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Ordinanza — n. 20905/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against bankruptcy ruling due to lack of timely objection and insufficient reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20905/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by COSTRUZIONI CONDOTTE S.R.L. inadmissible and ordered the payment of procedural costs. The appellant challenged a lower court's bankruptcy declaration, arguing issues regarding territorial jurisdiction, cash pooling arrangements, and the adequacy of the trial court's reasoning. The court rejected these claims because the jurisdictional objection was raised too late and the lower court provided sufficient, albeit complex, logical analysis of the financial deficits and accounting irregularities.

Regesto Legislator

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Art. 38 c.p.c.; Art. 111 comma 6 Cost.: The appeal is inadmissible if the territorial objection is raised after the first instance judgment, and the lower court's reasoning is deemed sufficient when it critically analyzes the appellant's complaints and reconstructs the factual basis for the bankruptcy decision.

Parole chiave

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bankruptcy declaration inadmissible appeal timely objection sufficient reasoning procedural costs cash pooling accounting deficits cattiva gestione

Disposizioni normative citate

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Art. 38 c.p.c.
9 l.fall., ai sensi dell'art. 38 c.p.c., nel testo modificato dalla l.
Art. 111 comma 6 Cost.
Art. 13, co. 1-quater, d.P.R. 115/02
7 di 7 sul compenso e agli accessori di legge; ai sensi dell’art. 13, co. 1-quater, d.P.R. 115/02, come modificato dalla l.
art. 38 c.p
9 l.fall., ai sensi dell'art. 38 c.p.c., nel testo modificato dalla l.
art. 111 comma 6 Cost

Giurisprudenza citata

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Cass. 31657/2021
Italian court dismisses bankruptcy appeal for late territorial jurisdiction objection and insufficient reasoning.
Cass. 9105/2017
Cass. 9105/2017) o, RG19651/2019- g.est.
Cass. s.u. 22232/2016
Cass. 13977/2019
22232/2016, Cass. 13977/2019, Cass.
Cass. 6758/2022
Cassation court dismisses appeal for lack of motivation regarding co-defendant's statements and late civil conclusions.
Cass. s.u. 8053/2014
e chiarito da Cass. s.u. 8053/2014; il ricorso è, pertanto, inammissibile; ne consegue la condanna alle spese del procedimento, secondo la regola della soccombenza e con liquidazione come da dispositivo, nonché la dichiarazione della sussistenza dei presupposti per il versamento del cd.
Cass. s.u. 4315/2020
raddoppio del contributo unificato(Cass. s.u. 4315/2020).
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Testo completo

ilano, mariacarla.giorgetti@milano.pecavvocati.it elett ivamente domiciliata pressolo studio dell’avv. Alessio Luca Bonafine, in Roma, via Rovereto n. 15, avv.alessio.bonafine@legalmail.it come da procura in calce all’atto; -ricorrente- Contro RG19651/2019- g.est. m.ferro Pag. 2 di 7 FALLIMENTO COSTRUZIONE CONDOTTE in persona del curatore p.t.,; rappr. e dif. dall’avv. Lucio Laurita Longo luciolauritalongo@ordineavvocatiroma.org e dall’avv. Riccardo Marinetti marinetti.riccardo@ordineavvocatiasti.eu, come da procura a margine dell’atto -controricorrente- Nonché contro PROCURADELLA REPUBBLICA presso il Tribunale di Asti PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA presso la Corte d’Appello di Torino -intimati- per la cassazione della sentenza App. Torino 28 /05/201 9 , n. 893/2019, in R.G. n. 404/2019, rep. 952/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno14 giugno 2022 dal Consigliere relatore dott. Massimo Ferro. FATTI DI CAUSA Rilevato che:

1. COSTRUZIONI CONDOTTE S.R.L. impugna la sentenza App. Torino28/05/2019, n. 893/2019, in R.G. n. 404/2019, rep. 952/2019 che ne ha respinto il reclamo avverso la sentenza dichiarativa d el proprio fallimento emanata da Trib. Asti 15. 02.2019, n.7/2019 , resa surichiesta del locale Pubblico Ministero sulla base degli accertamenti compiuti dal Custode Giudiziale delle quote della società nonché del consulente della stessa Procura;

2. ha premesso la corte che il primo giudice aveva dato conto della insolvenza in quanto:

a) vi era un costante deficit della società, con ricorso a indebitamentoe poste attive da svalutare e fraudolente;

b) il presupposto oggettivo sussisteva dal 2013 , secondo la chiusura negativa al 30 giugno e per l’ultimo esercizio;

c) vi era un non RG19651/2019- g.est. m.ferro Pag. 3 di 7 allineamento contabile, come emerso da indagini della G.d.F. e un deposito solo a febbraio 2018 del bilancio al 30.6.2015, mancando poi l’approvazione dei bilanci del triennio 2016 - 2018 ;

d) difettavano fatti estintivi dei debiti iscritti a bilancio 2015, né es cludendo lo stato d’insolvenza il versamento di 1,3 mln euro al FUG(somma incassata da transazione);

e) non erano di ostacolo al fallimento l’assenza di esecuzioni (salvo una), di segnalazioni alla Centrale Rischi, la rateazione dei debiti tributari o la mancata escussione dei debiti interni al “gruppo Marenco”, stante il fallimento di numerosi suoi creditorie la possibile attivazione di iniziative dei rispettivi curatori;

3. l a c orte ha ritenuto :

a) inammissibile il tema del la dedotta incompetenza territoriale del tribunale (in favore di quello, di Milano, della sede legale), per tardività del rilievo, non svolto in termine avanti al primo giudice, circostanza peraltro nemmeno allegata come tempestiva ai sensi dell’art.38 c.p.c., applicabile alla materia;

b) infondato il contesto – del tutto privo di traccia documentale – del “cash pooling”, modalità di gestione accentrata della finanza del gruppo, senza una sua regolamentazione contrattuale opponibile e necessaria per poter allocare tra le varie società del gruppo risorse e liquidità in misura diversa da quella imputabile a ciascuna di esse, né potendo a posteriori essere provata la stipula di un contratto intersocietario tra le società del gruppo e quella incaricata di gestire la tesoreria regolante il mandato conferitole; c ) nell’attivo patrimoniale figurante una posta annotata per euro 33.900.000 avente lo scopo di compensare maggiori costi e minori ricavi per euro 35.654.424, sulla base di fatture non emesse negli esercizi successivi se non per euro 9.935.000,00 nel 2014/2015, mentre al 30 settembre 2016 vi erano ancora fatture da emettere per euro 26.208.919,00, conseguendone un abbattimento a negativo del patrimonio netto;

d) confermate le circostanze in sé della mancata approvazione dei bilanci, oggettivamente rilevanti a prescindere dal sequestro delle RG19651/2019- g.est. m.ferro Pag. 4 di 7 quote sociali, del versamento al FUG (irrilevante nella ricostruzione causale dell’insolvenza), così come dell’assenza di esecuzioni e segnalazioni alla Centrale Rischi;

e) apprezzate nella loro grave dubitabilità le denunciate poste attive per crediti infragruppo(senza supporto documentale e prova di esigibilità) ed invece di preoccupazione, tra gli altri,i debiti infragruppo;

4. i l ricorso è su tre motivi e ad esso resiste con controricorso il fallimento COSTRUZIONE CONDOTTE; la ricorrente ha depositato memoria 5. con il ricorso si deduce: a) (primo motivo) la violazione e falsa applicazione - ai sensi dell’art.360 co.1 nn. 1 e 2 c.p.c. – dell’art. 9 l.f.; la sede legale della reclamante era in Milano e n essun trasferimento era intervenuto l’anno antecedente avendo riguardo alla circoscrizione del Tribunale di Asti, trattandosi comunque di competenza inderogabile funzionale, localizzata per volontà della legge attorno a i centri di gestione dell’impresa ed in ragione dell’obbligatorietà dellapresenza del P.M. , da rilevare anche d’ufficio e nel caso sollevata anche dalla parte, prevalendo la natura devolutiva del reclamo; b) (secondo motivo) nullità della sentenza ai sensi dell’art. 360, co.1, n.4 c.p.c. per carente e insufficiente motivazione circa la sussistenza dello stato d’insolvenza, frutto di un’ acritica adesione alle conclusioni del C.T. di parte e senza disporre invece, in ordine alle allegate carenze istruttorie del primogiudice , almeno una C.T.U.; c) (terzo motivo) erronea motivazione e omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione, violazione e falsa applicazione delle norme di diritto ai sensi dell’art. 360, co.1 n.5 c.p.c., stante nella sentenza il contrasto irriducibile fra affermazioni in motivazione, oggettivamente incomprensibili, con il risultato del difetto di motivazione, solo apparente.

RAGIONI DELLA DECISIONE RG19651/2019- g.est. m.ferro Pag. 5 di 7 Considerato che:

1. i l primo motivo è inammissibile , anche ai sensi dell’art.360bis c.p.c., considerando che in tema di dichiarazione di fallimento, “l'incompetenza per territorio ex art. 9 l.fall., ai sensi dell'art. 38 c.p.c., nel testo modificato dalla l. n. 69 del 2009, applicabile anche al procedimento camerale prefallimentare, deve essere eccepita o rilevatad'ufficio non oltre l'udienza di comparizione delle parti, sicché l'eccezione sollevata per la prima volta in sede di reclamo contro la sentenza dichiarativa di fallimento è tardiva, essendosi già verificata una decadenza nel corso del giudizio di primo grado” (Cass.28711/2019); nel caso di specie, l’incompetenza del tribunale risulta eccepita da parte ricorrente per la prima volta in sede di reclamo, non essendo stata sollevata d’ufficio dal giudice di primo grado, né essendo stata eccepita nel procedimento svoltosi ex art. 15 l.f. , riflettendo la vicenda una fattispecie analoga a quella decisa da Cass. 20661/2019 (in cui l'eccezione di incompetenza territoriale era stata sollevata dal fallito in corte d'appello, senza essersi difeso in precedenza innanzial tribunale); come poi ribadito da Cass. 31657/2021,nemmeno « coglie dunque nel segno quanto dedotto dalla ricorrente con riguardo all'effetto devolutivo pieno del reclamo: effetto devolutivo che secondo la giurisprudenza di legittimità non può estendersi all'ipotesi in cui si sia già verificata la decadenza da una eccezione nel corso del primo grado di giudizio»;

2. il secondo e il terzo motivo, da trattare congiuntamente perché connessi, sono parimenti inammissibil i ; i l vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza ricorre non solo allorquando il giudice di merito abbia omesso di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento, ma anche quando li abbia indicati senza una loro approfondita disamina logica o giuridica(cfr. Cass. 9105/2017) o, RG19651/2019- g.est. m.ferro Pag. 6 di 7 ancora, quando la stessa disamina verta su principi generali e fattispecie astratte, senza però ricondurre il ragionamento all’esame della fattispecie concreta oggetto di controversia;si è così riconosciuta l’apparenza della motivazione quando, benché graficamente esistente, non sia chiaro il ragionamento seguito dal giudice nella formazione del proprio convincimento, così che sia lasciato all’interprete il compito di integrazione con varie e ipotetiche congetture (Cass. s.u. 22232/2016, Cass. 13977/2019, Cass. 6758/2022);

3. nella vicenda gli elementi del convincimento giudiziale sono stati elencati, descritti e spiegati, per ciascuno la corte rielaborando criticamente le doglianze espresse nei motivi di reclamo e giungendo a ricostruire, per oggettiva confusione e inattendibilità della rendicontazione contabile, non apprezzabilità del valore nominale di decisive poste attive, indifferenza delle ragioni d’imputazione della crisi finanziaria ed infine esposizione verso le società del gruppo, una motivata prognosi negativa circa la solvibilità della società debitrice; tanto basta per permettere il controllo sull'esattezza e la logicità del ragionamento decisorio, così da attingere la soglia del m inimo costituzionale richiesto dall'art. 111 comma 6 Cost. e chiarito da Cass. s.u. 8053/2014; il ricorso è, pertanto, inammissibile; ne consegue la condanna alle spese del procedimento, secondo la regola della soccombenza e con liquidazione come da dispositivo, nonché la dichiarazione della sussistenza dei presupposti per il versamento del cd. raddoppio del contributo unificato(Cass. s.u. 4315/2020).

P.Q.M.

la Corte dichiara il ricorso inammissibile; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento di legittimità, liquidate in euro 7.000, oltre ad euro 200 per rimborso, alla misura forfettaria del 15% RG19651/2019- g.est. m.ferro Pag. 7 di 7 sul compenso e agli accessori di legge; ai sensi dell’art. 13, co. 1-quater, d.P.R. 115/02, come modificato dalla l. 228/12, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale, a norma del co. 1-bis dello stesso art.

13. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14 giugno 2022 il Presidente dott. Giacinto Bisogni