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Ordinanza — n. 21099/2022 — snciv Generato dall'IA

Tax authority wins cassation appeal; notification timeliness calculated from mailing date, not receipt date.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21099/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed the tax authority's appeal against the Regional Tax Commission's decision. The authority argued that the five-year statute of limitations for tax assessment should be calculated from the mailing date of the notice, not the receipt date. The court upheld this position, citing established precedent that postal notification is timely if sent before the legal deadline expires, regardless of when the recipient actually receives it.

Regesto Legislator

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Art. 43 DPR n. 600/1973; Art. 149 c.p.c.: In tax assessment proceedings, notification is deemed timely if the notice is mailed before the statutory deadline expires, regardless of the subsequent date of receipt by the recipient.

Parole chiave

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tax assessment statute of limitations postal notification timeliness mailing date vs receipt date five-year limitation period tax authority appeal impugnazione di decisioni amministrative opposizione tardiva ritiro della domanda di revisione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 43 DPR n. 600 del 1973
Art. 138 c.p.c.
Art. 149 c.p.c.
civ., in particolare dell'art. 149 cod.
Law n. 890 del 1982
Art. 16, comma 5, D.Lgs. n. 546 del 1992
890 del 1982, nonché dell'art. 16, comma quinto, del D.Lgs.
art. 149 cod. proc. civ
civ., in particolare dell'art. 149 cod. proc. civ., della legge n.

Giurisprudenza citata

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Cass. sez. VI-V, 17.12.2019, n. 33277
Cass. sez. VI-V, 21.10.2014, n. 22320
Cass. sez. VI-V, 21.10.2014, n. 22320).
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, ex lege, dall'Avvocatura Generale dello Stato, ed elettivamente domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma; - ricorrente - contro Fall.to BETON Sud Nord E.E.S. Srl, in liquidazione; - intimata - avverso la sentenza n. 1780, pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia il 10.2.2020, e pubblicata il 21.4.2020; ascoltata, nella camera di consiglio non partecipata del 24.5.2022, la relazione svolta dal Consigliere Paolo Di Marzio; la Corte osserva: Fatti di causa 1. L'Agenzia delle Entrate spediva in data 29.12.2001 l'avviso di accertamento n. RJP000025, relativo ad Irpeg per l'anno 1995, ricevuto dalla BETON Sud Nord E.E.S. Srl in data 2.1.2002.

2. La società impugnava l'atto impositivo innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Palermo, che accoglieva il ricorso ed annullava l'atto impositivo, ritenendo che l'Ente impositore fosse decaduto dal potere di esigere il credito tributario.

3. L'Agenzia delle Entrate spiegava ricorso avverso la decisione sfavorevole conseguita in primo grado, innanzi alla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, che confermava la pronuncia della CTP.

4. Propone ricorso per cassazione l'Amministrazione finanziaria affidandosi ad un unico motivo di impugnazione. La società ha ricevuto notifica del ricorso il 6.5.2021, ma non si è costituita. Ragioni della decisione 1. Con il suo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., l'Ente impositore contesta la violazione e falsa applicazione dell'ari:. 43 del Dpr n. 600 del 1973, degli artt. 138 e ss., cod. proc. civ., in particolare dell'art. 149 cod. proc. civ., della legge n. 890 del 1982, nonché dell'art. 16, comma quinto, del D.Lgs. n. 546 del 1992, per avere la CTR erroneamente ritenuto che il termine utile per la notificazione dell'avviso di accertamento debba essere calcolato con riferimento al momento in cui la notifica è ricevuta, e non in considerazione di quando l'atto impositivo è stato spedito.2.

Mediante il suo strumento d'impugnazione, l'Amministrazione finanziaria lamenta che la tempestività della notificazione dell'avviso di accertamento a mezzo posta deve stimarsi con decorrenza da quando l'atto impositivo è stato consegnato per la notifica - nel caso di specie il 29.12.2001, nel rispetto del quinquennio di legge - e non in considerazione di quando "l'impugnato avviso è stato portato a piena e legale conoscenza della società accertata, nel momento in cui, 2.1.2002, è stato consegnato al suo legale rappresentante pro tempore" (sent.

CTR, p. III), come erroneamente ritenuto dalla CTR. 2.1. Questa Corte di legittimità ha già avuto modo di chiarire che "in tema di accertamento tributario, è tempestiva la notifica del relativo avviso a mezzo del servizio postale, quando l'atto sia stato spedito prima dello spirare del termine a tal fine fissato dalla legge, a nulla rilevando che la consegna al destinatario sia avvenuta successivamente, poiché il principio secondo cui gli effetti della notificazione si producono per il notificante al momento della consegna del piego all'ufficiale giudiziario (ovvero al personale del servizio postale) e per il destinatario al momento della ricezione dell'atto, ha carattere generale e trova applicazione non soltanto con riferimento agli atti processuali, ma anche in relazione agli atti di imposizione tributaria. (Fattispecie relativa ad avviso di accertamento ICI, spedito entro il quinquennio previsto dall'art. 1, comma 161, I. n. 296 del 2006)", Cass. sez.

VI-V, 17.12.2019, n. 33277 (conf. Cass. sez. VI-V, 21.10.2014, n. 22320).

3. Il ricorso proposto dall'Agenzia delle Entrate deve pertanto essere accolto, cassandosi la decisione impugnata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia che, in diversa composizione, procederà a nuovo giudizio, nel rispetto dei principi esposti, e provvederà anche a regolare tra le parti le spese del giudizio di legittimità. La Corte,

P.Q.M.

accoglie il motivo di ricorso proposto dall'Agenzia delle Entrate, cassa la decisione impugnata e rinvia innanzi alla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia che, in diversa composizione, procederà a nuovo giudizio, nel rispetto dei principi esposti, e provvederà anche a liquidare le spese di lite d