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Ordinanza — n. 21034/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for lack of self-sufficiency and failure to address omitted facts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21034/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassation rejected Gerarda Piscioneri's appeal against a Rome Court of Appeal judgment. The appellant argued the lower court failed to rule on a lack of adversarial proceedings and omitted reasoning regarding a seizure claim. The court dismissed the appeal because the first ground lacked self-sufficiency by not reproducing the specific exception, and the second ground was unfounded as the lower court explicitly addressed the seizure's irrelevance.

Regesto Legislator

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Art. 366, comma 1, n. 6, cod. proc. civ.; Art. 366, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.; An appeal ground is inadmissible for lack of self-sufficiency if it fails to reproduce the specific exception raised, and a claim of omitted reasoning is unfounded if the lower court explicitly addressed the alleged omission.

Parole chiave

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lack of self-sufficiency omitted reasoning adversarial proceedings appeal dismissal civil procedure code material error correction seizure irrelevance indennità di patrocinio

Disposizioni normative citate

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Art. 366, comma 1, n. 6, cod. proc. civ.
Art. 366, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 8217-2021 proposto da: PISCIONERI GERARDA, domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentata e difesa dall'avvocato RICCARDO MISAGGI -ricorrente - contro BELLINZONI FILIPPO -intimato - avverso la sentenza n. 3058/2020 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 24/06/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 05/05/2022 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO MARULLI. Ric. 2021 n. 08217 sez. M1 -ud. 05-05-2022 -2-

RITENUTO IN FATTO

1. Con il ricorso in epigrafe Gerarda Piscioneri, impugna ai fini della sua cassazione ai sensi dell'art. 288, comma 4, cod. proc. civ. sulla base di due motivi di ricorso, illustrati pure con memoria, l'epigrafata sentenza della Corte d'Appello di Roma, unitamente all'ordinanza di correzione dell'errore materiale di essa nella parte in cui non era stata disposta la distrazione delle spese a favore del procuratore antistatario della parte vittoriosa. Non ha svolto attività difensiva l'intimato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

2. Il primo motivo di ricorso, mercé il quale si lamenta, sia pur se sotto la formale denuncia dell'omesso esame di un fatto decisivo, un vizio di omessa pronuncia dappoiché, sebbene fosse stata eccepita da essa ricorrente la mancata integrazione, nell'incardina mento del procedimento azionato, del contraddittorio nei confronti della parte vittoriosa, la Corte d'Appello aveva omesso di statuire sul punto, è inammissibile per difetto di autosufficienza non riproducendo il motivo l'eccezione asseritamente sollevata, onde la sua deduzione non si allinea al principio in tal guisa affermato dall'art. 366, comma 1, n. 6, cod. proc. civ.

3. Il secondo motivo di ricorso, mercé il quale si lamenta la nullità della sentenza per vizio di motivazione omessa non chiarendo l'ordinanza le ragioni in considerazioni delle quali l'argomento dell'avvenuto pignoramento ad iniziativa di AGER di «tutte le somme dovute e debende dalla Piscioneri» alla parte vittoriosa fosse stato ritenuto ininfluente, è infondato poiché la Corte d'Appello, nello scrutinarlo, ne ha espressamente statuito l'inconducenza ai fini della decisione chiarendo, con la frase che la circostanza «non preclude il diritto di parte istante di conseguire la correzione dell'errore materiale contenuto Ric. 2021 n. 08217 sez. M1 -ud. 05-05-2022 -3- nella sentenza», la palese estraneitàdell'allegazione al tema oggetto di discussione.

4. Il ricorso va dunque respinto. 5Nulla spese in difetto di costituzione avversaria. Doppio contributo ove dovuto. PQM Respinge il ricorso. Ai sensi del dell'art. 13, comma 1 - quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente , ove dovuto, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso. Cosi deciso in Roma