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Ordinanza — n. 20499/2022 — snciv Generato dall'IA

Social security contributions prescription period extended to July 2010 by decree, overturning June 2010 start date.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20499/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court partially allowed the INPS's appeal against a lower court ruling that declared social security contributions for 2009 prescribed. The lower court incorrectly calculated the prescription start date as June 16, 2010, ignoring a specific decree that extended the payment deadline to July 6, 2010, for certain self-employed professionals. The Court held that this extension constituted a valid suspension of the prescription period, thereby invalidating the lower court's decision regarding the 2009 contributions and remanding the case.

Regesto Legislator

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Art. 2941 c.c.; Art. 1 comma 1 lett. a) D.P.C.M. 10 giugno 2010: The prescription period for social security contributions is suspended and extended when a specific decree grants a payment deadline extension, preventing the accrual of the limitation period until the extended deadline passes.

Parole chiave

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social security contributions prescription period payment deadline extension self-employed professionals suspension of limitation INPS appeal remand to appellate court deduzione delle spese professionali

Disposizioni normative citate

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Art. 2941 c.c.
in ordine alla asserita sospensione della prescrizione ex art. 2941, n.
Art. 421 cod. proc. civ.
civ.e dell’art. 421 cod. proc. civ., in relazione all’art.
Art. 1 comma 1 del D.P.C.M. 10 giugno 2010
civ., in relazione all’art. 1, comma 1, del d.P.C.M.
Art. 18 d.lgs. n. 241 del 1997
335 del 1995, dell’art. 18, comma 12, del d.l.
Art. 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331
art. 380-bis cod. proc. civ
è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio;
artt. 2935 cod. civ
deduce la violazione e falsa applicazione dell’artt. 2935 cod. civ.e dell’art.
art. 421 cod. proc. civ
civ.e dell’art. 421 cod. proc. civ., in relazione all’art.
art. 118 disp. att. cod. proc. civ
32467 , pronunciate in fattispecie analoghe a quella oggetto di causa, ed alla cui motivazione si rinvia ex art. 118 disp. att. cod. proc. civ.;

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. L, 6 ottobre 2020, n. 21472
b), in considerazione della previsione della maggiorazione a titolo di interesse corrispettivo, che palesa l ’ avvenuta scadenza del debito e lavolontà di istituire una forma di agevolazione per il suo pagamento (così, fra altre, Cass. Sez. L, 6 ottobre 2020, n. 21472);
Cass. Sez. L, n. 10273 del 2021
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Testo completo

R.G. n. 15416/2021 ORDINANZA sul ricorso proposto da: I.N.P.S. - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso, unitamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Antonietta Coretti, Lelio Maritato, Antonino Sgroi, Carla D’Aloisio, Emanuele De Rose, con domicilio eletto in Roma, via Cesare Beccaria n. 29, presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto; - r icorrent e - contro Battistella Carlo, rappresentato e difes o dall’avv. Renzo S egala , con domicilio eletto in Roma, via Regina Maria Pia n. 3, presso lo studio dell’avv. Alessandro Avesani; - controricorrente - avverso la sentenza n. 286/2020 della Corte di appello di Venezia depositata il 23 novembre 2020. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 5 aprile 2022dal Consigliere Ileana Fedele .2 Rilevato che:

1. la Corte di appello di Venezia ha respinto l’appello proposto dall’I.N.P.S. avverso la pronuncia del Tribunale di Verona , che aveva dichiarato prescritti i contributi dovuti dall’arch. Carlo Battistella a seguito di iscrizione di ufficio alla Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, per l’attività professionale svolta negli anni2009 e 20 1 0;

2. per quanto qui rileva, la Corte territoriale ha dichiarato che la pretesa contributiva dell’I.N.P.S., fosse prescritta per entrambe le annualità, in quanto il dies a quo andava computato con decorrenza dalla data di scadenza del termine per il pagamento dei medesimi contributi previdenziali, che,nel caso in esame, scadeva il 16 giugno 2010per l’annualità 2009 ed il 16 giugno 20 1 1 per l’annualità 20 10 , infondato l’ulteriore rilievo dell’I.N.P.S. in ordine alla asserita sospensione della prescrizione ex art. 2941, n. 8 , cod. civ., per l’incompleta dichiarazione dei redditi, con particolare riferimento all’omessa individuazione degli obblighi contributivi riconnessi al lavoro autonomo soggetto a contribuzione per la gestione separata, in quanto, la dolosa volontà del contribuente di occultare il proprio debito previdenziale non poteva evincersi dalla sola mancata compilazione del cd.

“quadro RR” del modello di dichiarazione dei redditi, risultando, nel contesto di specie, l’omissione di natura colposa, frutto piuttosto delle incertezze e dei contrasti interpretativi in materia;

3. avverso tale pronuncia l’I.N.P.S. ha proposto ricorso per cassazione unicamente con riferimento ai contributi relativi all’attività professionale svolta nell’anno 2009, deducendo un unico motivo di censura, cui l’arch. Carlo Battistella resiste con controricorso;4. è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio;

5. il controricorrente ha depositato memoria. Considerato che:

1. con l’unico motivo di ricorso l’I.N.P.S. deduce la violazione e falsa applicazione dell’artt. 2935 cod. civ.e dell’art. 421 cod. proc. civ., in relazione all’art. 1, comma 1, del d.P.C.M. 10 giugno 2010; all’art. 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, dell’art. 18, comma 12, del d.l. 6 luglio 2011, m. 98, conv. con modif. dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, in relazione all’art. 360, n. 3, cod. proc. civ., per avere la Corte territoriale dichiarato prescritto il credito contributivo rivendicato con nota ricevuta dal professionista in data 30 giugno 2015 senza attribuire rilievo al differimento del termine per effettuare il versamento dei contributi al 6 luglio 2010 disposto dal d.P.C.M. del 10 giugno 2010 in favore di tutti «i contribuenti tenuti ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive entro il 16 giugno 2010, che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore di cui all’art. 62 bis del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331 convertito con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascun studio di settore dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’Economia e delle Finanze […]»;

2. il motivo è fondato nei termini che seguono, per le medesime ragioni evidenziate con le ordinanze Cass. Sez. L, 1 9 /0 4 /2021, n. 10273, nonché, più di recente, Cass. Sez, L. 08 / 11 /2021, n. 32467 , pronunciate in fattispecie analoghe a quella oggetto di causa, ed alla cui motivazione si rinvia ex art. 118 disp. att. cod. proc. civ.;

3. in effetti, la Corte di appello ha dichiarato prescritti i contributi riferiti all’anno 2009 assumendo che il termine per il versamento degli stessi decorresse dal 16 giugno 2010, con conseguente maturazione della prescrizione alla data del 30 giugno 2015, allorché era stata ricevuta la richiesta di pagamento proveniente dall’I.N.P.S., senza considerare il predetto differimento del termine;

4. viceversa, questa Corte ha esaminato la questione della rilevanza del differimento della scadenza previsto per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore, in relazione alla maturazione della prescrizione contributiva, giungendo ad individuare il dies a quo nel termine di scadenza prorogato senza alcuna maggiorazione (Cass. Sez. L, 19 aprile 2021, n. 10273 e Cass. Sez. L, 08/11/2021, n. 32467) ed affermando che il giudice, tenuto a pronunciarsi sulla questione di diritto della decorrenza dei termini di prescrizione, non è vincolato dalle allegazioni di parte (Cass. Sez. 6-L, 14 ottobre 2021, n. 28123);

5. in particolare, come già osservato da Cass. Sez. L , n. 10273 del 2021, cit., occorre partire dall’assunto che la prescrizione dei contributi dovutialla Gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il relativo paga mento e non già dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa, in quanto l ’ obbligazione contributiva è correlata alla produzione di un certo reddito da parte del soggetto obbligato, mentre ladichiarazione che costui è tenuto a presentare ai fini fiscali, che è mera dichiarazione di scienza, non è presupposto del credito contributivo, così come non lo è rispetto all ’ obbligazione tributaria; pertanto, pur sorgendo il debito contributivo sulla base della produzione di un certo reddito, la decorrenza del termine di prescrizione dell’obbligazione dipende dall ’ ulteriore momento in cui scadono i termini previsti per il suo pagamento , come si desume dall’art. 55del r.d.l. 4 ottobr e 1935, n. 1827 , conv. con modif. nella legge 6 aprile 1936, n. 1155, secondo il quale i contributi obbligatori si prescrivono «dal giorno in cui i singoli contributi dovevanoessere versati».

Viene , quindi , in rilievo l ’ art. 18, comma 4, del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241, che ha previsto che «i versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini pr evisti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi». Nel caso di specie, l’art. 1,comma 1, del d.P.C.M. 10 giugno 2010, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 1 4 1 del 19 giugno 2010, emanato giusta la previsione generale dell ’ art. 18 del d.lgs. n. 241 del 1997, cit., ha previsto, per quanto qui rileva, che «i contribuenti tenuti ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi [...] entro il 16 giugno 2010, che esercitano attività economiche perle quali sono stati elaborati gli studi di settore di cui all’art. 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascuno studio di settore dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’economia e delle finanze», debbano effettuare i versamenti «entro il 6 luglio 2010, senza alcuna maggiorazione» (lett.

a) e «dal 7 luglio 2010 al 5 agosto 2010 , maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo» (lett.b);6. pertanto, erroneamente la sentenzaimpugnata ha fatto decorrere il termine prescrizionale dal 16 giugno 2010 , atteso che detto termine risultava diffe rito al 6 luglio successivo in virtù della previsione dell’art. 1, comma1, lett. a), del d.P.C.M. cit., irrilevante all’uopo restando invece la previsione di cui alla successiva lett. b), in considerazione della previsione della maggiorazione a titolo di interesse corrispettivo, che palesa l ’ avvenuta scadenza del debito e lavolontà di istituire una forma di agevolazione per il suo pagamento (così, fra altre, Cass. Sez. L, 6 ottobre 2020, n. 21472);

7. né può assumere rilievo quanto illustrato nel controricor icorso e nella memoria, ove si assume che la proroga non troverebbe applicazione all’arch. Battistella, in quanto in regime dei c.d. minimi, atteso che, giusta la lettera dell’art. 1, comma 1, del d.P.C.M. cit., il differimento del termine dipagamento concerneva tutti «contribuenti [...] che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore» e non soltanto coloro che, inconcreto, alle risultanze di tali studi fossero fiscalmente assoggettati per non aver scelto un diverso regime d ’ imposizione, quale quello di cui all’art. 1, commi 96 ss., della legge n. 244 del 2007 (in tal senso, già Cass. Sez. L,n. 10273 del 2021, cit. , cui va data continuità);

8. pertanto, non essendosi la Corte territoriale uniformata all’anzidetto principio di diritto, la sentenza impugnata vacassata, in relazione al motivo accolto con riferimento ai contributi relativi all’anno 2009, e la causa rinviata alla Corte d ’ appello di Venezia , in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, con riferimento ai contributi relativi all’anno 2009,e rinvia la causa alla Corte d’appello di Venezia , in diversa composizione, ch