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Ordinanza Interlocutoria — n. 20966/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court remands case to lower court for public hearing regarding EU flight cancellation compensation claims.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 20966/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court remanded the case to a new role for a public hearing due to the significant legal relevance of the issues raised. The lower court had dismissed claims for monetary compensation and tour package refunds against Ryanair, ruling that the flight cancellation caused by a pilot strike was an exceptional circumstance exempting the airline from liability under EU regulations. The court agreed that these substantive legal questions required further examination in a public session to ensure uniform interpretation.

Regesto Legislator

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Art. 375 c.p.c.; Art. 380-bis c.p.c.: When questions of law raised by the parties in a cassation appeal possess particular relevance for uniform interpretation, the court shall order the remittal of the case to a new role for discussion in public hearing.

Parole chiave

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cassation remittal public hearing requirement uniform interpretation flight cancellation liability EU passenger rights compensazione ed assistenza ai passeggeri indennità di vacanze indennizzo per rumore aeroportuale

Disposizioni normative citate

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Art. 375 c.p.c.
Art. 380-bis c.p.c.
art. 380-bis c.p
art. 375 c.p
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 25816-2021 proposto da: sTi .\-N-Tomo, mna\m, elettivamunte (Innicinati in R( )1\ P.7. \ i:OROLOGIO 7, presso IO studio dell'avvocato STITANI. PAZZA( I che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato S. \ VINO i I '1ZR.IN I; - ricorrenti - contro \N.\IR in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivarnente domiciliato in I« FABIO MASS1\10 60, P° lo studio l'IO 1:1'.( TRA .\\XOC \TI R.I,., rappresentato e difeso dagli avvocati T171. \N( ) CRISI GION'ANNI BISAZZA, MATITIO CASTI( )\I - controricorrente - tvverso la sentenza n. 4L)2/2()2 1 del TRIBUN Alli di TRA I, depositata il 24/0g/ 902 1; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 07/04/2022 dal Consigliere Relatore 1)0o. \ i \ R( O 1)11 i ;TITR1.

R;c. 2021 n. 25816 sez. M3 - ud. 07-04-2022 -2- Rilevato che, con sentenza resa in data 24/2/2021 (n. 402/2021), il Tribunale di Trani ha confermato la decisione con la quale il giudice di primo grado ha rigettato la domanda proposta da Antonio Stella e Maria Mi- riam Iodice per la condanna della Ryanair Dac al pagamento, in pro- prio favore, di somme a titolo di compensazione pecuniaria (ai sensi del Regolamento CE n. 261/2004) e a titolo di rimborso del prezzo del pacchetto turistico non utilizzato a seguito della cancellazione, in data 15/12/2017, del volo aereo Bari-Parigi gestito dalla compagnia con- venuta; a fondamento della decisione assunta, il Tribunale ha evidenziato la correttezza della decisione del primo giudice nella parte in cui ave- va escluso alcuna responsabilità della compagnia convenuta per la cancellazione del volo dedotto in giudizio dagli attori.

Tale cancella- zione, nella misura in cui era stata imposta alla Ryanair dallo sciopero indetto dalle organizzazioni sindacali dei controllori di volo Enav, ave- va assunto, nel quadro della relazione contrattuale intercorsa tra le parti, un carattere eccezionale, di per sé tale da sollevare la Ryanair dal dovere di corrispondere, in favore degli attori, alcuna compensa- zione pecuniaria a norma della Convenzione di Montreal e del Rego- lamento CE n. 261/2004; sotto altro profilo, il Tribunale ha inoltre sottolineato la correttez- za della decisione del primo giudice nella parte in cui aveva altresì e- scluso la responsabilità della Ryanair per la mancata utilizzazione, da parte degli istanti, del pacchetto turistico degli stessi acquistato, es- sendosi limitata, detta compagnia, all'assunzione dei soli obblighi connessi al trasporto aereo, il cui corrispettivo la Ryanair aveva in- contestatamente già provveduto a rimborsare alle controparti; avverso la sentenza d'appello, Antonio Stella e Maria Miriam lodi- ce propongono ricorso per cassazione sulla base di tre motivi d'impugnazione;Adunanza del 7 aprile 2022 - R.G. n. 25816/2021 - rel. cons. Marco Dell'Ufo la Ryanair Dac resiste con controricorso; a seguito della fissazione della camera di consiglio, la causa è sta- ta trattenuta in decisione all'odierna adunanza camerale, sulla propo- sta di definizione del relatore emessa ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c.; considerato, preliminarmente, che le questioni di diritto solleva- te dalle parti con i motivi di doglianza proposti avverso la sentenza impugnata e con i contrapposti scritti difensivi, appaiono dotate di particolare rilevanza, ai sensi dell'art. 375 c.p.c., anche con rifermen- to ai profili nomofilattici prospettabili con riguardo alla relativa deci- sione; che, pertanto, visto l'art. 375 c.p.c., appare opportuno disporre il rinvio della causa a nuovo ruolo, affinché ne sia fissata la discussione in pubblica udienza;

P.Q.M.

Rinvia la causa a nuovo ruolo per la fissazione della relativa di- scussione in pubblica udienza. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile - 3, della Corte Suprema di