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Ordinanza — n. 20886/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to improper appeal against a non-appealable opposition ruling.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20886/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible because the appellant incorrectly appealed a first-instance decision regarding an opposition to tax enforcement acts. The lower court had properly rejected the appeal since the opposition ruling was non-appealable under Italian civil procedure law, requiring a direct cassation action instead. The Court upheld this procedural error, dismissing the appeal and ordering the appellant to bear the litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 617 c.p.c.; Art. 618 c.p.c.: Sentences issued in opposition proceedings against enforcement acts are non-appealable; challenging them requires a direct cassation appeal, not an ordinary appeal.

Parole chiave

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non-appealable rulings opposition to enforcement improper appeal cassation inadmissibility tax enforcement acts apparent principle procedural error esame di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
Con il primo motivo il ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., “omessa pronuncia di cui all’art.
Art. 112 c.p.c.
per omessa pronuncia sul disconoscimento delle scritture e delle sottoscrizioni sui referti di notifica prodotti dall’intimata; sia il terzo motivo, con il quale si denuncia la violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art.
Art. 214, 215 e 216 c.p.c.
Art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002
Ricorrono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto.
art. 380-bis cod. proc. civ
Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: «Il ricorso è affidato a tre motivi.
art. 617 c.p
c.p.c.”, per avere la Corte d’Appello dichiarato inammissibile l’opposizione, qualificandola come opposizione ex art. 617 c.p.c., anziché ai sensi dell’art.
art. 615 c.p
617 c.p.c., anziché ai sensi dell’art. 615 c.p.c.
art. 618 c.p
10-06-2022 -3- dell’azione operata dal Tribunale, con ricorso per cassazione, essendo appunto inappellabili ai sensi dell’art. 618 c.p.c.
art. 112 c.p
per omessa pronuncia sul disconoscimento delle scritture e delle sottoscrizioni sui referti di notifica prodotti dall’intimata; sia il terzo motivo, con il quale si denuncia la violazione dell’art. 112 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. 3404/2004
ex plurimisCass. 3404/2004; Cass.
Cass. 13381/2017
3404/2004; Cass. 13381/2017).
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Testo completo

unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 25519-2021 proposto da: PAGNOTTI ROSSANO, elettivamente domiciliato in Milano Galleria San Babila n. 4/A presso lo studio dell’avv.to Simone Forte, rappresentato e difeso dall'avvocato GIORGIO TEDESCO; -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE 13756881002, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; -controricorrente- avverso la sentenza n. 1035/2021 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 31/03/2021; Ric. 2021 n. 25519sez. M2 -ud. 10-06-2022 -2- udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/06/2022 dal Consigliere Relatore Dott. LUCA VARRONE. RILEVATO CHE:

1. Rossano Pagnotti ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello di Milano che ha dichiarato inammissibile i l suo appello contro sentenza del Tribunale locale di rigetto di opposizione a cartella esattoriale.

2. Agenzia delle Entrate e Riscossione ha resistito con controricorso 3. Su proposta del relatore, ai sensi degli artt. 391-bis, comma 4, e 380-bis, commi 1 e 2, c.p.c., che ha ravvisato la manifestainammissibilità o infondatezza del ricorso il Presidente ha fissato con decreto l'adunanza della Corte per la trattazione della controversia in camera di consiglio nell'osservanza delle citate disposizioni. CONSIDERATO CHE:

1. Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: «Il ricorso è affidato a tre motivi. Con il primo motivo il ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., “omessa pronuncia di cui all’art. 112. c.p.c.”, per avere la Corte d’Appello dichiarato inammissibile l’opposizione, qualificandola come opposizione ex art. 617 c.p.c., anziché ai sensi dell’art. 615 c.p.c. Il motivo è manifestamente infondato. Già il primo giudice aveva qualificato la domanda proposta dal Pagnotti come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c..

Ne consegue che, in base al principio dell’apparenza, l’opponente avrebbe dovuto impugnare la decisione di primo grado non con appello, ma, alla luce della qualificazione Ric. 2021 n. 25519sez. M2 -ud. 10-06-2022 -3- dell’azione operata dal Tribunale, con ricorso per cassazione, essendo appunto inappellabili ai sensi dell’art. 618 c.p.c. le sentenze emesse nei giudizi di opposizione agli atti esecutivi (cfr. ex plurimisCass. 3404/2004; Cass. 13381/2017). Del tutto correttamente, quindi, la Corte territoriale ha dichiarato inammissibile l’appello, rilevando peraltro che, in punto di qualificazione della domanda da parte del primo giudice, il Pagnotti neanche aveva proposto specifici motivi di gravame.

Restano assorbiti sia il secondo motivo, con il quale si lamenta la violazione degli artt. 214, 215 e 216 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c. per omessa pronuncia sul disconoscimento delle scritture e delle sottoscrizioni sui referti di notifica prodotti dall’intimata; sia il terzo motivo, con il quale si denuncia la violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c., per omessa pronuncia sull’eccezione di inesistenza e/o nullità della notifica della cartella di pagamento.».

2. Il Collegiocondivide la proposta del Relatore.

3. Il ricorrente ha depositato memoria con la quale ha insistitonella richiesta di accoglimento del ricorso.

4. Dalla lettura dellamemoria, tuttavia, non emergono fatti o argomenti tali da determinare una modifica della proposta o una rimessione della decisione alla pubblica udienza.

5. La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

6. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

4. Ricorrono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto. Ric. 2021 n. 25519sez. M2 -ud. 10-06-2022 -4-

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della parte controricorrente, che liquida in euro 4000,oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processualiper il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il rico