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Ordinanza — n. 20744/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal due to client's withdrawal, extinguishing proceedings under procedural law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20744/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court of Cassation extinguished the appeal proceedings after the appellant voluntarily withdrew the lawsuit on January 26, 2022. The underlying dispute involved a bank check dispute where the first-instance court had previously declared an opposition to a default judgment admissible. Since the appellant renounced the appeal, the court applied the relevant procedural statute to terminate the case and order the mutual cancellation of litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 306 c.p.c.; When a party voluntarily withdraws an appeal, the proceedings are extinguished and the costs of the litigation are compensated between the parties.

Parole chiave

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voluntary withdrawal of appeal extinguishment of proceedings mutual cancellation of costs procedural extinction appellant renunciation restituzione dei sussidi statali impugnabilità della decisione di rinvio opposizione al precetto esecutivo

Disposizioni normative citate

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Art. 306 c.p.c.
art. 650 c.p
La Corte d’appello, con sentenza del 27.1.2020, ha rigettato il gravame proposto dal Guerra, dichiarando inammissibile l’opposizione al decreto ingiuntivo in quanto tardiva, ex art. 650 c.p.c.
artt. 2909 c.c
RILEVATO CHE Il primo motivo denunzia violazione degli artt. 2909 c.c., e 324 c.p.c., in quanto il capo della sentenza di primo grado che aveva statuito l’ammissibilità dell’opposizione al decreto ingiuntivo non era stato impugnato dall’opposta, per cui si era formato un giudicato interno sulla questione.
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 29053-2020 proposto da: GUERRA CAMILLO, domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso dall'avvocato DANILO LORENZO, con procura speciale in calce al ricorso; -ricorrente - -contro- GIORDANO MARINA MARIA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VESSELLA 30, presso lo studio dell'avvocato PAOLO PUCCIONI, che la rappresenta e difende, unitamente agli avvocati ALESSANDRO BELLOFIORE BRIOTTONE e GIOVANNINA VENTURA, con procura speciale in calce al controricorso; -controricorrente - Ric. 2020 n. 29053 sez.

M1 -ud. 07-04-2022 -2- avverso la sentenza n. 265/2020 della CORTE D'APPELLO di MILANO,depositata il 27/01/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 07/04/2022 dal Consigliere relatore, dott. ROSARIO CAIAZZO. RILEVATO CHE Il Tribunale di Milano rigettò l’opposizione al decreto ingiuntivo, emesso su ricorso di Marina Maria Giordano nei confronti di Camillo Guerra per la somma di euro 200.000,00, osservando che non era stato dimostrato che la restituzione del suddetto importo, relativo ad un assegno bancario consegnato dall’opponente alla Giordano, fosse stata subordinata al verificarsi delle condizioni stabilite nella scrittura privata dell’1.10.12.

La Corte d’appello, con sentenza del 27.1.2020, ha rigettato il gravame proposto dal Guerra, dichiarando inammissibile l’opposizione al decreto ingiuntivo in quanto tardiva, ex art. 650 c.p.c. Camillo Guerra ricorre in cassazione con due motivi Marina Maria Giordano resiste con controricorso. RILEVATO CHE Il primo motivo denunzia violazione degli artt. 2909 c.c., e 324 c.p.c., in quanto il capo della sentenza di primo grado che aveva statuito l’ammissibilità dell’opposizione al decreto ingiuntivo non era stato impugnato dall’opposta, per cui si era formato un giudicato interno sulla questione.

Il secondo motivo deduce la nullità della sentenza impugnata perché fondata su motivazione inesistente perché manifestamente incomprensibile ed illogica. Ric. 2020 n. 29053 sez. M1 -ud. 07-04-2022 -3- Il collegio osserva che parte ricorrente ha presentato atto di rinuncia al ricorsoin data 26.1.2022, per cui il giudizio è estinto a norma dell’art.306 c.p.c.,compensate tra le parti le spese del giudizio.

P.Q.M.

La Corte estingue il giudizio, compensand