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Ordinanza Interlocutoria — n. 21140/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court remands labor appeal case to public hearing regarding notification defects and procedural decay.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 21140/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the interlocutory order dismissing the appeal inadmissible and remanded the case to a public hearing. The lower court had declared the appeal improcedible due to a lack of proof regarding the notification of the appeal and the hearing date decree, ruling that such defects cause procedural decay in labor proceedings. The Cassation Court agreed that the case requires public examination to determine if the appellant must actively notify documents or if the judge should grant a new term for a non-existent act.

Regesto Legislator

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Art. 291 comma 1 c.p.c.; Art. 360 comma 1 nn. 3 e 4 c.p.c.: In labor appeal proceedings, a defect in the notification of the appeal and the hearing decree may cause procedural decay, but the court must first verify in public hearing whether the appellant was required to actively notify or if a new term should be granted.

Parole chiave

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labor appeal proceedings procedural decay notification defects improcedibility declaration active notification duty new hearing term remand to public hearing garanzia di locazione non pagata

Disposizioni normative citate

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Art. 291 comma 1 c.p.c.
Art. 360 comma 1 nn. 3 e 4 c.p.c.
Art. 380-bis c.p.c.
32748/2021; il relatore designato, avendo ritenuto sussistenti le condizioni per la trattazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ha redatto proposta che è stata ritualmente notificata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte; Considerato che:
art. 283 cod.proc.civ
art. 380-bis c.p
32748/2021; il relatore designato, avendo ritenuto sussistenti le condizioni per la trattazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ha redatto proposta che è stata ritualmente notificata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte; Considerato che:
art. 291 comma 1 c.p
art. 291 c.p
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 10109/2020 R.G. proposto da: D'ABUNDO DEBORA, domiciliata ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato PETTORINO STEFANO (PTTSFN60C04E329N); -ricorrente- contro GRITTI PAOLO; -intimato- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO NAPOLI n. 838/2020, depositata il 21/02/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/05/2022 dal Consigliere MARILENA GORGONI. Rilevato che: la Corte d’Appello di Napoli, con la sentenza n. 838/2020, pubblicata il 21 febbraio 2020, oggetto dell’odierno ricorso, dichiarava improcedibile l’appello avverso la decisione n. 118/2019 del Tribunale di Napoli, sezione distaccata di Ischia, di rigetto dell’opposizione al decreto n. 33 del 16 marzo 2016, con il quale veniva ingiunto a Debora D’Abundo il pagamento di euro 13.740,60 a favore di Paolo Gritti per canoni di locazione aventi ad oggetto un locale commerciale sito in Ischia, relativi al periodo febbraio 2012 - marzo 2013; la sentenza accertava la carenza di prova agli atti dell’avvenuta notifica del ricorso introduttivo del gravame e del decreto di fissazione dell’udienza di discussione e dichiarava improcedibile l’appello, perché nel giudizio di appello, soggetto al rito del lavoro, il vizio della notificazione è insanabile e determina decadenza dall’attività processuale, non essendo consentito al giudice di assegnare all’appellante un nuovo termine per provvedere alla rinnovazione di un atto mai compiuto e giuridicamente inesistente, dovendosi considerare ininfluente l’avvenuta precedente regolare notifica del provvedimento di fissazione dell’udienza pe la decisione sulla richiesta di inibitoria ex art. 283 cod.proc.civ., trattandosi di attività che ha esaurito la propria valenza propulsiva nell’ambito della diversa fase cautelare;

Debora D’Abundo propone ricorso per cassazioneavverso detta decisione, formulando un solo motivo; nessuna attività difensiva è svolta da Paolo Gritti; si dà atto che è stato acquisito il fascicolo d’ufficio, come disposto con ordinanza interlocutoria n. 32748/2021; il relatore designato, avendo ritenuto sussistenti le condizioni per la trattazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ha redatto proposta che è stata ritualmente notificata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte; Considerato che:

1) la ricorrente ha censurato la sentenza impugnata ai sensi degli artt. 360, comma 1 nn. 3 e 4 c.p.c., per erronea applicazione di norme di diritto con riferimento all’art. 291 comma 1 c.p.c.; la tesi della ricorrente è che la Corte d’Appello avrebbe dovuto, d’ufficio, verificare l’avvenuta comunicazione del decreto presidenziale di fissazione dell’udienza di discussione, fissare una nuova udienza di discussione e concedere un nuovo termine per la notifica, come previsto dall’art. 291 c.p.c.

2) il fascicolo d’ufficio contiene la nota di iscrizione a ruolo dell'appello, il ricorso in appello,la sentenza del Tribunale di Napoli n. 13573/2015,il decreto della Corte d'Appello di Napoli di fissazione dell’udienza del 21/02/2020, depositato in data 16/12/2019, il verbale di udienza della Corte d'Appello di Napoli 21/02/2020, la sentenza oggetto di ricorso per cassazione;

3) il Collegio ritiene che meriti di essere trattata in p ubblica udienza il presente ricorso che propone la questione del se, nel giudizio di appello soggetto al rito del lavoro, l'omessa notificazione del ricorso e del decreto di fissazione di udienza comporti la decadenza dall'impugnazione con conseguente declaratoria di improcedibilità del gravame, non essendo consentito al giudice assegnare all'appellante un termine per la rinnovazione di un atto mai compiuto, ovvero se la parte abbia l’obbligo di attivarsi per procedere alla notificazione;

4) dispone, pertanto, il rinvio alla pubblica udienza. PQM La Corte dispone il rinvio della trattazione del ricorso alla pubblica udienza. Così deciso nella Camera di Consiglio della