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Ordinanza — n. 20920/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to lawyer's failure to certify post-decision power of attorney issuance date.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20920/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the cassation appeal inadmissible because the lawyer failed to certify that the power of attorney was issued after the contested administrative decision. The applicant argued for international protection, but the procedural defect lay in the missing date certification required by law. The court ruled that this specific statutory requirement renders the appeal inadmissible regardless of the merits.

Regesto Legislator

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Art. 35-bis, comma 13, d.lgs. 25/2008; The power of attorney for a cassation appeal must be issued after the contested decision, and the lawyer must certify this date; failure to provide such certification renders the appeal inadmissible.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility power of attorney certification post-decision issuance requirement lawyer procedural defect administrative protection appeal protezione internazionale persecuzione determinante per la fuga motivi soggettivi successivi alla fuga

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 35-bis, comma 13, d.lgs. 25/2008
Con il ricorso in atti si impugna l'epigrafato decreto con il quale l'adito Tribunale, attinto dal ricorrente ai sensi dell'art. 35-bisd.lgs.
Art. 13, comma 1 - quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Ai sensi del dell'art. 13, comma 1 - quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, ove dovuto,dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass., Sez. U, 1/06/2021, n. 15177
05-05-2022 -3- comunicazione del provvedimento impugnato, prevedendo una speciale ipotesi di "inammissibilità del ricorso", nel caso di mancata certificazione della data di rilascio della procura in suo favore da parte del difensore» (Cass., Sez. U, 1/06/2021, n. 15177).
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Testo completo

onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 28385-2020 proposto da: SAMB ASSANE, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato GIUSEPPINA MARCIANO; -ricorrente - contro PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE MINISTERO DELL'INTERNO -intimati - avverso il decreto n. cronol. 2804/2020 del TRIBUNALE di L'AQUILA, depositato il 20/10/2020; Ric. 2020 n. 28385 sez. M1 -ud. 05-05-2022 -2- udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 05/05/2022 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO MARULLI.

RITENUTO IN FATTO

1. Con il ricorso in atti si impugna l'epigrafato decreto con il quale l'adito Tribunale, attinto dal ricorrente ai sensi dell'art. 35-bisd.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, ne ha respinto le istanze intese al riconoscimento della protezioneinternazionale e della protezione umanitaria e se ne chiede la cassazione sulla base dei rappresentati motivi di ricorso. Non ha svolto attività difensiva il Ministero intimato non essendosi il medesimo costituito con controricorso ex art. 370 cod. proc . civ. ma solo a mezzo di "atto di costituzione" ai fini della partecipazione all'udienza pubblica inidoneo allo scopo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

2. Rilevato previamente che, poiché in difformità di quanto prescritto dall'art. 35-bis, comma 13, quarto inciso, d.lgs. 25/2008, la procura alle liti rilasciata ai fini del presente ricorso, pur essendo stata la sottoscrizione del ricorrente autenticata dal nominato difensore, risulta priva della certificazione da parte di questo che il suo rilascio è avvenuto in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato, la specie va regolata in piana applicazione del principio secondo cui «il D.Lgs. n. 25 del 2008,art. 35-bis, comma 13, nella parte in cui prevede che "La procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita, a pena di inammissibilità del ricorso, in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato; a tal fine il difensore certifica la data di rilascio in suo favore della procura medesima", ha richiesto, quale elemento di specialità rispetto alle ordinarie ipotesi di rilascio della procura speciale regolate dagli artt. 83 e 365 c.p.c., il requisito della posteriorità della data rispetto alla Ric. 2020 n. 28385 sez.

M1 -ud. 05-05-2022 -3- comunicazione del provvedimento impugnato, prevedendo una speciale ipotesi di "inammissibilità del ricorso", nel caso di mancata certificazione della data di rilascio della procura in suo favore da parte del difensore» (Cass., Sez. U, 1/06/2021, n. 15177).

3. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile.

4. Nulla spese in difetto di costituzione avversaria. Doppio contributo ove dovuto. PQM Dichiara il ricorsoinammissibile. Ai sensi del dell'art. 13, comma 1 - quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, ove dovuto,dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso. Cosi deciso in Ro