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Ordinanza — n. 21200/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against administrative agency's order suspending enforcement due to lack of finality.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21200/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the challenged order lacked the quality of a decisive judgment. The appellant argued procedural violations regarding judicial impartiality and prescription calculations, but the court held that appeals against orders suspending enforcement in execution proceedings are not subject to cassation review. This decision rests on the principle that such orders do not possess the requisite decisiveness for final review, leaving parties free to pursue the merits of the underlying opposition.

Regesto Legislator

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Art. 669-terdecies c.p.c.; Art. 624 c.p.c.: Appeals against orders suspending enforcement in execution proceedings are inadmissible to the Court of Cassation as these orders lack the quality of decisiveness, leaving parties free to introduce the judgment of merits on the opposition.

Parole chiave

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suspension of enforcement execution proceedings lack of decisiveness inadmissible appeal prescription interruption istanza di autorizzazione all’esecuzione – Decisione perenzione dell'esecuzione della decisione esecuzione provvisoria

Disposizioni normative citate

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Art. 669-terdecies c.p.c.
Rilevato che: il ricorso è inammissibile; questa Corte ha chiarito che il ricorso straordinario per cassazione avverso l'ordinanza pronunciata in sede di reclamo ai sensi dell'art. 669- terdecies cod.
Art. 624 c.p.c.
civ., avverso il provvedimento che decide sulla istanza di sospensione dell'esecuzione ex art. 624 cod.
Art. 51 c.p.c.
Rilevato che: con il primo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell'art. 51, cod.
Art. 2946 c.c.
Art. 116 c.p.c.
art. 380 bis cod. proc. civ
art. 624 cod. proc. civ
civ., avverso il provvedimento che decide sulla istanza di sospensione dell'esecuzione ex art. 624 cod.

Giurisprudenza citata

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Cass., 10/10/2019, n. 25411
civ., non è ricorribile per cassazione trattandosi di ordinanza priva del carattere della decisorietà, per essere sempre in facoltà delle parti l'introduzione del giudizio di merito sull'opposizione esecutiva (Cass., 10/10/2019, n. 25411); non deve disporsi sulle spese attesa la mancanza di difesa di parte intimata;
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al nr. R.G. 11031-2021 proposto da: LAZZARO ROSA, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato WALTER PARISE; - ricorrente - COMTO AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE; - intimata - avverso l'ordinanza del TRIBUNALE di CROTONE, depositata il 29/03/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 11/05/2022 dal Consigliere Relatore Dott. PAOLO PORRECA; Corte di cassazione Sesta sezione civile - sottosezione Terza Considerato che:

Rosa Lazzaro ricorre, sulla base di quattro motivi, avverso l'ordinanza del 29 marzo 2021 del Tribunale di Crotone, in R.G. n. 2281 del 2020, esponendo che con la stessa era stato accolto il reclamo proposto dall'Agenzia delle Entrate avverso un provvedimento di sospensione dell'esecuzione coattiva presso terzi promossa dallo stesso riscossore in forza di una cartella di pagamento emessa, a sua volta, per la ripetizione di aiuti eurounitari indicati come indebitamente percepiti; nessuna difesa è stata svolta dall'Agenzia delle Entrate Riscossione;

Rilevato che: con il primo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell'art. 51, cod. proc. civ., poiché il Tribunale avrebbe pronunciato con un magistrato, il Presidente relatore, che aveva l'obbligo di astensione avendo pronunciato, quale giudice unico, il rigetto dell'opposizione alla cartella presupposta dall'opposto pignoramento presso terzi; con il secondo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell'art. 2946, cod. civ., poiché il Tribunale non avrebbe specificato il computo della prescrizione dedotta con l'opposizione, esclusa vagliando documenti non prodotti davanti al giudice dell'esecuzione e tardivamente esibiti in sede di reclamo, fermo rimanendo che tra l'anno di maturazione del credito, 2000, e il primo atto valutato interruttivo, costituito da una sentenza penale del Tribunale di Crotone del 2011, era trascorso più del decennio previsto ai fini in discussione; con il terzo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell'art. 116, cod. proc. civ., poiché il Tribunale, come descritto nella seconda censura, avrebbe comunque mal interpretato la documentazione versata in atti; con il quarto motivo si prospetta l'errore in cui sarebbe incorso il Tribunale motivando illogicamente in ordine alla utilizzabilità dei documenti RG n 11031 del 2021 Cons. rel.

Paolo Po eca attestanti i pretesi atti interruttivi della prescrizione, considerando che era stata valorizzata, a tal fine, una sentenza del Tribunale di Crotone, del 2020, pubblicata successivamente alla fase davanti al giudice dell'esecuzione, che però, non essendo divenuta definitiva, non aveva efficacia vincolante, e perché la sopravvenuta pubblicazione non aveva comunque impedito all'Agente per la riscossione di esibire la documentazione tenuta in conto dalla suddetta pronuncia ed invocata nei sensi in discussione; Vista la proposta formulata del relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ.;

Rilevato che: il ricorso è inammissibile; questa Corte ha chiarito che il ricorso straordinario per cassazione avverso l'ordinanza pronunciata in sede di reclamo ai sensi dell'art. 669- terdecies cod. proc. civ., avverso il provvedimento che decide sulla istanza di sospensione dell'esecuzione ex art. 624 cod. proc. civ., non è ricorribile per cassazione trattandosi di ordinanza priva del carattere della decisorietà, per essere sempre in facoltà delle parti l'introduzione del giudizio di merito sull'opposizione esecutiva (Cass., 10/10/2019, n. 25411); non deve disporsi sulle spese attesa la mancanza di difesa di parte intimata;

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso. Ro , 11 maggio 2022 Il fiaziaman';r n