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Ordinanza — n. 20472/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses asylum appeal for inadmissibility due to lack of specific grounds and factual review errors.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20472/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the asylum seeker's appeal inadmissible without reaching the merits of the case. The applicant argued that the lower court failed to examine credibility evidence and omitted sufficient reasoning regarding his personal situation. The court rejected these claims because the appeal sought to re-evaluate factual credibility judgments and criticized a motivation defect no longer recognized as a valid ground for cassation.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.; Art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002: An appeal against an asylum decision is inadmissible if it attempts to re-evaluate the court's assessment of credibility or relies on generic complaints about motivation that fall outside the scope of admissible cassation grounds.

Parole chiave

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asylum appeal inadmissibility credibility assessment review cassation motivation defect specificity of appeal grounds factual judgment immunity protezione internazionale grave deficienza del procedimento all'estero motivi umanitari

Disposizioni normative citate

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Art. 19 d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150 e 702-quater cod. proc. civ.
3 e 14 d.lgs. 19 novembre 2007, n.
Art. 3 e 14 d.lgs. 19 novembre 2007, n. 251
Non ha svolto attività difensiva il Ministero intimato non essendosi il medesimo costituito con controricorso ex art. 370 cod.
Art. 5, comma 6, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286
251 e dell'art. 5, comma 6, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 per aver il decidente ricusato il riconoscimento delle misure reclamate sul presupposto della non credibilità del richiedente, senza in particolare prendere in esame la documentazione prodotta e senza avere attivato i poteri istruttori d'ufficio;
Art. 370 cod. proc. civ.
Non ha svolto attività difensiva il Ministero intimato non essendosi il medesimo costituito con controricorso ex art. 370 cod. proc. civ. ma solo a mezzo di "atto di costituzione" ai fini della partecipazione all'udienza pubblica inidoneo allo scopo.
Art. 3, comma 5, d.lgs. 251/2007
Non ha svolto attività difensiva il Ministero intimato non essendosi il medesimo costituito con controricorso ex art. 370 cod.
Art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.
Il secondo motivo di ricorso è inammissibile, vuoi perché il vizio ivi denunciato è stato espunto dal catalogo dei vizi cassatori a seguito della riduzione al minimo costituzionale del sindacato di legittimità sulla motivazione decretato dalla riscrittura dell'art. 360, comma 1, n.
Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
art. 370 cod. proc. civ
Non ha svolto attività difensiva il Ministero intimato non essendosi il medesimo costituito con controricorso ex art. 370 cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez., I, 5/02/2019, n. 3340
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Testo completo

ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 6113-2021 proposto da: ALUFUA EMMANUEL, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato LUCA ZUPPELLI -ricorrente - contro MINISTERO DELL'INTERNO -intimato - avverso la sentenza n. 389/2020 della CORTE D'APPELLO di BRESCIA, depositata il 24/04/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/04/2022 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO MARULLI.

RITENUTO IN FATTO

Ric. 2021 n. 06113 sez. M1 -ud. 13-04-2022 -2- 1. Con il ricorso in atti si impugna l'epigrafata sentenza con la quale la Corte d’Appello di Brescia, attinta dal ricorrente ai sensi degli artt. 19 d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150 e 702-quater cod. proc. civ., ha confermato il diniego pronunciato in primo grado della protezione sussidiaria e della protezione umanitaria e se ne chiede la cassazione sul rilievo 1) della violazione degli artt. 3 e 14 d.lgs. 19 novembre 2007, n. 251 e dell'art. 5, comma 6, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 per aver il decidente ricusato il riconoscimento delle misure reclamate sul presupposto della non credibilità del richiedente, senza in particolare prendere in esame la documentazione prodotta e senza avere attivato i poteri istruttori d'ufficio;

2) della motivazione omessa, insufficiente e/o contraddittoria su fatti e questioni controverse decisive ai fini del giudizioed in particolare senza considerare gli sforzi del richiedente per circostanziare la domanda, la non contraddittorietà delle sue dichiarazioni, l'attendibilità estrinseca e la situazione personale del richiedente. Non ha svolto attività difensiva il Ministero intimato non essendosi il medesimo costituito con controricorso ex art. 370 cod. proc. civ. ma solo a mezzo di "atto di costituzione" ai fini della partecipazione all'udienza pubblica inidoneo allo scopo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

2. Il primo motivo di ricorso è inammissibile essendo inteso a censurare la valutazione di non credibilità declinata dal decidente all'esito di un itinerario espositivo che riproduce fedelmente, nell'apprezzamento delle circostanze inerenti la vicenda personale del richiedente –che hanno in particolare portato la Corte decidente a sottolineare l'inverosimiglianza della circostanza concernente gli scontri tra villaggi, principale ragione di espatrio addotta dal richiedente, nonché l'insussistenza nell'area di provenienza delle condizioni di cui all'art. 14 lett.

c) d.lgs. 251/2007 –lo Ric. 2021 n. 06113 sez. M1 -ud. 13-04-2022 -3- schema della procedimentalizzazione legale della decisione delineato dall'art. 3, comma 5, d.lgs. 251/2007, sicché il motivo, oltre che compendiarsi nella critica di un profilo della sentenza che si sottrae al sindacato di questa Corte in quanto espressione di un giudizio di fatto (Cass., Sez., I,5/02/2019, n. 3340), si sostanzia conclusivamente in una indiretta sollecitazione a rinnovare il giudizio di merito.

3. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile, vuoi perché il vizio ivi denunciato è stato espunto dal catalogo dei vizi cassatori a seguito della riduzione al minimo costituzionale del sindacato di legittimità sulla motivazione decretato dalla riscrittura dell'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., vuoi perché anche ad ipotizzare che in tale direzione si rivolga la doglianza ivi declinata, ne è evidente l'assoluta genericità e l'inosservanza perciò del principio di specificità dei motivi di ricorso per cassazione.

4. Il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile.

5. Nulla spese in difetto di costituzione avversaria. Doppio contributo ove dovuto. PQM Dichiara il ricorso inammissibile. Ai sensi del dell'art.13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, ove dovuto, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso. Cosi deciso i