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Ordinanza — n. 20555/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses tax appeal for inadmissibility as it challenges factual findings rather than legal interpretation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20555/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the tax agency's appeal inadmissible because it attempted to re-evaluate the factual interpretation of a lease contract. The agency argued the lower court erred in finding a contractual derogation from the tenant's maintenance obligations, while the taxpayer contested this factual reconstruction. The court ruled that such challenges to the merit of the lower court's fact-finding cannot be raised in a cassation proceeding under the principle of free evaluation of evidence.

Regesto Legislator

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Art. 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 3; Art. 115, 116 cod. proc. civ.: In cassation proceedings, complaints regarding the interpretation of a contract by the court of first instance are inadmissible unless they allege a violation of legal hermeneutic criteria or a radical inadequacy of reasoning, as the free evaluation of evidence belongs to the merit phase.

Parole chiave

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cassation admissibility free evaluation of evidence contract interpretation tax dispute merit vs. legality ammortamento fiscale contributo alla produzione differimento dell'imposizione

Disposizioni normative citate

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Art. 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 3
RAGIONI DELLA DECISIONE Con il motivo d'impugnazione, in relazione all'art. 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 3, l'Agenzia delle entrate denuncia violazione e falsa applicazione deradt,102 e 109 del d.P.R.
Art. 2561, 2562 cod. civ.
Art. 2697 cod. civ.
Art. 115, 116 cod. proc. civ.
D.P.R. n. 917 del 1986, artt. 102, 109
art. 360 cod. proc. civ
RAGIONI DELLA DECISIONE Con il motivo d'impugnazione, in relazione all'art. 360 cod. proc. civ., comma 1, n.

Giurisprudenza citata

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Cass. 12 ottobre 2017, n. 23940
Cass. n. 995 del 2021
Cass. n. 29404 del 2017
24-05-2022 -3- ricostruzione della fattispecie operate dai giudici del meritos poiché la revisione degli accertamenti di fatto compiuti da questi ultimi è preclusa in sede di legittimità (Cass. n. 29404 del 2017;
Cass. n. 5811 del 2019
Cass. n. 5811 del 2019; C:ass.
Cass. n. 27899 del 2020
Cass. 18611 e 15276 del 2021
27899 del 2020; Cass. 18611 e 15276 del 2021).
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso 13416-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363391001), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro CAMPANIA MA LIONE ONE SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona del liquidatore pro tempore, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati VI I 'URTA CIA VARELLA, GIANLUCA SELICATO; - controricorrente - .thf avverso la sentenza n. 3112/27/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della PUGLIA, depositata il 25/11/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/05/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

LORENZO DELLI PRISCOLL FATTI DI CAUSA Rilevato che: la parte contribuente ricorreva avverso l'avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2012 relativo ad IRES e altro con il quale l'Ufficio contestava la mancata indicazione, nella dichiarazione dei redditi del 2012, dei canoni di affitto di una azienda per la produzione di laterizi; la Commissione Tributaria Provinciale respingeva il ricorso della parte contribuente a la Commissione Tributaria Regionale ne accoglieva parzialmente l'appello affermando che chi affitta una azienda (il concedente) può legittimamente dedurre gli ammortamenti tutte le volte in cui sia convenzionalmente stabilito che spetti a lui la manutenzione dell'azienda.

L'Agenzia delle entrate proponeva ricorso affidato ad un motivo di impugnazione 5 mentre la parte contribuente si costituiva con controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE Con il motivo d'impugnazione, in relazione all'art. 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 3, l'Agenzia delle entrate denuncia violazione e falsa applicazione deradt,102 e 109 del d.P.R. n. 917 del 1986 nonché degli artt. 2561„ 2562 e 2697 cod. civ. in quanto dalla lettura del contratto di affitto non emerge una deroga all'obbligo del conduttore di conservare l'efficienza dei beni ammortizzabili.

Ric. 2020 n. 13416 sez. MT - ud. 24-05-2022 -2- Il motivo di impugnazione è inammissibile. Il motivo di impugnazione, nel dolersi che dalla lettura del contratto di affitto non emerge una deroga all'obbligo, previsto dalle norme aventi carattere dispositivo di cui agli artt. 2561 e 2562 cod. civ., posto in capo al conduttore di conservare l'efficienza dei beni ammortizzabili, è infatti diretto surrettiziamente a contestare l'interpretazione del contratto di affitto di azienda compiuta dal giudice di merito, ma in tema di valutazione delle prove, il principio ciel libero convincimento, posto a fondamento degli artt. 115 e 116 cod. proc. div., opera interamente sul piano dell'apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità (Cass. 12 ottobre 2017, n. 23940): nel giudizio di legittimità, infatti, le censure relative all'interpretazione del contratto offerta dal giudice di merito possono essere prospettate solo in relazione al profilo della mancata osservanza dei criteri legali di ermeneutica contrattuale o della radicale inadeguatezza della motivazione, ai fini della ricerca della comune intenzione dei contraenti, mentre la mera contrapposizione fra l'interpretazione proposta dal ricorrente e quella accolta dai giudici di merito non riveste alcuna utilità ai fini dell'annullamento della sentenza impugnata (Cass. n. 995 del 2021).

In effetti, le doglianze della parte ricorrente, pur formalmente volte a denunciare la nullità della sentenza per violazione di legge, investono nella so:stanza il merito della lite e quindi sono insuscettibili di poter essere valutate in Cassazione attraverso la denuncia di un vizio di violazione di legge, in quanto con il ricorso per cassazione la parte non può rimettere in discussione, proponendo una propria diversa interpretazione, la valutazione delle risultanze processuali e la Ric. 2020 n. 13416 sez. MT - ud. 24-05-2022 -3- ricostruzione della fattispecie operate dai giudici del meritos poiché la revisione degli accertamenti di fatto compiuti da questi ultimi è preclusa in sede di legittimità (Cass. n. 29404 del 2017;

Cass. n. 5811 del 2019; C:ass. n. 27899 del 2020; Cass. 18611 e 15276 del 2021). Pertanto, inammissibile l'unico motivo di impugnazione, il ricorso va conseguentemente dichiarato inammissibile; le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

dichiara il ricorso inammissibile. Condanna l'Agenzia delle entrate al pagamento in favore del controricorrente delle spese del giudizio, che liquida in euro 5.000,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, esborsi, liquidati in euro 200,00 ed accessori di legge. Così deciso ne