Cassation court dismisses taxpayer appeal, upholding tax authority's claim that private postal notification was valid despite lack of license.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court dismissed the tax authority's appeal against a regional commission decision that had rejected a taxpayer's challenge to tax notices. The authority argued that notices sent via private postal operators without a license were valid because the recipient had timely appeared in court. The court ruled that the absence of a postal license does not invalidate judicial notifications if the recipient demonstrates they could effectively defend their rights.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.; Art. 384, comma 2 c.p.c.; Art. 26 D.P.R. 602/1973; Art. 4, comma 5 D.Lgs. 261/1999; Art. 140 c.p.c.; Art. 4 D.Lgs. 261/1999; Artt. 156 e 160 c.p.c.: Judicial notifications sent by private postal operators without a license are valid if the recipient timely constitutes themselves and proves they could effectively defend their rights.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
o la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Agenzia delle Entrate-Riscossione, in persona del Presidente, legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, ex lege, dall'Avvocatura Generale dello Stato, ed elettivamente domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma; - ricorrente - contro Vanni Mauro; - intimato - nonché Agenzia delle Entrate in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, ex lege, dall'Avvocatura Generale dello Stato, ed elettivamente domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma; - intimata - avverso la sentenza n. 216, pronunciata dalla 'Commissione Tributaria Regionale della Toscana il 21.12.2020, e pubblicata il 22.2.2021; ascoltata, nella camera di consiglio non partecipata del 24.5.2022, la relazione svolta dal Consigliere Paolo Di Marzio; la Corte osserva: Fatti di causa 1. Vanni Mauro riceveva notificazione del sollecito di pagamento n. 087 2016 9002789049 000, correlato a tre cartelle di pagamento aventi ad oggetto Irap, Irpef ed accessori.
2. Il contribuente impugnava il sollecito e gli atti presupposti innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Pisa, che accoglieva il ricorso.
3. L'Agenzia delle Entrate-Riscossione proponeva appello, innanzi alla Commissione Tributaria Regionale della Toscana, che respingeva il ricorso, ritenendo l'inesistenza della notificazione delle cartelle esattoriali contestate perché eseguita (parzialmente) tramite operatore di poste private, all'epoca non titolare della prevista licenza.
4. Avverso la decisione assunta dalla CTR della Toscana ha proposto ricorso per cassazione l'Agenzia delle Entrate- Riscossione, affidandosi a due motivi di impugnazione. Contribuente e Agenzia delle Entrate hanno ricevuto notifica del ricorso il 29.4.2021, ma non si sono costituiti. Ragioni della decisione 1. Con il suo primo motivo di ricorso, introdotto ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. .3, cod. proc. civ., l'Ufficio esattivo contesta la violazione e falsa applicazione dell'art.384, comma secondo, cod. proc. civ., dell'art. 26 del Dpr n. 602 del 1973, e dell'art. 4, comma 5, del D.Lgs. n. 261 del 1999.
2. Mediante il secondo strumento di impugnazione, proposto ancora ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., l'Agenzia delle Entrate-Riscossione censura la violazione e falsa applicazione dell'art. 140 cod. proc. civ., dell'art. 4 del D.Lgs. n. 261 del 1999, e degli artt. 156 e 160 cod. proc. civ.
3. Con i suoi motivi di ricorso, che possono essere trattati congiuntamente per ragioni di chiarezza espositiva, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione contesta che non si vede in ipotesi di inesistenza della notificazione, sottolineando che, solo la raccomandata informativa ex art. 140 cod. proc civ. è stata recapitata mediante poste private, e peraltro "l'invio della raccomandata a mezzo posta privata ... non ha comunque ostacolato il conseguimento dell'effetto informativo richiesto dal legislatore" (ric., p. 11). 3.1. In materia questa Corte di legittimità ha chiarito, pronunciando a Sezioni Unite, che "in tema di notificazioni di atti processuali, posto che nel quadro giuridico novellato dalla direttiva n. 2008/6/CE del Parlamento e del Consiglio del 20 febbraio 2008 è prevista la possibilità per tutti gli operatori postali di notificare atti giudiziari, a meno che lo Stato non evidenzi e dimostri la giustificazione oggettiva ostativa, è nulla e non inesistente la notificazione di atto giudiziario eseguita dall'operatore di posta privata senza relativo titolo abilitativo nel periodo intercorrente fra l'entrata in vigore della suddetta direttiva ed il regime introdotto dalla I. n. 124 del 2017", Cass.
S.U., 10.1.2020, n. 299, dovendo nel caso di specie rilevarsi che il contribuente si è tempestivamente costituito ed ha dimostrato di essersi potuto compiutamente difendere.
4. Il ricorso proposto dall'Agenzia delle Entrate- Riscossione deve pertanto essere accolto, cassandosi la decisione impugnata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Toscana che, in diversa composizione, procederà a nuovo giudizio, nel rispetto dei principi esposti, e provvederà anche a regolare tra le parti le spese del giudizio di legittimità. La Corte,
P.Q.M.
accoglie il motivo di ricorso proposto dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione, cassa la decisione impugnata e rinvia innanzi alla Commissione Tributaria Regionale della Toscana che, in diversa composizione, procederà a nuovo giudizio, nel rispetto dei principi esposti, e provvederà anche a liquidare le spese di