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Ordinanza — n. 21100/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific grievances against the appellate court's decision.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21100/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the taxpayer's appeal inadmissible because it failed to provide specific grievances against the Regional Tax Court's decision. The taxpayer merely repeated original arguments without addressing the appellate court's reasoning or citing the relevant articles of the Civil Procedure Code. Consequently, the appeal was rejected, and the taxpayer was ordered to pay litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, c.p.c.; Art. 36, c.p.c.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the appellant fails to specify grievances against the appellate court's decision and merely repeats arguments from the first instance.

Parole chiave

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inadmissibility of appeal lack of specific grievances repetition of first instance tax appeal procedure Civil Procedure Code debiti fiscali assistenza amministrativa fiscale ricupero d'imposta

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, c.p.c.
I motivi di ricorso, peraltro, non indicano a quale delle ipotesi di cui all'art. 360, comma primo, cod.
Art. 36, c.p.c.
I motivi di ricorso, peraltro, non indicano a quale delle ipotesi di cui all'art. 360, comma primo, cod.
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Di Noia Annunziata, rappresentata e difesa, giusta procura speciale stesa in calce al ricorso, dall'Avv.to Agostino Somma del Foro di Benevento, che ha indicato recapito PEC, e dall'Avv.to Ada De Marco, ed elettivamente domiciliata presso Io studio del secondo difensore, alla piazza Libertà n. 20 in Roma; - ricorrente - contro Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, ex lege, dall'Avvocatura Generale dello Stato, ed elettivamente domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma; - controricorrente - avverso la sentenza n. 5207, pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale della Campania il 20.10.2020, e pubblicata il 3.11.2020; ascoltata, nella camera di consiglio non partecipata del 24.5.2022, la relazione svolta dal Consigliere Paolo Di Marzio; la Corte osserva:

Fatti di causa 1. Di Noia Annunziata riceveva notifica, il 19.1.2017 (ric., p. 1), dell'avviso di accertamento n. TF501AM05192/2017, avente ad oggetto Irpef ed accessori, in relazione all'anno 2012, per un importo di Euro 47.535,00 (sent. CTR, p. II), e fondato su indagini bancarie.

2. La contribuente impugnava l'atto impositivo innanzi alla CTP di Napoli, che rigettava il ricorso nel merito.

3. Avverso la decisione spiegava appello la contribuente, e la CTR della Campania lo dichiairava inammissibile perché privo di specifiche critiche della decisione impugnata, e meramente riproduttivo delle censure proposte in primo grado.

4. La decisione della CTR è stata impugnata per cassazione da Annunziata Di Noia, che si affida a quattro motivi di ricorso. Resiste mediante controricorso l'Amministrazione finanziaria. Ragioni della decisione 1. Con il suo primo motivo di impugnazione la contribuente censura la "nullità dell'accertamento".

2. Mediante il secondo strumento di ricorso, la ricorrente critica la "carenza di motivazione" dell'avviso di accertamento.

3. Con il suo terzo motivo di impugnazione la contribuente censura la "illegittimità/infondatezza dell'accertamento".4. Mediante il quarto strumento di ricorso, Annunziata Di Noia critica la "mancata indicazione della categoria di reddito" nell'atto impugnato.

5. I motivi di ricorso proposti dalla contribuente presentano tutti i medesimi limiti, e possono perciò essere trattati congiuntamente. 5.1. La CTR ha dichiarato inammissibile il ricorso in appello proposto dalla contribuente, perché privo di censure avverso la impugnata decisione di primo grado, e meramente riproduttivo dell'originario ricorso proposto. Ha rilevato, infatti, la "totale assenza di doglienze direttamente riferibili alla sentenza" (sent. CTR, p. III). 5.2. Anche in sede di ricorso per cassazione la contribuente non si confronta con la decisione adottata dalla CTR, non ne contrasta in alcun modo le ragioni della decisione, non prospetta in qual modo avrebbe ritualmente contestato innanzi al giudice dell'appello la decisione adottata in primo grado, e si limita a riproporre nuovamente le proprie originarie contestazioni. 5.3. I motivi di ricorso, peraltro, non indicano a quale delle ipotesi di cui all'art. 360, comma primo, cod. proc. civ., dovrebbe intendersi riferita ciascuna delle contestazioni proposte.

6. In definitiva il ricorso per cassazione introdotto dalla contribuente deve essere dichiarato inammissibile. 6.1. Le spese di lite seguono l'ordinario criterio della soccombenza, e sono liquidate come in dispositivo, in considerazione della natura delle questioni esaminate, delle vicende del giudizio e del valore della controversia. Risulta dovuto anche il versamento del c.d. doppio contributo. La Corte,

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso proposto da Annunziata Di Noia, che condanna al pagamento delle spese processuali in favore dell'Agenzia delle Entrate, e le liquida in complessivi € 4.100,00, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 1.15, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello da corrispondere per il ricorso a norma del cit. art. 1