Italian tax court allows appeal against VAT non-taxability ruling due to insufficient evidence of fraud by cedent.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation allowed the tax agency's appeal against a regional tax commission decision that upheld a VAT non-taxability ruling. The court found the lower tribunal failed to evaluate all factual evidence regarding the cedent's diligence and potential involvement in fraud. Consequently, the case was remanded to the appellate tax commission for a new factual assessment based on the established legal principles.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 8 DPR n. 633/1972; Art. 2727, 2729, 2697 c.c.: In export sales under the non-taxability regime, if the intent declaration is ideologically false, the cedent must prove they were not involved in the fraud and exercised all reasonable diligence, rather than relying solely on the formal declaration.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. r.g. 29566/2020 proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del suo legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato (PEC: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it) –ricorrente – Contro FALLIMENTO JECKERSON S .p. A . in liquidazione, in persona del curatore fallimentare dott. Gian Luca Mattioli Belmonte Cima, rappresentata e difesa, giusta autorizzazione in data 14 dicembre Oggetto: art. 8 dpr n. 633/72 – prova – pluralità di elementi Cons. Est.
Roberto Succio 2020 del giudice delegato dott.ssa Antonella Rimondini, e delega in atti dall’avv. Stefano Carmini (PEC: stefano.carmini@milano.pecavvocati.it) e Daniela Zamboni (PEC: daniela.zamboni@milano.pecavvocati.it) con domicilio eletto ai fini delle notifiche presso l’avv. Claudio Lucisano (PEC: claudiolucisano@ordineavvocatiroma.org) controricorrente - avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia- Romagna n. 429/04/20 depositata in data 17/02/2020, udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/04/2022 dal Consigliere Relatore Roberto Succio;
Rilevato che: - la società contribuente impugnava l’avviso di accertamento notificatole per IVA 2011, con il quale l’Ufficio contestava il mancato assoggettamento a iva di operazioni illegittimamente poste in essere in regime di non imponibilità ex art. 8 del d.P.R. n. 633 del 1972; - la CTP accoglieva il ricorso; tal pronuncia era impugnata in appello; - con la sentenza qui gravata la CTR rigettava l’impugnazione dell’Ufficio confermando la pronuncia di primo grado; - ricorre a questa Corte l’Agenzia delle Entrate con atto affidato a un solo motivo; la curatela del fallimento della Jeckerson S.p.A., già in liquidazione,resiste con controricorso;
Considerato che: - il solo motivo di ricorso deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 2727, 2729 e 2697 c.c.; dell’art. 8 del d.P.R. n. 633 del 1972, in relazione all’ar t. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. , per avere la CTR trascurato le non contestate evidenze fattuali dedotte Cons. Est. Roberto Succio dall’Ufficio, la cui disamina avrebbe invece dovuto indurre a diverse conclusioni circa l’assenza di elementi indiziari suscettibili di invertire l’onere della prova in ordine alla questione sottoposta a giudizio; - il motivo è fondato; - l’orientamento di questa Corte è del tutto costante (Cass.
Sez. 5, Sentenza n. 14979 del 15/07/2020) nel ritenere che in tema di IVA, nelle cessioni all'esportazione in regime di sospensione d'imposta ex art. 8 d.P.R. n. 633 del 1972, se la dichiarazione d'intenti si riveli ideologicamente falsa, perché emessa da soggetto privo del requisito di esportatore abituale, al cedente non è consentito l'esercizio fraudolento del diritto di valersi del limite di esecutività correlato alla suddetta qualità di esportatore abituale qualora, anche in base ad elementi presuntivi, disponga di elementi tali da sospettare l'esistenza di irregolarità, gravando sul medesimo un onere di diligenza mediante l'adozione di tutte le ragionevoli misure in proprio potere; - nelle cessioni all'esportazione rese nel regime di sospensione d'imposta ex art. 8 del d.P.R. n. 633 del 1972, se la dichiarazione d'intenti si rivela ideologicamente falsa (Cass.
Sez. 5, Sentenza n. 9586 del 05/04/2019), il cedente deve quindi dimostrare l'assenza di un proprio coinvolgimento nell'attività fraudolenta, ossia di non essere stato a conoscenza dell'assenza delle condizioni legali per l'applicazione di detto regime o di non essersene potuto rendere conto, pur avendo adottato tutte le ragionevoli misure in proprio potere. Pertanto, la non imponibilità delle cessioni all'esportazione effettuate nei confronti di esportatori abituali, prevista dall'art. 8, comma 1, lett. c), del d.P.R.n. 633 del 1972, non può essere subordinata Cons. Est.
Roberto Succio alla sola formale specifica dichiarazione d'intento dell'esportatore ove questa sia ideologicamente falsa, occorrendo in tale ipotesi che il contribuente cedente dimostri l'assenza di un proprio coinvolgimento nell'attività fraudolenta, ossia di non essere stato a conoscenza dell'assenza delle condizioni legali per l'applicazione del regime di non imponibilità o di non essersene potuto rendere conto pur avendo adottato tutte le ragionevoli misure in suo potere; - n el caso che ci occupa, il dato relativo alla recente nascita nell’anno 2009 della società BB Like (a fronte dell’accertamento emesso per l’anno 2011, due anni dopo tal circostanza di fatto) non risulta il solo e l’unico elemento - dalla lettura della sentenza impugnata –ad esser stato dedotto dall’Ufficio; - e la CTR, a fronte di ciò, non ha valutato complessivamente gli elementi indiziari addotti in relazione ai quali poter affermare che la società ora in fallimento sia venuta meno all’obbligo di diligenza su di essa incombente, soffermandosi esclusivamente sulla valutazione dell’anno di costituzione rispetto all’anno d’imposta oggetto di accertamento; - pertanto, il Collegio, decidendo in senso difforme dalla proposta del Consigliere Relatore (come è possibile, senza che occorra previamente fissare la pubblica udienza, laddove il ricorso risulti comunque manifestamente fondato, in forza delle ragioni esposte da Cass.
Sez.U, Ordinanza n. 8999 del 16/04/2009 ), accoglie il ricorso, demandando al giudice tributario d’appello, in sede di rinvio, l’accertamento di fatto ad esso riservato uniformandosi ai sopra esposti principi; p.q.m. accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia - Romagna in diversa Cons. Est. Roberto Succio composizione, che stat