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Ordinanza — n. 20877/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows tax agency appeal against regional commission regarding presumptive income assessment for agricultural taxpayer.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20877/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The tax agency appealed a regional commission's decision rejecting its challenge to a presumptive income assessment for an agricultural taxpayer. The court found the lower tribunal erred by accepting the taxpayer's claim of regular agricultural activity without scrutinizing bank investigation results that suggested additional income sources. Consequently, the court quashed the decision and remanded the case for a new examination applying the correct burden of proof rules.

Regesto Legislator

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Art. 32, comma 1, n. 2 d.P.R. n. 600/1973; Art. 51, comma 1, n. 2 d.P.R. n. 633/1972; Art. 38, comma 6 d.P.R. n. 600/1973: The presumption of additional income based on bank records applies to all taxpayers, including direct farmers, requiring them to prove their agricultural income suffices their lifestyle or other untaxed income exists.

Parole chiave

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presumptive income assessment agricultural taxpayer bank investigation results burden of proof reversal tax authority appeal inductive income reconstruction regional tax commission procedura giudiziaria tributaria

Disposizioni normative citate

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Art. 32, comma 1, n. 2, d.P.R. n. 600 del 1973
minimo costituzionale, essendo idonea a rivelare la ratio decidendi; - il secondo motivo di ricorso si incentra sulla violazione e/o falsa applicazione dell’art. 32 e dell’art.
Art. 51, comma 1, n. 2, d.P.R. n. 633 del 1972
600 del 1973 e dell’art. 51 del d.P.R.
Art. 38, comma 6, d.P.R. n. 600 del 1973
3260 del 2019) quello secondo il quale, ai sensi dell'art. 38 dei d.P.R.
Art. 1, c. 2 e 36, c. 2 n. 4, d. Lgs. n. 546 del 1992
Roberto Succio dei soli redditi, appunto agrari e dominicali, per i quali le risultanze catastali debbono operare come parametri (Cass.18711/2016, n.
Art. 360, c. 1 n. 5, c.p.c.
in relazione all’art. 360 c.
art. 2697 c.c
633 del 1972, nonché dell’art. 2697 c.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 19557 del 2014
Cass. n. 19557 del 2014, in motivazione e anche Cass.
Cass. n. 34704 del 2019
19557 del 2014, in motivazione e anche Cass. n. 34704 del 2019); - p ertanto, neppure può ritenersi esclusa l'ammissibilità del ricorso, nei confronti del coltivatore diretto, alle indagini di cui agli artt.
Cass. n. 11268 del 2018
633 del 1972 (Cass. n. 11268 del 2018, in motivazione).
Cass. n. 15050 del 2014
Cass. n. 1519 del 2017
Cass. n. 29572 del 2018
Cass. n. 16697 del 2016
Cass. n. 104 del 2019
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Testo completo

ente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. r.g. 30650/2020 proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del suo legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato (PEC: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it) –ricorrente – Contro LONGO ANNA MARIA rappresentata e difesa giusta delega in atti dall’avv. Vincenzo Taranto (PEC: vincenzo.taranto@pec.ordineavvocaticatania.it) Oggetto: impresa agricola -accertamento Cons. Est.

Roberto Succio - controricorrente - avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, sez. staccata di Catania n. 2751/15/20 depositata in data 30/04/2020, udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/04/2022 dal Consigliere Relatore Roberto Succio; Rilevato che: - la contribuente sig. ra Longo ricorreva avverso l’avviso di accertamento notificatole per IRPEF, IRAP ed IVA 2004 a seguito di PVC della Gdf di Caltagirone; - la CTP accoglieva parzialmente il ricorso, confermando la ripresa a tassazione di euro 13.718,55 derivante da fatture per operazioni inesistenti: tal pronuncia era impugnata in appello dall’Ufficio; - con la sentenza impugnata la CTR rigettava l’impugnazione; - ricorre a questa Corte l’Agenzia delle Entrate con atto affidato a due motivi; la contribuente resiste con controricorso che illustra con memoria;

Considerato che: - il primo motivo di ricorso deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 1 c. 2 e 36 c. 2 n. 4 del d. Lgs. n. 546 del 1992 nonché degli artt. 132 n. 4 c.p.c. e 112 c.p.c. e dell’art.654 c.p.p. in relazione all’art. 360 c. 1 n. 4 c.p.c. c. per avere la CTR reso motivazione carente nonché errata in quanto ha ritenuto rilevante, poiché emessa sugli stessi fatti, (il che non è) la pronuncia del giudice penale adottata nei confronti della sig.raLongo; - il motivo è infondato; - invero, la erronea valutazione delle risultanze del processo penale, e della rilevanza in questa sede della sentenza di quel Cons. Est.

Roberto Succio giudice, rientra nei poteri di valutazione delle prove che spettano al giudice del merito; poiché parte ricorrente non censura la pronuncia attribuendole, come risulta dalla lettura del motivo, alcuna violazione di legge, la censura nel concreto è diretta a colpire la insufficienza motivazionale ed è quindi inammissibile; - dal momento che la sentenza oggetto di gravame risulta depositata in data successiva all’11 settembre 2012 trova qui applicazione quanto ai motivi di ricorso e ai vizi deducibili per cassazione, il nuovo testo dell’art. 360 c. 1 n. 5 c.p.c. (come modificato dal d.

L. 22 giugno 2012, n. 83, cosiddetto "Decreto Sviluppo", pubblicato in Gazzetta Ufficiale 26 giugno 2012, n. 147, convertito con modificazioni,dalla L. 7 agosto 2012, n. 134pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 187 del 11- 08 - 2012); tal disposizione, per l’appunto applicabile alle sentenze pubblicata a partire dall’11 settembre 2012, consente di adire la Suprema Corte per “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”; - conseguentemente, poiché formulate in concreto con riferimento al previgente testo del n. 5 di cui sopra, tutte le censure aventi per oggetto, in sostanza, il difetto di motivazione non sono consentite e devono esser dichiarate inammissibili;

è costante l’orientamento di questa Corte nel ritenere (Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014) che la riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è Cons. Est. Roberto Succio denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.

Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione che qui si eccepisce in ricorso. Nel caso di specie la motivazione resa dalla CTR, pur censurabile alla stregua di quanto di seguito osservato, risponde al c.d. minimo costituzionale, essendo idonea a rivelare la ratio decidendi; - il secondo motivo di ricorso si incentra sulla violazione e/o falsa applicazione dell’art. 32 e dell’art. 33 del d.P.R. n. 600 del 1973 e dell’art. 51 del d.P.R. n. 633 del 1972, nonché dell’art. 2697 c.c. e seguenti,in relazione tutti all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c., per avere la CTR erroneamente escluso l ’ imponibilità delle operazioni rilevabili dai conti correnti per il fatto che la sig.ra Longo svolgeva attività agricola assoggettata a tassazione su base catastale, quando è evidente che un contribuente può ben svolgere ufficialmente la sola attività agricola ma, nel contempo, anche un’attività commerciale non dichiarata; - il motivo è fondato; - invero, questa Corte ha già chiarito che la disposizione speciale di cui all'art. 32, comma 1, d.P.R. n. 917 del 1986, si configura non già come l'unica regola alla cui stregua censire la redditualità generale del contribuente coltivatore diretto, che invece ne fruisce nella più circoscritta area di determinazione Cons. Est.

Roberto Succio dei soli redditi, appunto agrari e dominicali, per i quali le risultanze catastali debbono operare come parametri (Cass.18711/2016, n. 23497, in motivazione). Non è quindi precluso, in generale, all'Amministrazione l'utilizzo, anche nei confronti del contribuente coltivatore diretto, di forme di accertamento che conseguano alla rilevazione di indici di una capacità patrimoniale non coordinabile con il reddito forfettario denunciato. Infatti, costituisce principio consolidato di questa Corte (Cass. n. 7505 del 2003; Cass. n. 6952 del 2006;

Cass.n. 10385 del 2009; Cass. n. 9313 del 2010; Cass. n. 3260 del 2019) quello secondo il quale, ai sensi dell'art. 38 dei d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, l'Amministrazione può leg ittimamente procedere con metodo sintetico alla rettifica della dichiarazione dei redditi di un coltivatore diretto, comprensiva soltanto del reddito agrario e dominicale - determinati in base agli estimi catastali - del fondo da lui condotto, quando da el ementi estranei alla configurazione reddituale prospettata dal contribuente si possa fondatamente presumere che ulteriori redditi concorrano a formare l'imponibile complessivo, incombendo, in tal caso, a norma del sesto coma dell'art. 38, al contribuente l'onere di dedurre e provare che i redditi effettivi frutto della sua attività agricola sono sufficienti a giustificare il suo tenore di vita, ovvero che egli possiede altre fonti di reddito non tassabili, o separatamente tassate (cfr.

Cass. n. 19557 del 2014, in motivazione e anche Cass. n. 34704 del 2019); - p ertanto, neppure può ritenersi esclusa l'ammissibilità del ricorso, nei confronti del coltivatore diretto, alle indagini di cui agli artt. 32 d.P.R. n. 600 del 1973 e 51 d.P.R. n. 633 del 1972, con conseguente onere del contribuente di superare la presunzione posta da tali norme, dimostrando l'estraneità di Cons. Est. Roberto Succio ciascuna delle operazioni bancarie a fatti imponibili. Infatti, secondo la giurisprudenza di questa Corte, non sussiste una supposta indefettibilità della determinazione forfetaria del reddito del coltivatore diretto, che escluda in via di principio la legittimità della determinazione presuntiva del reddito di impresa, operata sulla base di accertamenti bancari ed inserita nell'ambito di una ricostruzione induttiva del reddito, con la conseguente inversione dell'onere probatorio a carico del contribuente, secondo quando prevedono l'art. 32, comma primo, n. 2, d.P.R. n. 600 del 1973 e l'art. 51, comma primo, n. 2 del d.P.R. n. 633 del 1972 (Cass. n. 11268 del 2018, in motivazione).

Inoltre, la presunzione legale (relativa) della disponibilità di maggior reddito, desumibile dalle risultanze dei conti bancari, giusta l'art. 32, comma 1, n. 2, del d.P.R. n. 600 del 1973, non è riferibile ai soli titolari di reddito di impresa o da lavoro autonomo, ma si estende alla generalità dei contribuenti, come si ricava dal successivo art. 38, riguardante l'accertamento del reddito complessivo delle persone fisiche, che rinvia allo stesso art. 32, comma 1, n. 2 (Cass. 2 luglio 2014, n. 15050; Cass., 20/01/2017, n. 1519; Cass., 16/11/2018, n. 29572;

Cass., 09/08/2016, n. 16697; Cass. n. 104 del 2019, in motivazione; in ultimo in termini ancora Cass.34704/2019); - pertanto, nel ritenere quindi semplicemente che l’appellata “svolgeva regolare attività agricola”, e quindi valutando bastevole tale deduzione da parte del contribuente, senza valutare le risultanze delle indagini finanziarie legittimamente esperite dall’Ufficio anche nei confronti di un (apparente) imprenditore agricolo, la CTR ha effettivamente commesso errore di diritto; Cons. Est. Roberto Succio - in accoglimento quindi del secondo motivo di ricorso la sentenza è cassata con rinvio al giudice dell’appello per nuovo esame nel rispetto dei principi sopra illustrati; p.q.m. accoglie il secondo motivo di ricorso; rigettato il primo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della S