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Ordinanza Interlocutoria — n. 21092/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court remands case to lower section for public employment career progression dispute under privatized collective agreement.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 21092/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The court dismissed the appeal by ordering a remittal to the Fourth Civil Section for a public employment career progression dispute. The Regional Agency argued that a uniform privatized public employment discipline rendered superior duties irrelevant for promotion, while the employee claimed rights under the collective agreement. The court declined to rule on the complex legal issues, deeming them unsuitable for summary decision, and thus remanded the case for a public hearing.

Regesto Legislator

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Art. 360 n. 3 e 5 c.p.c.; Art. 329 c.p.c.: The Supreme Court may remand a case to a lower section when complex legal questions regarding public employment progression prevent a definitive ruling without a public hearing.

Parole chiave

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public employment progression privatized collective agreement career advancement rights remittal to lower court public hearing requirement ricorso del personale lavoratori anziani indennità di disoccupazione dell'assicurato

Disposizioni normative citate

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Art. 360 n. 3 and 5 c.p.c.
Art. 329 c.p.c.
165/2001 e dell'art. 329 c.p.c., sul presupposto che la disciplina uniforme del pubblico impiego privatizzato, al quale doveva essere riportato il rapporto oggetto di Ric.
Art. 12 co. 3, L.Regionale n. 3 del 2010
la domanda è stata accolta in primo e secondo grado, sul presupposto giuridico che l'applicazione del CCNL privatistico agli operai di ARIF fosse previsto dall'art. 12 co. 3, L.Regionale n. 3 del 2010, illo tempore ancora vigente;
d. Igs. 165/2001
12 Lò Regione Puglia 3/2010, del d. Igs. 165/2001 e dell'art.
art. 380-bis cod. proc. civ
la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., è stata notificata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio non partecipata;
art. 329 c.p
165/2001 e dell'art. 329 c.p.c., sul presupposto che la disciplina uniforme del pubblico impiego privatizzato, al quale doveva essere riportato il rapporto oggetto di Ric.

Giurisprudenza citata

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sez. ML - ud. 24-2-2022 2- causa
7811 sez. ML - ud. 24-2-2022 2- causa, rendeva irrilevanti le mansioni superiori ai fini di progressione di carriera; il collegio ritiene che le complesse questioni giuridiche sottese all'oggetto del contendere non consentano la definizione in questa sede;
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Testo completo

la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 7811/2021 proposto da: AGENZIA REGIONALE PER LE ATTIVITA' IRRIGUE E FORESTALI (ARIF), rappresentata e difesa dall'Avv. CHRISTIAN GNONI presso il cui studio in Lecce, viale De Pietro 23 è elettivamente domiciliata - ricorrente — contro DE SIMONE FRANCO MICHELE, elettivamente domiciliata in Foggia, via Gorizia 60, presso lo studio dell'Av-v. ANDREA DIBITONTO che lo rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 178/2021 della CORTE D'APPELLO DI BARI, depositata il 1.2.2021, NRG 1086/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/2/2022 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO BELLE'. RILEVATO CHE 1. Franco Michele De Simone, assunto nell'aprile 2010 dall'Agenzia Regionale per le attività agricole e forestali pugliese (AR1F) ed inquadrato al IV livello del CCNL (privatistico), ha agito per sentir dichiarare il suo diritto al passaggio al V livello ai sensi dell'art. 8 dello stesso CCNL, per avere esercitato da giugno a settembre per 80 giorni le mansioni superiori;

2. la domanda è stata accolta in primo e secondo grado, sul presupposto giuridico che l'applicazione del CCNL privatistico agli operai di ARIF fosse previsto dall'art. 12 co. 3, L.Regionale n. 3 del 2010, illo tempore ancora vigente;

3. ARIF ha proposto ricorso per cassazione, resistito dal De Simone con controricorso;

4. la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., è stata notificata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio non partecipata;

5. il controricorrente ha depositato memoria; CONSIDERATO CHE 1. con l'unico motivo di ricorso ARIF afferma la violazione e falsa applicazione, richiamando gli artt. 360 n. 3 e 5 c.p.c., dell'art. 12 Lò Regione Puglia 3/2010, del d. Igs. 165/2001 e dell'art. 329 c.p.c., sul presupposto che la disciplina uniforme del pubblico impiego privatizzato, al quale doveva essere riportato il rapporto oggetto di Ric. 2021 n. 7811 sez. ML - ud. 24-2-2022 2- causa, rendeva irrilevanti le mansioni superiori ai fini di progressione di carriera; il collegio ritiene che le complesse questioni giuridiche sottese all'oggetto del contendere non consentano la definizione in questa sede;

P.Q.M.

La Corte dispone la rimessione alla sezione IV civile, area pubblico impiego, per la decisione in pubblica udienza. Così deciso nella Adunanza camerale del 24 febbra