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Ordinanza Interlocutoria — n. 20967/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court remands case to request missing certified copy of contested order for jurisdictional ruling.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 20967/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation remanded the case to the registry to request a certified copy of the contested order. The petitioner argued for jurisdictional review, while the respondent and public prosecutor contended the request was inadmissible due to missing documentation. The court ruled that without the original order, it cannot verify if the lower court's decision was communicated within the required time limits, necessitating a new procedural step.

Regesto Legislator

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Art. 380-ter c.p.c.; Art. 380 c.p.c.: The Supreme Court must request the certified copy of the contested order when its communication date is unknown to verify procedural compliance and jurisdictional standing.

Parole chiave

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litispendenza regolamento di competenza copia autentica comunicazione provvedimento rinvio a nuovo ruolo procedimento fallimentare Corte di Cassazione ritardi procedurali

Disposizioni normative citate

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Art. 380-ter c.p.c.
ha depositato memoria difensiva nonché ulteriore memoria ex art. 380-ter cod.
Art. 380 c.p.c.
ha depositato memoria difensiva nonché ulteriore memoria ex art. 380-ter cod.
art. 380-ter cod. proc. civ
ha depositato memoria difensiva nonché ulteriore memoria ex art. 380-ter cod. proc. civ.; il P.G.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al nr. 29634-2021 proposto da: GESPO SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato SAVERIO BELVISO, - ricorrente - contro YACHT SERVICE MARINA DEL GARGANO SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato GIOVANNI FELTRI, - resistente - contro (j\( CURATELA FALLIMENTARE YACHT SERVICE MARINA DEL GARGANO SRL; - intimata - per regolamento di competenza avverso l'ordinanza del TRIBUNALE di FOGGIA n. cronologico 9609/2021, depositata il 13/10/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/04/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

ANTONIETTA SCRIMA; lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO in persona del SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE DOTT. ALBERTO CARDINO, che chiede alla Suprema Corte di dichiarare l'improcedibilità del regolamento di competenza. Considerato che: GESPO S.r.l. ha proposto regolamento di competenza avverso l'ordinanza n. cron. 9609/2021 depositata il 13 ottobre 2021, con cui il Tribunale di Foggia ha dichiarato la litispendenza del giudizio avente NRG 8790/2019 con quello iscritto al NRG. 2666/2018 pendente dinanzi alla Corte di appello di Bari, ha revocato il decreto ingiuntivo opposto, ha condannato la società opposta, GESPO S.r.I., alle spese di lite e ha ordinato la cancellazione della causa dal ruolo;

Yacht Service Marina del Gargano S.r.l. ha depositato memoria difensiva nonché ulteriore memoria ex art. 380-ter cod. proc. civ.; il P.G. ha concluso chiedendo che questa Corte dichiari l'improcedibilità del regolamento, non avendo la parte ricorrente provveduto a depositare copia autentica del provvedimento impugnato; rilevato che: dal fascicolo d'ufficio non può verificarsi se e in che data l'ordinanza impugnata in questa sede sia stata comunicata alle parti, e comunque nei termini rappresentati dal ricorrente; Ric. 2021 n. 29634 sez. M3 - ud. 21-04-2022 -2- tale accertamento risulta rilevante ai fini della decisione del presente procedimento e, pertanto, va disposta la richiesta dei predetti dati,

P.Q.M.

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, mandando alla Cancelleria di provvedere alla richiesta dei predetti dati. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile - 3 della Corte Suprema di Cassazione il 21 aprile 2