Court remands case to public hearing regarding interpretation of notice of default under civil procedure code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the appeal against the second-instance judgment, ordering a remand to public hearing. The Fontana plaintiffs argued that the appellate court erred by failing to interpret the notice of default according to comprehensive, unambiguous specifications rather than just its final clause. They also claimed the lower court incorrectly denied legitimate grounds for litigation cost compensation. The court decided to remand the case to determine the precedential value of the question concerning the applicability of commercial interpretation norms to the notice of default.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 480, 1362, 1363, 92 cod. proc. civ.; The court must remand proceedings to public hearing when the appellate court's interpretation of a notice of default requires clarification regarding comprehensive specifications versus isolated clauses to establish precedential value.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al nr. R.G. 17618-2021 proposto da: FONTANA MARIA TERESA, FONTANA NICOLA, domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato MARIO INTILISANO; ricorrenti - contro IMPRESA PIZZAROTTI & C. SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FOSSO DEL DRAGONCELLO 116, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIULIANO MAZZANTI; - controricorrente- avverso la sentenza n. 3207/2020 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 16/12/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 11/05/2022 dal Consigliere Relatore Don.
PAOLO PORRECA; Ric. 2021 n. 17618 sez. M3 - ud. 11-05-2022 -2- Corte di cassazione Sesta sezione civile - sottosezione Terza Considerato che: Nicola e Maria Teresa Fontana ricorrono, sulla base di due motivi, corredati da memoria, avverso la sentenza n. 3347 del 2017 della Corte di appello Bologna esponendo che: - avevano intimato un precetto al Consorzio Geha Sud notificandolo anche all'Impresa Pizzarotti&c. s.p.a. quale avente causa dalla società titolare di quote del suddetto consorzio e obbligato solidale, affinché provvedesse al pagamento richiesto; - l'Impresa Pizzarotti si era opposta, ma i deducenti avevano chiarito che nessun atto di precetto era stato notificato all'opponente, mancando, al riguardo, sia l'assegnazione del termine di pagamento sia l'avviso che in mancanza si sarebbe proceduto alle vie coattive; - il Tribunale, constatato quanto allegato dagli opposti, dichiarava cessata la materia del contendere condannando, però, i deducenti alla rifusione delle spese processuali, con pronuncia confermata dalla Corte di appello, ad avviso della quale l'ambiguità della formulazione dell'intimazione aveva comunque giustificato la reazione processuale, sicché le spese legali dovevano essere regolate secondo il principio di causalità ovvero della soccombenza virtuale; resiste con controricorso l'Impresa Pizzarotti&c. s.p.a.;
Vista la proposta formulata del relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ.; Rilevato che: con il primo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 480, cod. proc. civ., 1362, 1363, cod. proc. civ., poiché la Corte di appello RG n 17618 del 2021 Cons. rel. Paolo Porreca avrebbe errato mancando di interpretare l'atto oggetto di giudizio secondo le univoche specificazioni complessive e non solo secondo la sua parte finale; con il secondo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell'art. 92, cod. proc. civ., poiché la Corte di appello avrebbe errato mancando di ritenere sussistenti legittime ragioni di compensazione delle spese di lite;
Rilevato che: il processo dev'essere rinviato alla pubblica udienza in relazione alla valenza nomofilattica della questione afferente all'applicabilità delle norme sull'ermeneutica negoziale all'atto di precetto; La Corte rinvia alla pubblica udienza. Roma, 11 mag