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Ordinanza Interlocutoria — n. 21090/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court remits case to lower court regarding conversion of fixed-term contracts in agricultural consortia.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 21090/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court dismissed the cassation appeal against a partial reform of a lower court judgment concerning fixed-term contract conversion. The workers argued for indefinite conversion, while the agricultural consortium relied on regional law restrictions and general contract liability principles. The Court found no specific grounds to decide the merits and therefore remitted the case to the fourth section for public hearing.

Regesto Legislator

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Art. 380 bis c.p.c.; Art. 1218 c.c.; L.R. 45/1995: When a cassation appeal lacks specific grounds for decision based on existing contradictory precedents, the Court must remit the case to the lower section for public hearing.

Parole chiave

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conversion fixed-term contracts agricultural consortia employment regional law restrictions contractual liability principles remittal public hearing cassation procedural grounds labor law Italy accredito per compiti assistenziali

Disposizioni normative citate

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Art. 380 bis c.p.c.
la proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c.;
Art. 1218 c.c.
20-1-2022 -2- (art. 1218 c.c.) ed in applicazione dei principi stabiliti dalle Sezioni Unite con le sentenze 5072 e 11374 del 2016;
L.R. 45/1995
art. 1218 c.c
20-1-2022 -2- (art. 1218 c.c.) ed in applicazione dei principi stabiliti dalle Sezioni Unite con le sentenze 5072 e 11374 del 2016;
art. 380 bis c.p
la proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c.;

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sentenza 5072 del 2016
Sentenza 11374 del 2016
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Testo completo

la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 32111/2020 proposto da: LOMBARDO GIUSEPPE, BARBERA SEBASTIANO, LA PAGLIA SANTO, MODICA SALVATORE, MAGGIO N'AMANO, MAGGIO FRANCESCO, CRISCP LUIGI, PROETTO POPOLO ANTONINO, ABBATE GIUSEPPE, BANNO' GIUSEPPE, AZZOLINA CARMELO, GUSMANO ARMANDO, FERLAUTO SALVATORE, RAELE NICOLO', COCUZZA GIUSEPPE, VICINO CARMELO, SAVOCA ROSARIO, MUSUMECI ANDREA, MAZZOLA ORAZIO, CASTELLANA ANTONIO, LIPARI ANGELO, NIGRELLI MAURO, BOTTA FRANCESCO, NOTARARIGO LIBORIO, DRAMMA ALFREDO, HUNIEFREDDO VINCENZO, LAINERI ANTONIO, GRASSIA MARCELLO, rappresentati e difesi dall'avv.

EMILIO MASCHERONI ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Catania, Via Menza 16; - ricorrente - contro CONSORZIO DI BONIFICA 6 ENNA, rappresentato e difeso dall'avv. ANTONIO LANFRANCHI ed elettivamente domiciliati in Roma, presso lo studio dell'avv. SANDRO MANGANO, in Roma„ Via Fiume Bianco 47; - conton.corrente - avverso la sentenza n. 222/2020 della CORTE D'APPELLO DI CALTANISSETTA, depositata il 17.6.2020, NRG 233/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 20/1/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

ROBERTO BELLE'. RITENUTO CHE 1. la Corte d'Appello di Caltanissetta, per quanto qui interessa, ha parzialmente riformato, rigettando anche le domande risarcitorie, la sentenza con cui il Tribunale di Enna aveva disatteso la pretesa di conversione a tempo indeterminato, per insussistenza delle esigenze temporanee in essi indicate, dei rapporti di lavoro a termine intercorsi tra i ricorrenti ed il Consorzio di Bonifica 6 di Enna;

2. la Corte territoriale, ribadito che la stipula dei rapporti a termine al di fuori delle ipotesi previste non ne consentiva la conversione per effetto dei divieti e limiti alle assunzioni a tempo indeterminato presso i Consorzi di bonifica stabiliti dalla L.R. 45/1995, ritenendo al contempo possibile perseguire l'abusivo ricorso al contratto a tempo determinato secondo le regole generali della responsabilità contrattuale Ric. 2020 n. 32111 sez. ML - ud. 20-1-2022 -2- (art. 1218 c.c.) ed in applicazione dei principi stabiliti dalle Sezioni Unite con le sentenze 5072 e 11374 del 2016;

3. la Corte territoriale sosteneva tuttavia che la domanda risarcitoria non potesse trovare accoglimento per non essere stata azionata, con le domande, una responsabilità contrattuale ai sensi dell'art. 1218 c.c.;

4. i lavoratori hanno proposto ricorso per cassazione con tre motivi, cui il Consorzio ha opposto difese notificando controricorso;

5. la proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c.;

7. entrambe le parti hanno depositato memoria; CONSIDERATO CHE 1. il collegio ritiene che, anche in ragione dell'esistenza di precedenti di segno contrario rispetto alla proposta avanzata dal relatore, non ricorrano i presupposti per la decisione in questa sede;

P.Q.M.

La Corte rimette la causa alla sezione quarta per la trattazione in pubblica udienza. Roma, così deciso nella camera di consigli