Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 20883/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against tax authority's refusal of excise duty refund due to inadmissible retrial of evidence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20883/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the tax authority's appeal inadmissible, rejecting its claim that the Regional Tax Commission failed to evaluate a specific document regarding loading and unloading records. The court held that the lower court's decision to exclude certain evidence constituted a proper exercise of judicial discretion rather than a procedural error. Consequently, the appeal was dismissed as an inadmissible request for retrial of the facts and evidence assessment.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 360, c. 1 n. 5 c.p.c.; Art. 112 c.p.c.: The Court of Cassation cannot re-evaluate the evidence or the factual findings made by the court of first instance, as such assessments are reserved to the judge of the merits.

Parole chiave

Generato dall'IA
excise duty refund inadmissible appeal retrial of evidence judicial discretion tax authority appeal detrazioni e rimborsi esenzione dalle imposte sull'energia regresso dell'assicuratore

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360, c. 1 n. 5 c.p.c.
Considerato che: - il primo motivo di ricorso deduce la nullità della sentenza per mancata ed erronea valutazione di fatti decisivi e risultanze processuali, per avere la CTR omesso di considerare un documento decisivo ai fini della risoluzione della controversia ex art. 360, c.
Art. 112 c.p.c.
Art. 2697 c.c.
21152 del 2014); - il secondo motivo si incentra sulla violazione dell’art. 2697 c.c., dell’art.
Art. 18 c. 1 TUA
2697 c.c., dell’art. 18 c. 1 TUA e dell’art.
Art. 11 della tabella allegata al TUA
1 TUA e dell’art. 11 della tabella allegata al TUA, in relazione all’art.
art. 2697 c.c
21152 del 2014); - il secondo motivo si incentra sulla violazione dell’art. 2697 c.c., dell’art.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 12362/2006
Cass. 21.7.2010, n. 17097
12362/2006 e, più recentemente, Cass. 21.7.2010, n. 17097;
Cass. n. 16986/2013
Cass. Sez. U. n. 24148 del 2013
Roberto Succio 16986/2013; Cass. Sez. U. n. 24148 del 2013, Cass.
Cass. n. 8008 del 2014
24148 del 2013, Cass. n. 8008 del 2014); - diversamente, il motivo di ricorso per cassazione ex art.
Cass. n. 17761/2016
Cass. n. 21152 del 2014
Cass. n. 21152 del 2014); - il secondo motivo si incentra sulla violazione dell’art.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. r.g. 28157/2020 proposto da AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI,in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato (PEC: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it) –ricorrente – Contro Oggetto: diniego rimborso accise -prova Cons Est. Roberto Succio PROTEG S .p. A . , in persona del suo legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa giusta delega in atti dall’avv.

Claudio Cretella e dall’avv. Rolando Cirillo (PEC: studiolegalecretella@pec.giuffre.it) - controricorrente - avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania n. 969/17/20 depositata in data 27/01/2020, udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/04/2022 dal Consigliere Relatore Roberto Succio; Rilevato che: - la società contribuente impugnava il provvedimento di din i ego di rimborso delle accise versate su prodotti energetici per gli anni 2014 e 2015; - la CTP rigettava il ricorso; tal pronuncia era impugnata in appello; - con la sentenza impugnata la CTR accoglieva l’impugnazione limitatamente al periodo d’imposta 2014; - ricorre a questa Corte l’Agenzia delle Entrate con atto affidato a due motivi; la PROTEG S.p.A. resiste con controricorso, che illustra con memoria;

Considerato che: - il primo motivo di ricorso deduce la nullità della sentenza per mancata ed erronea valutazione di fatti decisivi e risultanze processuali, per avere la CTR omesso di considerare un documento decisivo ai fini della risoluzione della controversia ex art. 360, c. 1 n. 5 , c.p.c. e 112 c.p.c., non avendo valutato il PVC n. 1248/RI del 23 febbraio 2016 redatto a seguito di accesso dell’Ufficio presso la società contribuente, datato 18 Cons Est. Roberto Succio febbraio 2016, nel quale erano evidenziate irregolarità e carenze sui registri di carico e scarico relativi ai prodotti energetici assoggettati ad accisa; - il motivo è i nammissibile; - invero dalle trascrizioni parziali operate in ricorso e relative al contenuto, pur sempre parziale, di tal verbale, in uno con il contenuto, ancora parziale, del provvedimento di diniego, non si evince chiaramente che nel documento del quale si lamenta l’esame – in quanto ritenuto da parte ricorrente decisivo – sia stata formulata una espressa contestazione di violazione per l’anno 2014 la cui sussistenza abbia indotto l’Ufficio a negare il rimborso in quanto non dovuto; - neppure dalla trascriz ione della motivazione del provvedimento di diniego, pure operata parzialmente in ricorso, che è del tutto generica sul punto, può evincersi l’avvenuta manifestazione di contestazioni riguardanti il 2014; - va ricordato, in diritto, che l'esame delle allegaz ioni difensive, nonché la valutazione delle risultanze della prova come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adot6ta (cfr., tra le tante, Cass. n. 12362/2006 e, più recentemente, Cass. 21.7.2010, n. 17097;

Cass. n. Cons Est. Roberto Succio 16986/2013; Cass. Sez. U. n. 24148 del 2013, Cass. n. 8008 del 2014); - diversamente, il motivo di ricorso per cassazione ex art. 360 n.5 cod. proc. civ. si risolve in un'inammissibile istanza di revisione delle valutazioni effettuate ed, in base ad esse, delle conclusioni raggiunte dal giudice del merito; cui, per le medesime considerazioni, neppure può imputarsi d'aver omesso la particolareggiata disamina degli elementi dì giudizio ritenuti non significativi, giacché n é l'un a n é l'altra gli sono richieste, mentre soddisfa l'esigenza di adeguata motivazione che il raggiunto convincimento risulti da un esame logico e coerente di quelle, tra le prospettazioni delle parti e le emergenze istruttorie, che siano state ritenute di per sé sole idonee e sufficienti a giustificarlo (Cass. n. 17761/2016;

Cass. n. 21152 del 2014); - il secondo motivo si incentra sulla violazione dell’art. 2697 c.c., dell’art. 18 c. 1 TUA e dell’art. 11 della tabella allegata al TUA, in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c., per avere la CTR ritenuto privo di riscontro probatorio il provvedimento di diniego, violando i principi in tema di ripartizione dell’onere della prova; - il motivo è inammissibile , in quanto tende in concreto a u na rivalutazione della prova, operazione consentita solo al giudice del merito e preclusa in questa sede di legittimità; - pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile; - l e spese sono regolate dalla soccombenza; - stante la soccombenza dell’Amministrazione Finanziaria quale ricorrente, non vi sono i presupposti processuali per il c.d.

“raddoppio” del contributo unificato per atti giudiziari; Cons Est. Roberto Succio p.q.m. dichiara inammissibile il ricorso; liquida le spese in euro 7.300,00 oltre a euro 200 per esborsi, 15% per spese gen