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Ordinanza — n. 20887/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to new defense argument and lack of interest in unimpugned grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20887/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible, dismissing the claimant's request to overturn the appellate court's reduced damages award. The court found the appellant's primary argument regarding the wall's abusive nature was a new defense introduced for the first time on appeal without prior examination. Furthermore, the decision was supported by an independent legal ground regarding the wall's lack of separate commercial value, which the appellant failed to challenge, thereby waiving the right to contest it.

Regesto Legislator

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Art. 345 c.p.c.; Art. 380-bis c.p.c.: A cassation appeal is inadmissible if it relies on a new defense not examined in prior proceedings or if the judgment is supported by multiple independent grounds, one of which remains unimpugned.

Parole chiave

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new defense inadmissibility multiple grounds of decision waiver of unimpugned reasons cassation appeal dismissal commercial value of wall procedural interest art 345 cpc danneggiamento

Disposizioni normative citate

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Art. 345 c.p.c.
Con il primo si denuncia violazione dell’art. 345 c.p.c. sulla dichiarazione di inammissibilità del motivo di gravame.
Art. 380-bis, commi 1 e 2 c.p.c.
Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod.
Art. 391-bis, comma 4 c.p.c.
Art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002
Ricorrono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto.
art. 380-bis cod. proc. civ
Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: « Il ricorso si fonda su due motivi.
art. 345 c.p
Con il primo si denuncia violazione dell’art. 345 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Sez.6-5, Ord. n.9752 del 2017
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Testo completo

unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 22329-2021 proposto da: VALENZIANO SEBASTIANO, elettivamente domiciliato in Palermo via Francesco Ferrara n. 8 presso lo studio dell’avv.to GIANCARLO GRECOche lo rappresenta e difende; -ricorrente - contro CONSORZIO STABILE SIS SCPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliatoin ROMA, VIA GIUSEPPE FERRARI 2, presso lo studio dell'avvocato SIMONE FIORESE, rappresentatoe difeso dall'avvocato PIETRO MANZELLA; -controricorrente- contro CANEPA GRAZIA SARA MARIA , CUSUMANO SALVATORE ; -intimati - Ric. 2021 n.22329sez. M2 - ud. 10-06 - 2022 -2- avverso la sentenza n. 671/2021 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 29/04/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/06/2022 dal Consigliere Relatore Dott. LUCA VARRONE. RILEVATO CHE:

1. Sebastiano Valenzano ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello diPalermo di parziale riforma della sentenza di primo grado. Accolta in primo grado la domanda attorea di risarcimento dei danni arrecati a muro perimetrale di confine, il Valenziano interponeva appello ed eccepiva, tra l’altro, la natura abusiva e l’incommerciabilità del muro, per inferirne l’insussistenza del danno patrimoniale lamentato dagli attori. La Corte territoriale dichiarava inammissibile il motivo, siccome diretto ad introdurre una questione nuova rispetto al thema decidendum del primo grado, mentre accoglieva gli altri motivi di gravame e, per l’effetto, riduceva l’ammontare del risarcimento. 2.Il Consorzio Stabile Sis ha resistito con controricorso. 3.Grazia Sara Maria Canepa e Salvatore Cusumano sono rimasti intimati.

4. Su proposta del relatore, ai sensi degli artt. 391-bis, comma 4, e 380-bis, commi 1 e 2, c.p.c., che ha ravvisato la manifesta inammissibilità o infondatezza del ricorso il Presidente ha fissato con decreto l'adunanza della Corte per la trattazione della controversia in camera di consiglio nell'osservanza delle citate disposizioni. CONSIDERATO CHE: Ric. 2021 n.22329sez. M2 - ud. 10-06 - 2022 -3- 1. Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: « Il ricorso si fonda su due motivi. Con il primo si denuncia violazione dell’art. 345 c.p.c. sulla dichiarazione di inammissibilità del motivo di gravame.

L’abusività del manufatto sarebbe infatti rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio, mentre l’eccezione costituirebbe una mera difesa. Il motivo è inammissibile. In primo grado il ricorrente aveva sostenuto solamente che il muro non fosse costruito a regola d’arte. L’abusività è stata dedotta per la prima volta solamente inappello e non è stata oggetto di alcuno specifico accertamento nel precedente grado, né emerge dagli atti di causa, tanto che il ricorrente si è limitato a dedurre l’abusività del muro alla luce delle relative condizioni di costruzione, ipotizzandone la necessaria difformità ai progetti o ipotizzando l’assenza stessa di progetti.

Correttamente, quindi, la Corte ha dichiarato l’inammissibilità del rilievo, siccome diretto ad ampliare l’oggetto del contendere. Il motivo, poi, ove invita a considerare l’abusività del muro alla luce della concreta modalità di costruzione descritta in CTU, sollecita in questa sede un inammissibile sindacato di merito. Il secondo motivo, con cui si denuncia la nullità della sentenza per motivazione assente o apparente, per non aver la Corte locale spiegato per quale ragione il nuovo motivo di appello non potesse consistere in una mera difesa, è assorbito.

Esso è comunque manifestamente infondato, avendo la Corte di merito motivato le ragioni della dichiarata novità della questione. Ric. 2021 n.22329sez. M2 - ud. 10-06 - 2022 -4- Si deve infine osservare che la sentenza impugnata è fondata anche su altra ratio decidendi: la Corte territoriale, infatti, ha affermato comunque l’irrilevanza dell’eventuale natura abusiva dell’opera, perchè il muro di cinta, quale mera pertinenza destinata alla delimitazione delle proprietà, è di per sé privo di un’autonoma commerciabilità separata dal fondo, a prescindere dalla sua regolarità amministrativa.

Dunque, afferma la Corte d’Appello, a venire in rilievo ai fini della tutela risarcitoria non è la commerciabilità in quanto tale del bene, ma il principio del neminem laedere, per cui l’autore del danno deve risarcire le necessarie riparazioni. Tale ratio, da sola idonea a sorreggere il rigetto del motivo di gravame, non è stata attinta da alcuna specifica censura, con conseguente ulteriore ragione di inammissibilità».

2. Il Collegio condivide la proposta del Relatore.

3. I ricorrenti hanno depositato memoria insistendo per l’accoglimento del ricorso. In particolare, si sostiene la rilevabilitàanche di ufficio dell’abusività del muro sulla base di quanto risultante dagli atti.

4. In disparte ogni profilo di inammissibilità circa la possibilità di dedurre ex actis l’abusività del muro deve evidenziarsi che il ricorrente, come evidenziato nella proposta, non si confronta con l’ulteriore ratio decidendi della sentenza impugnatacirca l’irrilevanza della dedotta abusività . Deve farsi applicazione del seguente principio di diritto:Ove la sentenza sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, l'omessa impugnazione di una di esse rendeinammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, la quale, essendo divenuta definitiva Ric. 2021 n.22329sez. M2 - ud. 10-06 - 2022 -5- l'autonoma motivazione non impugnata, in nessun caso potrebbe produrre l'annullamento della sentenza (Sez.6-5, Ord . n.9752 del 2017 ). In ogni caso anche le altre ragioni di inammissibilità del ricorso indicate nella proposta devono essere confermate.

5. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

6. Ricorrono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della parte controricorrente Consorzio Stabile Sis che liquida in euro 3000 oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 edagli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processualiper il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unific