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Ordinanza Interlocutoria — n. 20965/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation remits jurisdictional appeal to Supreme Court Sections because only they can resolve jurisdictional issues under Article 41 CPC.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 20965/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the interlocutory order by remitting the case to the Supreme Court's Sections for jurisdictional resolution. The appellant, Carlo Nola, filed a jurisdictional appeal against a lower court decision rejecting his appeal against tax authorities and INPS. Since jurisdictional questions are exclusively reserved for the Supreme Court's Sections under Article 41 of the Code of Civil Procedure, the lower court's handling was procedurally incorrect.

Regesto Legislator

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Art. 41 c.p.c.; Jurisdictional appeals must be remitted to the Supreme Court's Sections as they alone possess the authority to resolve jurisdictional disputes.

Parole chiave

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jurisdictional appeal Code of Civil Procedure Supreme Court Sections remittitur procedure tax collection dispute documenti soggetti a un trattamento particolare impugnazione di decisioni amministrative revisione di una decisione

Disposizioni normative citate

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Art. 41 c.p.c.
17-03-2022 -2- la risoluzione delle questioni di giurisdizione è riservata, ai sensi dell'art. 41 c.p.c., alle Sezioni Unite di questa Corte, sicché a queste ultime vanno rimessi gli atti,
art. 41 c.p
17-03-2022 -2- la risoluzione delle questioni di giurisdizione è riservata, ai sensi dell'art. 41 c.p.c., alle Sezioni Unite di questa Corte, sicché a queste ultime vanno rimessi gli atti,
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 27660-2021 proposto da: NOLA CARLO, ricorrente che non ha depositato il ricorso entro i termini prescritti dalla legge; - ricorrente non costituito - contro AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363391001), in persona del Direttore pro tempore, e ADER - AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE (C.F. 13756881002), in persona del Presidente pro tempore, domiciliate ex lege in Roma, via PORTOGHESI 12, PRESSO L' AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che le rappresenta e difende ope legis; con troricorrenti - nonché contro ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE; - intimato - avverso la sentenza n. 279/2021 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 28/01/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17/03/2022 dal Consigliere relatore Dott.

ANTONIETTA SCRIMA. Considerato che: Carlo Nola ha notificato, in data 26 luglio 2021, ricorso per regolamento di giurisdizione avverso la sentenza n. 279/2021 della Corte di appello di Milano, pubblicata in data 28 gennaio 2021, con cui è stato rigettato l'appello proposto dal Nola nei confronti di Agenzia delle Entrate, ADER - Agenzia delle Entrate Riscossione nonché di INPS e avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 1682/2018, pubblicata il 16 febbraio 2018, di rigetto del ricorso proposto dal medesimo Noia avverso l'atto di pignoramento presso terzi di cui al fascicolo n. 2014/0668894 e le intimazioni di pagamento emesse per la riscossione di alcune cartelle, come meglio specificato in atti;

Agenzia delle Entrate e ADER - Agenzia delle Entrate - Riscossione hanno resistito con controricorso; INPS non ha svolto attività difensiva in questa sede; rilevato che: quello proposto da Carlo Noia avverso la sentenza n. 279/2021 e a cui si riferisce il controricorso iscritto il 13 novembre 2021 è, come già evidenziato, un ricorso per regolamento di giurisdizione, laddove, per evidente mero disguido, era stato invece inserito in atti il ricorso proposto dal Noia nei confronti di Agenzia delle Entrate Riscossione e avverso la sentenza della Corte di appello di Milano n. 4381/18;

Ric. 2021 n. 27660 sez. M3 - ud. 17-03-2022 -2- la risoluzione delle questioni di giurisdizione è riservata, ai sensi dell'art. 41 c.p.c., alle Sezioni Unite di questa Corte, sicché a queste ultime vanno rimessi gli atti,

P.Q.M.

La Corte rimette gli atti alle Sezioni Unite. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile - 3 della Corte Suprema di Cassazione,