Italian court dismisses appeal for revocation due to inadmissibility under civil procedure code articles 366 and 391 bis.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal for revocation inadmissible, ordering the appellant to pay litigation costs. The appellant argued factual errors and procedural defects in the lower court's decision, but the court found no actual factual error under Article 391 bis. Furthermore, the lower court had already ruled the appeal inadmissible under Articles 366(3) and 366(6) before addressing the merits, rendering the new arguments procedurally invalid.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366, nn. 3 e 6; Art. 391 bis c.p.c.: An appeal for revocation is inadmissible if it merely censures a judicial evaluation or lacks a specific factual error, as the court's assessment of procedural requirements and legal interpretation falls outside the scope of revocable errors.
Parole chiave
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DI FATTO DI SENTENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE Dott. CRISTIANO VALLE - Rel. Consigliere - Dott. MARCO DELL'UTRI - Consigliere - Ad.11/05/2022- CC Dott. ANTONELLA PELLECCHIA - Consigliere - R.G.N.3265/2021 Dott. PAOLO PORRECA - Consigliere - Rep. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al nr. R.G. 3265-2021 proposto da: LELLI ALESSANDRO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CIRO MENOTTI 24, presso lo studio dell'avvocato PIETRO CAPONETTI, che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro D'AGOSTINI ANNA MARIA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MONTE ZEBIO 7, presso lo studio dell'avvocato SIMONA SABBATINI, che la rappresenta e difende; - controricorrente - nonché contro PROSPETTIVE IMMOBILIARI SRL; - intimata - avverso l'ordinanza n. 24697/2020 della CORTE SUPREMA di CASSAZIONE di ROMA, depositata il 05/11/2020;
Ric. 2021 n. 03265 sez. M3 -ad. 11-05-2022 udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio non partecipata, in data 11/05/2022 dal Consigliere Relatore Dott. Cristiano Valle, osserva quanto segue; Alessandro Lelli propone ricorso per revocazione avverso l’ordinanza della Corte di Cassazione n. 24697 del 2020, deliberata all’udienza del 13 luglio e pubblicata il 5 novembre, di rigetto del ricorso avverso la sentenza del Tribunale di Tivoli, che aveva rigettato cinque opposizioni (riunite) all’esecuzione proposta dal Lelli nei confronti della D’Agostini.
La sentenza revocanda aveva dichiarato inammissibile il ricorso del Lelli per inidoneità ai sensi dell’art. 366, comma 1, nn. 3 e 6 cod. proc. civ. Al ricorso per revocazione del Lelli, articolato su due motivi, resiste con controricorso Anna Maria D’Agostini. La causa è stata avviata alla trattazione secondo il rito di cui agli artt. 375 e 380 bis cod., proc. civ. La proposta di manifesta inammissibilità del Consigliere relatore è stata ritualmente comunicata. La sola resistente ha depositato memoria. Il ricorso è articolato su due motivi, asseritamente entrambi revocatori, di cui il primo è intestato:
In via preliminare, sull’erronea percezione delle circostanze fattuali e processuali all’esame dell’Ecc.mo Collegio. Il motivo non individua alcun effettivo errore revocatorio, limitandosi a censurare la valutazione di inidoneità del ricorso espressa dal Collegio della sentenza revocanda, incorrendo in tal modo esso stesso in inammissibilità secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (sul punto di veda: Cass.n. 10040 del 29/03/2022 Rv. 664401 -02): In tema di revocazione delle sentenze della Corte di cassazione, la configurabilità dell'errore revocatorio di cui all'art. 391 bis c.p.c. presuppone un errore di fatto, che si configura ove la decisione sia fondata sull'affermazione di esistenza od inesistenza di un fatto che la realtà processuale induce Ric. 2021 n. 03265 sez.
M3 -ad. 11-05-2022 ad escludere o ad affermare, non anche quando la decisione della Corte sia conseguenza di una pretesa errata valutazione od interpretazione delle risultanze processuali, essendo esclusa dall'area degli errori revocatori la sindacabilità di errori di giudizio formatisi sulla base di una valutazione. (Nella fattispecie, la S.C. ha escluso la rilevanza dell'erroneo accertamento dell'esistenza di un giudicato interno, non trattandosi di un errore di fatto rilevante ai fini dell'art. 395, comma 4, c.p.c., bensì dell'apprezzamento in diritto delle risultanze processuali).
Peraltro vi è censura di diritto, e non di errore fatto revocatorio, in ordine alla valutazione svolta dal Collegio circa la ritualità della formulazione del ricorso, sotto il profilo dell’art. 366 n. 3 e n. 6 cod. proc. civ. Il secondo motivo vertente sull’applicazione dell’art. 96, comma 3, cod. proc. civ.,pure è inammissibile perché la Corte, nella sentenza revocanda, non ha pronunciato sul motivo avendo ritenuto il ricorso nel suo complesso inammissibile ai sensi del 366 n. 3 e n. 6 cod. proc. civ. Il ricorso deve, per quanto precede, essere dichiarato inammissibile.
Non si ritengono sussistenti i presupposti per la condanna, pure sollecitata dalla controricorrente, ai sensi dell’art. 96, comma 3, cod. proc. civ. Le spese di lite di questa fase di legittimità seguono la soccombenza e, valutata l’attività processuale espletata, sono liquidate come da dispositivo. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bisdello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
Ric. 2021 n. 03265 sez. M3 -ad. 11-05-2022 Dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro 4.000,00, oltre euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario al 15%, oltre CA e IVA come per legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bisdello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio d