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Ordinanza — n. 21010/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses lawyer's appeal against defense cost revocation due to lack of standing to sue.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21010/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the defense lawyer lacked the legal standing to challenge the revocation of state-funded legal aid. While the lawyer argued for the withdrawal of costs, the court held that only the beneficiary of the aid or the party suffering the revocation can contest such decisions. Consequently, the appeal was rejected, and the lawyer was ordered to pay the opposing party's legal costs.

Regesto Legislator

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Art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002; Only the beneficiary of state-funded legal aid or the party suffering its revocation possesses standing to challenge the decision, excluding the defense lawyer who may only seek fee liquidation if the benefit remains.

Parole chiave

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legal aid standing state funded defense revocation of benefit lack of locus standi defense lawyer rights legal costs allocation Cassazione Rome revoca del gratuito patrocinio

Disposizioni normative citate

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Art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002
Ci sono le condizioni per dare atto ai sensi dell’art. 13, comma 1-quaterd.P.R.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 21997/2018
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Testo completo

nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 26379-2021 proposto da: PELAGGI JOAN AZZURRA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA GIUSEPPE BARTOLO 22, presso lo studio dell’avvocato DANIELA CONTE, rappresentata e difesa dall’avvocato VINCENZO PUGLIESE; -ricorrente - contro MINISTERO DELL’ECONOMIA E FINANZA, MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona dei rispettivi Ministri pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope legis; -controricorrenti - avverso l’ordinanza n. 260/2021 del TRIBUNALE di VIBO VALENTIA del 2/03/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 27/05/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

GIUSEPPE TEDESCO. FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE L’avv. Joan Azzurra Pelaggi, difensore di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, ha proposto ricorso per cassazione contro il decreto del Presidente del Tribunale di Vibo Valentia, che ha confermato la revoca dell’ammissione al beneficio ordinata dal giudice competente per il giudizio in considerazione della mancata produzione di documenti attestanti la sussistenza delle condizioni reddituali. Il Tribunale ha giustificato la conferma in base al rilievo che il difensore aveva chiesto la distrazione delle spese.

Il motivo di ricorso censura la decisione, per un verso, per omissione di pronuncia sulla questione sottoposta al suo esame, per altro verso, per ultra- petizione, avendo il giudice dell’opposizione rilevato un fatto che non era stato evidenziato nel provvedimento opposto. Si evidenzia inoltre che il principio applicato (quello della incompatibilità fra ammissione al patrocinio a spese dello Stato e istanza di distrazione delle spese) è stato abbandonato dalla recente giurisprudenza di legittimità. Il Ministero della Giustizia e il Ministero dell’Economia e delle Finanza hanno resistito con controricorso.

La causa è stata fissata dinanzi alla Sesta sezione civile della Suprema Corte su conforme proposta del relatore di inammissibilità del ricorso, che deve essere confermata. In tema di patrocinio a spese dello Stato, la legittimazione ad impugnare il decreto di rigetto dell’istanza di ammissione e quello di revoca del beneficio già riconosciuto spetta alla sola parte che intendeva avvalersene o che tale revoca ha subito, essendo l’unica titolare del diritto al suddetto patrocinio, e non al difensore, il quale può agire esclusivamente, ove il menzionato beneficio non sia venuto meno, per ottenere la liquidazione del compenso eventualmente ad esso spettante (Cass. n. 21997/2018: nella specie, la S.C. ha rigettato il ricorso del difensore contro la decisione del tribunale che aveva ritenuto inammissibile l’opposizione dal medesimo presentata in via diretta ed esclusiva avverso il decreto di revoca, confermandone la carenza di legittimazione ad agire).

Consegue che il presente ricorso, proposto dal difensore avverso provvedimento di revoca, è inammissibile. Le spese seguono la soccombenza. Ci sono le condizioni per dare atto ai sensi dell’art. 13, comma 1-quaterd.P.R. n. 115/02, della “sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto”.

P.Q.M.

dichiarainammissibile il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento, in favore dei controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 1.000,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito; ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto dell a sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Seconda Sezione civ