. 677 del 2021 della Corte di appello di Milano esponendo che si era opposto a un precetto notificato da 3ules Antonio Brollo per un credito preteso all'esito di una vicenda successoria,; il Tribunale aveva rigettato l'opposizione e la Corte di appello in parte aveva dichiarato inammissibile il gravame perché aspecifico, in parte lo aveva respinto; resiste con controricorso .Jules Antonio Brollo; le parti hanno depositato memorie;

Vista la proposta formulata del relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ.; Rilevato che: il ricorso è manifestamente inammissibile; l'atto di gravame rende del tutto inintellegibile la vicenda processuale e la stessa formulazione dei motivi; con un'indistinguibile congerie affastellata di menzioni segmentate e sovrapposte di fatti storici e processuali, si fa riferimento: - a una confusa vicenda successoria cui sarebbe stato correlato un giudizio divisionale in relazione al quale sarebbe nato un credito per conguaglio da ritenere, in tesi, non suscettibile di messa in esecuzione per mancanza di adempimento della controparte; - a pretese compensazioni e controcrediti non è dato capire se da determinare o liquidi e in quale misura, anche a titolo risarcitorio;RG n 20789 del 2021 Cons. rel.

Paolo Porreca - a somme richieste in eccesso ovvero in «aggravamento d'iscrizione ipotecaria», interessi e rivalutazione monetaria non spettanti, giudicati ritenuti infondatamente ostativi, e altro ancora; il tutto senza la minima quanto doverosa chiarezza ricostruttiva, così da rendere neppure utilmente sintetizzabili le stesse censure (Cass., Sez. U., 30/11/2021, n. 37552); come ripetutamente chiarito da questa Corte (Cass., Sez. U., 28 novembre 2018, n. 30754), il requisito previsto dall'art. 366, n. 3, cod. proc. civ., consiste in un'esposizione che deve garantire a questa Corte di avere una chiara e completa cognizione del fatto sostanziale che ha originato la controversia ma anche del fatto processuale, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata (nell'arresto sopra ricordato si menziona al riguardo Cass. n. 21396 del 2018); la valutazione in termini d'inammissibilità del ricorso non esprime, naturalmente, un formalismo fine a sé stesso, bensì il richiamo al rispetto di una precisa previsione legislativa volta ad assicurare uno "standard" di redazione degli atti che, declinando la qualificata prestazione professionale svolta dall'avvocato e presupposta dall'ordinamento, si traduce nel sottoporre al giudice nel modo più chiaro la vicenda processuale e, in quel perimetro, le ragioni della parte; peraltro, il complessivo gravame è diffusamente viziato da ulteriori quanto evidenti inammissibilità ai sensi dell'art. 366, n. 6, cod. proc. civ., posto che tali debbono valutarsi le censure fondate su atti e documenti del giudizio (nel caso dei giudizi) di merito (richiamati) qualora il ricorrente si limiti a richiamare tali atti e documenti, senza riprodurli nella misura necessaria nel ricorso ovvero, laddove riprodotti, senza fornire puntuali indicazioni necessarie alla loro individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di cassazione, al fine di renderne possibile l'esame, ovvero ancora senza precisarne la collocazione nel fascicolo di ufficio o in quello di parte e la loro RG n 20789 del 2021 4 Cons. rel.

Paolo Porreca acquisizione o produzione in sede di giudizio di legittimità (Cass., Sez. U., 27/12/2019, n. 34469); nell'articolazione dei motivi, infatti, il ricorrente neppure riporta gli atti e i documenti processuali che variamente menziona, a cominciare dai motivi di appello ritenuti inammissibili dalla Corte territoriale per violazione dell'ad 342 cod. proc. civ.; ed è stato precisato che l'esercizio del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, riconosciuto al giudice di legittimità quando sia denunciato un "error in procedendo", come qui„ in tesi, l'errore nell'affermazione del vizio di aspecificità dell'appello, presuppone comunque l'ammissibilità del motivo di censura, per cui il ricorrente non è dispensato dall'onere di dettagliare il contenuto della critica mossa alla sentenza impugnata, indicando specificamente i fatti processuali alla base dell'errore denunciato, e tale precisazione dev'essere contenuta nello stesso ricorso per cassazione, a norma dell'art. 366, n. 6, cod. proc. civ., sic:ché, ove il ricorrente si riferisca a un motivo di appello, non può limitarsi a rinviare all'atto di gravame in questione, ma deve innanzi tutto riportarne il tenore nella misura necessaria ad evidenziarne ragionata mente il conl:enuto (cfr.

Cass., 29/09/2017, n. 22880; di recente, conf. Cass., 13/01/2021, n. 342); in conclusione, il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile; quanto sopra rende evidente la superfluità di ogni dilazione per la trattazione congiunta con altro ricorso rispetto al quale si afferma la connessione che non potrebbe neppure essere compiutamente apprezzata; è opportuno rimarcare che non è ammissibile nessuna eterointegrazione del ricorso in discussione con quanto riportato nella relativa memoria depositata dal ricorrente, di natura meramente illustrativa e, comunque, parimenti innervata da indecifrabili affastellamenti discorsivi; stante quanto sopra non può trovare séguito la sollecitazione, di parte ricorrente, neppure motivata, di trattazione congiunta a quella di altro ricorso pervenuta solo informalmente, per email, alla Cancelleria di questa Corte; spese secondo soccombenza;RG n 20789 del 2021 Cons. rel.

Paolo Porreca

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di parte controricorrente liquidate in euro 7.000,00, oltre a 200,00 euro per esborsi, 15% di spese forfettarie e accessori legali. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso. Roma, 11