Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 21027/2022 — snciv Generato dall'IA

Court allows tax authority's payment notice appeal, ruling prior sanction communication unnecessary under specific tax laws.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21027/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Administrative Court of Cassation allowed the Regional Tax Authority's appeal against a lower court decision that had quashed a tax payment notice. The authority argued that the lower court incorrectly required a separate prior sanction notice, violating the specific procedural rules for tax collection. The court agreed, holding that the payment notice itself serves as the definitive assessment, making a separate sanction communication legally unnecessary.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 17 c. 1 d.lgs. n. 472/1997; Art. 248 d.P.R. n. 115/2002: The payment notice for a withheld tax constitutes the sole liquidating act and definitive assessment, rendering a separate prior sanction communication legally unnecessary.

Parole chiave

Generato dall'IA
tax payment notice withheld tax collection procedural nullity sanction communication administrative appeal tax assessment finality Cassation procedure pagamento provvisorio

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 17 c. 1 d.lgs. n. 472/1997
Roberto Succio loro irrogazione contestualmente all’avviso di pagamento del contributo unificato; - il motivo è fondato; - invero, è sufficiente la semplice e piana let tura della disposizione che qui rileva, come correttamente si illustra in ricorso, vale a dire l’art. 17 del d.
Art. 248 d.P.R. n. 115/2002
12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato (PEC: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it) –ricorrente – contro TAGLIABUE S.p.A., in persona del suo legale rappresentante pro tempore - intimata – e nei confronti di Oggetto: art. 248 d.P.R. n. 115/2002 Cons.
Art. 16 c. 1 bis d.P.R. n. 115/2002
Art. 21 bis l. n. 241/1990
472 del 1997, nonché dell’art. 21 bis della l .
Art. 360 c. 1 n. 3 cod. proc. civ.
241 del 1990, in relazione all’art. 360 c.
art. 248 d.P.R. n. 115/2002
12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato (PEC: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it) –ricorrente – contro TAGLIABUE S.p.A., in persona del suo legale rappresentante pro tempore - intimata – e nei confronti di Oggetto: art. 248 d.P.R. n. 115/2002 Cons.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 40233 del 15/12/2021
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. r.g. 29555/2020 proposto da TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA TOSCANA, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato (PEC: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it) –ricorrente – contro TAGLIABUE S.p.A., in persona del suo legale rappresentante pro tempore - intimata – e nei confronti di Oggetto: art. 248 d.P.R. n. 115/2002 Cons. Est. Roberto Succio AGENZIA DELLE ENTRATE– RISCOSSION E, in persona del suo legale rappresentante pro tempore - intimata - avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia n. 423/14/20 depositata in data 12/02/2020, udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/04/2022 dal Consigliere Relatore Roberto Succio;

Rilevato che: - la contribuente società ricorreva avverso cartella di pagamento notificata a seguito di provvedimento di invito al pagamento, che riteneva illegittimi in quanto andavano preceduti da autonomo provvedimento di irrogazione delle sanzioni, risultando violato l’art. 248 del d.P.R. n. 115 del 2002; - la CTP rigettava il ricorso; tal pronuncia era impugnata in appello; - con la sentenza impugnata la CTR accoglieva l’impugnazione della TAGLIABUE S.p.A.; - ricorre a questa Corte l’Amministrazione con atto affidato a un solo motivo; la contribuente è rimasta qui intimata, così come l’Agenzia delle entrate – Riscossione, nei con fronti della quale il ricorso è stato notificato ai fini del litisconsorzio processuale;

Considerato che: - il solo motivo di ricorso deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 16 c.1 bisdel d.P.R . n. 115 del 2002 e 17 c. 1 del d. lgs. n. 472 del 1997, nonché dell’art. 21 bis della l . n. 241 del 1990, in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 , cod. proc. civ., per avere la CTR erroneamente ritenuto illegittima la cartella impugnata, in quanto , secondo il giudice tributario d’appello, sarebbe stata nece ssaria una preventiva “comunicazione” al destinatario delle sanzioni irrogate, non risultando legittima la Cons. Est.

Roberto Succio loro irrogazione contestualmente all’avviso di pagamento del contributo unificato; - il motivo è fondato; - invero, è sufficiente la semplice e piana let tura della disposizione che qui rileva, come correttamente si illustra in ricorso, vale a dire l’art. 17 del d. lgs. n. 472 del 1997: esso prevede che “in deroga alle previsioni dell'articolo 16, le sanzioni collegate al tributo cui si riferiscono sono irrogate, senza previa contestazione (sottolineatura aggiunta n.d.r.) e con l'osservanza, in quanto compatibili, delle disposizioni che regolano il procedimento di accertamento del tributo medesimo, con atto contestuale all'avviso di accertamento o di rettifica, motivato a pena di nullità”; - quindi, la CTR ha commesso errore di diritto non facendo applicazione, come avrebbe dovuto in osservanza dell’art. 12 delle c.d.

“preleggi”, del principio secondo il quale “nell'applicare lalegge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo laconnessione di esse, e dalla intenzione dellegislatore”; - coerentemente con tale conclusio ne, questa Corte ha infatti ritenuto (in termini si veda Cass. Sez. 6 - 5,Ordinanza n. 40233 del 15/12/2021 ) che l'invito al pagamento del contributo unificato non versato ex art. 248 d.P.R. n. 115 del 2002 è l'unico atto liquidatorio, previsto dalla legge, dell'imposta prenotata a debito, con cui viene comunicata al contribuente una pretesa tributaria ormai definita, sicché, a prescindere dalla denominazione, va qualificato come avviso di accertamento o di liquidazione, la cui impugnazione non è facoltativa, ma necessaria ex art. 19 d.lgs. Cons. Est.

Roberto Succio n. 546 del 1992, pena la cristallizzazione dell'obbligazione, che non può più essere contestata nel successivo giudizio avente ad oggetto la cartella di pagamento. - pertanto, la sentenza impugnata va cassata; - non risultando necessari accertamenti ulteriori in fatto, la controversia può decidersi nel merito, con il rigetto dell’originario ricorso dellacontribuente; - le spese dei gradi del merito sono compensate; le spese del presente giudizio di l egittimità sono poste , nella misura liquidata in dispositivo,a carico di parte soccombente in favore del ricorrente Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana; p.q.m. accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’originario ricorso del la contribuente; compensa tra le partile spese dei giudizi di merito e liquida, in favore del ricorrente, in euro 2.300, oltre a spese prenotate a debito , le spese del giudi