Cassation court dismisses appeal regarding tax penalty notification, ruling receipt notice proof is mandatory under civil procedure.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court of Cassation dismissed the appellant's appeal against a tax penalty, ruling that the failure to produce the receipt notice for the registered letter constituted a procedural violation. The appellant argued the penalty was invalid because the tax authority could not prove the document was properly served, while the tax agency contended the service was completed. The court held that under civil procedure law, the receipt notice is an integral part of the notification record and its absence renders the service unproven, leading to the penalty's invalidation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 140 c.p.c.; The receipt notice of a registered letter is an integral part of the notification record; without it, the perfection of the notification procedure cannot be proven, rendering the administrative act void.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 25595-2021 proposto da: CONTE ALESSANDRA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TACITO 10, presso lo studio dell'avvocato ROBERTO SANTUCCI, che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE 13756881002, PREFETTURA DI LIVORNO ; -intimati - avverso la sentenza n. 224/2021 del TRIBUNALE di LIVORNO, depositata il 18/03/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/06/2022 dal Consigliere Relatore Dott. LUCA VARRONE. Ric. 2021 n. 25595sez. M2 -ud. 10-06-2022 -2- RILEVATO CHE:
1. Alessandra Conte ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenzadel Tribunale di Livorno di rigetto del suo appello avverso il rigetto di opposizione a sanzione amministrativa. 2.Agenzia delle Entrate è rimasta intimata.
3. Su proposta del relatore, ai sensi degli artt. 391-bis, comma 4, e 380-bis, commi 1 e 2, c.p.c., che ha ravvisato la manifesta fondatezza del ricorso il Presidente ha fissato con decreto l'adunanza della Corte per la trattazione della controversia in camera di consiglio nell'osservanza delle citate disposizioni. CONSIDERATO CHE:
1. Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: «Con il primo motivo di ricorso si censura la violazione dell’art. 140 c.p.c. per non essere stato provato il perfezionamento della notifica del verbale di accertamento non essendo stata prodotta copia dell’avviso di ricezione della raccomandata. Il motivo è manifestamente fondato in applicazione del seguente principio di diritto applicabile a tutte le notifiche ex art.140 c.p.c. Ai fini della notificazione delle cartelle di pagamento, nel caso di irreperibilità relativa del destinatario, il procedimento da seguire è quello disciplinato dall'art.140 c.p.c., che prevede la necessità che venga prodotta in giudizio, aprova del perfezionamento del procedimento notificatorio, l'avviso di ricevimento (o di compiuta giacenza) della raccomandata che dà atto dell'avvenuto deposito dell'atto Ric. 2021 n. 25595sez.
M2 -ud. 10-06-2022 -3- danotificare presso la casa comunale; avviso che, sia esso sottoscritto dal destinatario o da persone abilitate, sia esso annotato dall'agente postale in ordine all'assenza di persone atte a ricevere l'avviso medesimo, è parte integrante della relazione dinotifica ai sensi dell'art. 140 c.p.c., in quanto persegue lo scopo di consentire la verificache l'atto sia pervenuto nella sfera di conoscibilità del destinatario (Sez.5, Ord . n.25351 del 2020) ».
2. Il Collegio condivide la proposta del Relatore.
3. Il ricorrente ha depositato memoria con la quale ha insistitonella richiesta di accoglimento del ricorso.
4. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso , dichiara assorbito il secondo, cassa e rinvia , anche per le spese del giudizio di legittimità al Tribunale di Livorno in persona di diverso magistrato.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, al Tribunale di Livorno in persona di diverso magistrato Così deciso in R