Court dismisses appeal against order declaring litispendency and rejects cost compensation claim.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed Bruno Palmieri's appeal regarding an order declaring litispendency between his separate oppositions to payment orders and a combined execution opposition. Palmieri argued that the parties and claims differed across the proceedings, while the opposing parties contended the subject matter and relief sought were identical. The court ruled that the presence of additional parties in one proceeding does not negate identity of subjects or cause, and the core request to contest execution rights remained consistent, thereby upholding the lower court's decision.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 39, Art. 91, Art. 92 c.p.c.: Litispendency exists when identity of subjects, petitum, and causa petendi is present, which is not lost merely because other parties are included in one of the proceedings; furthermore, rejection of an accessory claim under Art. 96 c.p.c. following acceptance of the main claim does not constitute partial reciprocity of success justifying cost compensation under Art. 92 c.p.c..
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.27699/2021 R.G. proposto da : PALMIERI BRUNO, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato PALMIERI DAVIDE (PLMDVD63P23F205X) -ricorrente- contro UNITO ANTONIO MARIO ALDO, elettivamente domiciliato in MONZA VIA ZUCCHI, 1 C/O DOM DIG, presso lo studio dell’avvocato STEVENAZZI ELISA (STVLSE74L44F704H) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro MOLGORA PAOLA, elettivamente domiciliato in CASSANO D'ADDA VIA S. DIONIGI, 44, presso lo studio dell’avvocato MERISI SIMONA (MRSSMN72A54F119B) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro MOLGORA PAOLA, elettivamente domiciliato in CASSANO D'ADDA VIA S. DIONIGI, 44, presso lo studio dell’avvocato MERISI SIMONA (MRSSMN72A54F119B) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro UNITO ANTONIO MARIO ALDO, elettivamente domiciliato in MONZA VIA ZUCCHI, 1 C/O DOM DIG, presso lo studio dell’avvocato STEVENAZZI ELISA (STVLSE74L44F704H) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro UNITO ANTONIO -intimato- avverso ORDINANZA di TRIBUNALE BUSTO ARSIZIO n. 1941/2021 depositata il27/09/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/06/2022 dal Consigliere GIUSEPPE CRICENTI. Ritenuto che 1.-Bruno Palmieri propone opposizione a precetto a lui notificato da Paola Molgora, ed eccepisce compensazione di propri crediti. Il relativoprocedimento è in appello. 2.-Poi propone opposizione al precetto nei confronti di Antonio Unito. Il relativo procedimento pende in appello. 3.-Infine, lo stesso Palmieri propone una opposizione alla esecuzione nei confronti di entrambi, ossia Unito e Molgora. Il giudice di quest’ultima dichiara la litispendenza con le altre due. 4.-Avverso tale provvedimento Bruno Palmieri ricorre con regolamento di competenza con due motivi.
Le controparti di oppongono con Controricorso. Il ricorrente illustra ulteriormente le sue ragioni con successiva memoria. Il PG ha chiesto il rigetto. Considerato che 5.-il primo motivo denuncia violazione dell’ articolo 39 c.p.c. Il ricorrente sostiene che non v’è identità di cause, in quanto diversi sono i soggetti: nelle opposizioni a precetto sono convenuti singolarmente ciascuno dei due, mentre lo sono entrambi nella opposizione alla esecuzione. Quest’ultima, dunque, ha come opposti tutti e due, mentre nelle altre l’opposto è solamente uno dei due.
Inoltre, non vi sarebbe identità di petitum, posto che le domande sono diverse. Il motivo è infondato. Quanto alla prima questione, basta osservare che si ha litispendenza quando tra più cause vi è identità dei soggetti, del "petitum" e della "causa petendi", la quale non viene meno per il fatto che in una delle cause vi sia la presenza anche di altre parti (Cass. 3306/ 2018). Quanto alla seconda, dalla ordinanza emerge chiaramente l’identità del petitum: in entrambe si contesta il diritto di procedere ad esecuzione e si oppongono crediti in compensazione, ed inoltre nella successiva sono richiamati i motivi fatti valere nelle due precedenti. 5.1.- Il secondo motivo denuncia violazione degli articoli 91,92 c.p.c.
Sostiene il ricorrente che le spese dovevano essere compensate in quanto era stata rigettata la domanda di condanna ex articolo 96 c.p.c. e dunque vi era stata reciproca soccombenza. La regola affermata dal giudice di merito è conforme a Cass. 9532/ 2017; Cass. 11792/ 2018, secondo cui “Il rigetto, in sede di gravame, della domanda, meramente accessoria, ex art. 96 c.p.c., a fronte dell’integrale accoglimento di quella di merito proposta dalla stessa parte, in riforma della sentenza di primo grado, non configura un’ipotesi di parziale e reciproca soccombenza, né in primo grado né in appello, sicché non può giustificare la compensazione delle spese di lite ai sensi dell’art. 92 c.p.c..” Il ricorso va rigettato.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, nella misura di 2200,00 euro, oltre 200,00 euro di spese generali per ciascuna delle due parti resistenti. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte ricorrente,