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Ordinanza — n. 21038/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian court orders cassation for failure to order in-kind separation of testamentary assets to satisfy legitime.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21038/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court of Italy annulled the lower court's decision regarding a reduction of testamentary dispositions because it failed to order the in-kind separation of specific assets to satisfy the legitime. The appellant argued that the first-instance court's rejection of a reduction claim against donations left the testamentary reduction's effects unaddressed, yet the appellate court merely liquidated the debt in cash without verifying asset indivisibility. The court held that when a reduction claim targets specific assets, the judge must first determine if those assets can be separated in kind under Article 560 of the Civil Code, rather than defaulting to monetary compensation.

Regesto Legislator

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Art. 560 c.c.; Art. 720 c.c.: When a reduction claim targets specific assets, the judge must first determine if separation in kind is possible under Art. 560, rather than defaulting to monetary compensation.

Parole chiave

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reduction testamentary dispositions legitime satisfaction in-kind separation indivisibility of assets Civil Code Art. 560 reddito in natura figlio naturale retrocessione di beni ecclesiastici

Disposizioni normative citate

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Art. 560 c.c.
5982/1979), salve le eccezioni exart. 560, commi 2 e 3, c.c.
Art. 720 c.c.
La particolarità, rispetto alla comune divisione, è piuttosto nel criterio di preferenza stabilito per l’ipotesi della incomoda divisibilità ai fini dell’assegnazione della cosa intera, che non è quello dell’art. 720 c.c., ma quello apposito dettato dall’art.
art. 560 c.c
5982/1979), salve le eccezioni exart. 560, commi 2 e 3, c.c.
art. 720 c.c
La particolarità, rispetto alla comune divisione, è piuttosto nel criterio di preferenza stabilito per l’ipotesi della incomoda divisibilità ai fini dell’assegnazione della cosa intera, che non è quello dell’art. 720 c.c., ma quello apposito dettato dall’art.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 39368/2021
Cass. n. 39368/2021 cit.).
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Testo completo

nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 22473-2021 proposto da: LAIS GLORIA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FEDELE LAMPERTICO 12, presso lo studio dell’avvocato NICOLETTA D’AGOSTINO, rappresentata e difesa dall’avvocato MARCO PERFETTI; -ricorrente- contro LAIS STEFANO, CARMINA MICHELANGELO, LAIS STEFANIA, MARCHINI MARISA; -intimati - avverso la sentenza n. 519/2020 della CORTE D’APPELLO di GENOVA, depositata il 16/06/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del27/05/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

GIUSEPPE TEDESCO. FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE In relazione alla successione testamentaria di Vitali Federica, deceduta lasciando i figli Lais Silvestro e Lais Gloria, nonché il coniuge Lais Stefano, Lais Gloria ha chiesto la riduzione delle disposizioni testamentarie della de cuius, proponendo la domanda dinanzi al Tribunale di Massa nei confronti di Lais Silvestro. La riduzione è stata domandata dall’attrice sia in proprio, quale legittimaria dellamadre, sia quale erede legittima del coniuge superstite, a sua volta legittimariodella Vitali.

La de cuius ha disposto dei propri beni con testamento, attribuendoli separatamente ai due figli e al nipote Michelangelo Carmina; ha lasciato al coniuge l’usufrutto sull’immobile attribuito in nuda proprietà al detto nipote. Il Tribunale ha rigettato la domanda di riduzione proposta dalla legittimaria in proprio, mentre ha accolto la domanda da lei svolta quale erede del padre, riducendo le sole disposizioni testamentarie, essendo i beni lasciati per testamento di valore sufficiente per la reintegrazione della legittima. Quindi, dedotta la quota di riduzione a carico dell’attrice e di Michelangelo Carmina, ha condannato Lais Silvestro al pagamento della metà della lesione residua subita dal genitore, che era liquidata in denaro.

La Corte d’appello di Genova, investita, fra l’altro,dell’ appello incidentale d i Lais Gloria, che pretendeva la reintegrazione in natura sui beni oggetto delle disposizioni testamentarie ridotte, ha confermato la decisione, rilevando che la richiesta contrastava con il capo della sentenza di primo grado che aveva rigettato la domanda di riduzione delle donazioni. Tale ratio decidendiè oggetto del ricorso per cassazione proposto da Lais Gloria sulla base di tre motivi: con il primo e il secondo la ricorrente censura la decisione, rilevando che essa attrice (attuale ricorrente), fin dalprimo grado aveva chiesto cha la riduzione fosse operata mediante distacco, dai beni attribuiti a Lais Silvestro con donazioni e per testamento, della parte occorrente per la reintegrazione della legittima.

Secondo la ricorrente, il fatto che i giudici di merito avessero rigettato la domanda di riduzione delle donazioni lasciava impregiudicata la reintegrazione in natura relativamente ai beni oggetto delle disposizioni testamentarie. Gli intimati non hanno svolto difese. La causa è stata fissata dinanzi alla Sesta sezione civile della Suprema Corte su conforme proposta del relatore di inammissibilità del ricorso. Il primo e il secondo motivo sono manifestamente fondati, esattamente per la ragione indicata dalla ricorrente. In linea di principio, il legittimario, agente in riduzione, ha diritto al conseguimento della propria legittima in natura (Cass. n. 5982/1979), salve le eccezioni exart. 560, commi 2 e 3, c.c. (Cass. n. 24755/2015).

È stato recentemente precisato che, nel caso che l’azione di riduzione sia esercitata con riguardo a una disposizione lesiva avente per oggetto singoli beni, il diritto del legittimario ai beni in natura è conseguito attraverso il subentro del legittimario nella comunione del singoli beni, come dimostrato dall’art. 560 c.c., che, nel disciplinarne lo scioglimento, prevede, in via preferenziale, la separazione della parte di bene necessaria per soddisfare il legittimario e, in caso di impossibilità della separazione in natura e dunque di non comoda divisibilità del bene, l’applicazione dei criteri preferenziali specificamente individuati dal comma 2, in deroga a quelli di carattere generale di cui all’art.720 c.c. (Cass. n. 39368/2021).

In presenza di una domanda di riduzione di una disposizione testamentaria avente ad oggetto beni determinati, congiunta, com’è avvenuto nel caso in esame, a una domanda volta a ottenere il “distacco” della porzione occorrente per la reintegrazione della legittima, il giudice, pronunciata la riduzione, deve pronunciare anche sulla ulteriore domanda, accertando in primo luogo se la separazione possa farsi comodamente, ex art. 560, comma 1, c.c.: la norma è dettata per la riduzione delle donazioni e dei legati, ma la dottrina la ritiene applicabile analogicamente anche alla riduzione delle disposizioni testamentarie a titolo universale che abbiano ad oggetto beni determinati (cfr.

Cass. n. 39368/2021 cit.). La domanda di separazione altro non è se non la domanda di divisione conseguente alla riduzione parziale di una disposizione lesiva che abbia peroggetto un bene determinato. La particolarità, rispetto alla comune divisione, è piuttosto nel criterio di preferenza stabilito per l’ipotesi della incomoda divisibilità ai fini dell’assegnazione della cosa intera, che non è quello dell’art. 720 c.c., ma quello apposito dettato dall’art. 560, comma 2, c.c., norma richiamata dalla Corte d’appello senza una chiara consapevolezza del suo significato.

Comunque sia, pure nella prospettiva dell’applicabilità delle comuni norme divisorie, l’errore e l’omissione denunciati con il motivo in esame sussistono ugualmente. Il rigetto della domanda di riduzione delle donazioni lasciava del tutto impregiudicata non solo, come è ovvio, la riducibilità delle disposizioni testamentarie (in effetti pronunciata), ma anche gli effetti della stessa riduzione. Insomma, la Corte d’appello avrebbe potuto liquidare in denaro la quota, acquisita dalla legittimaria grazie al vittorioso esperimento della riduzione, solo dopo avere accertato l’indivisibilità dei beni, oggetto della disposizione ridotta, e i presupposti dell’attribuzione dell’intero al beneficiario della stessa disposizione, secondo la disciplina applicabile.

Assorbito il terzo motivo sulla mancata imposizione dell’ipoteca legale sui beni oggetto delle disposizioni ridotte. La sentenza, pertanto, deve essere cassata in relazione ai motivi accolti e la causa deve essere rinviata alla Corte d’appello di Genova in diversa composizione, che provvederà a nuovo esame attenendosi ai principi sopra indicati e liquiderà le spese delpresente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il primo e il secondo motivo di ricorso; dichiara assorbito il terzo motivo; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti; rinvia la causa alla Corte d’appello di Genova in diversa composizione anche per le spese. Così deciso in Roma, nella camera