Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 20393/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses claim for salary differences as statute of limitations expired due to lack of proof of receipt of interruption letter.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20393/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation dismissed Elvira Rufolo's appeal against the Second Instance Court's finding that her claim for salary differences was time-barred. Rufolo argued that a 2005 conciliation attempt and a 2009 interruption letter interrupted the five-year limitation period, but the lower courts found no proof the letters reached the employer. The court upheld the dismissal because the receipt notice attached to the 2005 letter showed it was sent to the Ministry of Labor, not the employer, destroying the legal presumption of receipt required to stop the statute of limitations.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 2948 n. 4 c.c.; Art. 1335 c.c.: The statute of limitations is interrupted by a conciliation attempt or interruption letter only if the debtor has actual knowledge, which requires proof of receipt; a receipt notice addressed to a different authority invalidates the presumption of delivery to the intended debtor.

Parole chiave

Generato dall'IA
statute of limitations interruption of prescription presumption of receipt salary differences letter of interruption proof of delivery conciliation attempt indennità giornaliera differita

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 2948 n. 4 c.c.
pertanto, poiché il primo atto interruttivo andava individuato nella missiva spedita il 22.12.2019 (rectius 2009) era da aversi per maturata la prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c.;
Art. 1335 c.c.
Art. 132, co. 4, c.p.c.
il motivo di ricorso è formulato denunciando la violazione dell'art. 132, co. 4, c.p.c. (art.
Art. 360 n. 3 c.p.c.
Art. 360 n. 4 c.p.c.
(art. 360 n. 4 c.p.c.) nonché dell'art.
Art. 437 c.p.c.
d'altra parte, è evidente - e la stessa ricorrente lo sostiene nella propria memoria - che, una volta depositato quell'avviso di ricevimento in appello, per quanto si tratti di produzione tardiva, non è proprio possibile prescinderne, anche ai sensi dell'art. 437 c.p.c.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto, per il ricorso a norma del cit.
art. 380-bis cod. proc. civ
la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., è stata notificata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio non partecipata; Ric.
art. 2948 c.c
4 c.p.c.) nonché dell'art. 2948 c.c.
art. 1335 c.c

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
C. 511/2019
C. 29237/2017
C. 17204/2016
29237/2017; C. 17204/2016);
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente O RD INANZA sul ricorso 2104/2021 proposto da: RUFOLO ELVIRA, rappresentata e difesa dagli avv.ti MASSIMO DI CELMO e BRUNO MANTOVANI presso il cui studio in Roma, Piazzale Clodio 14 è elettivamente domiciliata - ricorrente — contro AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 1 CENTRO; - intimata— avverso la sentenza n. 1981/2020 della CORTE D'APPELLO DI NAPOLI, depositata il 14.7.2020, NRG 1658/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/2/2022 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO BELLE'. RILEVATO CHE 1. la Corte d'Appello di Napoli, confermando la sentenza del Tribunale della stessa città, ha ritenuto prescritta la domanda per differenze retributive (prolungamento dell'orario di lavoro dal luglio 1998 all'agosto 2001, imposto nelle giornate di erogazione del c.d. ticket mensa) avanzata da Elvira Rufolo nei confronti della Asl Napoli Centro 1 (di seguito ASL), di cui essa era dipendente come dirigente biologa;

2. la Corte territoriale, rispetto agli effetti interruttivi conseguenti al tentativo di conciliazione, ha sottolineato come, per quanto l'istanza indicasse tra i destinatari la ASL, non vi era stata però prova né della spedizione, né della ricezione di tale missiva e che anche le cartolina di ritorno prodotta in appello, per quanto tardivamente, nell'avviso riguardante la ASL recava il timbro di ricezione del Ministero del Lavoro, Direzione Provinciale del Lavoro di Napoli e dunque nulla provava;

3. pertanto, poiché il primo atto interruttivo andava individuato nella missiva spedita il 22.12.2019 (rectius 2009) era da aversi per maturata la prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c.;

4. la Corte territoriale ha rigettato altresì il motivo con cui la Rufolo aveva impugnato la condanna alle spese pronunciata in primo grado nei suoi confronti, rilevando come essa costituisse piana applicazione del principio della soccombenza, provvedendo quindi a condannare la predetta alle spese anche per il secondo grado di giudizio;

5. Elvira Ruffolo ha proposto ricorso per cassazione con un motivo, mentre la ASL è rimasta intimata;

6. la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., è stata notificata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio non partecipata; Ric. 2021 n. 2104 sez. ML - ud. 24-2-2022 2- 7. la ricorrente ha depositato memoria; CONSIDERATO CHE 1. il motivo di ricorso è formulato denunciando la violazione dell'art. 132, co. 4, c.p.c. (art. 360 n. 4 c.p.c.) nonché dell'art. 2948 c.c. (art. 360 n. 3 c.c.) e con esso si rappresenta come fossero stati depositati in primo grado sia l'istanza di tentativo di conciliazione rivolta anche alla ASL, sia la successiva lettera interruttiva del 22.12.2009, sottolineandosi che l'interruzione della prescrizione era stata duplice e che la ricevuta di spedizione forniva prova idonea, secondo costante giurisprudenza, a presumere che la corrispondente comunicazione fosse pervenuta ai destinatari e quindi avesse realizzato l'effetto interruttivo stesso;

2. il tema di causa riguarda il verificarsi o meno dell'interruzione della prescrizione per effetto del tentativo di conciliazione del 2005 e delle connesse comunicazioni, in quanto è chiaro che, trattandosi di crediti in ipotesi maturati tra il 1998 ed il 2001, la prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., ben richiamata dalla Corte territoriale in quanto la pretesa riguarda differenze sulla retribuzione mensile, non sarebbe impedita dalla lettera interruttiva del 2009;

3. ciò posto, è evidente che non possa essere in sé solo la proposizione del tentativo di conciliazione a comportare l'interruzione della prescrizione, a tal fin essendo necessario che della pretesa stragiudiziale, così esercitata, fosse pervenuta contezza alla parte che si assume debitrice; 4. è quindi necessario poter ritenere il buon esito della lettera raccomandata di avviso del tentativo di conciliazione alla ASL;

5. non è in proposito in questione il fatto che una raccomandata A.R. sia stata spedita alla ASL, come afferma anche la Corte Ric. 2021 n. 2104 sez. ML - ud. 24-2-2022 3- territoriale, né che quella raccomandata contenesse appunto quella la convocazione, perché ciò non pare messo in discussione nella sentenza impugnata;

6. il punto consiste invece nella possibilità di avere per dimostrato che quella raccomandata A.R. del 2005 sia pervenuta all'indirizzo della ASL che ne era destinataria; 7. è ben vero che, secondo costante giurisprudenza, ai sensi dell'art. 1335 c.c., la dichiarazione unilaterale comunicata mediante lettera raccomandata si presume ricevuta (e quindi conosciuta nel suo contenuto), pur in mancanza dell'avviso di ricevimento, sulla base dell'attestazione della spedizione da parte dell'ufficio postale, per cui spetta al destinatario fornire prova contraria in ordine alla mancata ricezione presso l'indirizzo (C. 511/2019; (2. 29237/2017; C. 17204/2016);

8. tuttavia, nel caso di specie, è in atti l'avviso di ricevimento di tale raccomandata ed esso riporta come si è detto il timbro del Ministero del Lavoro e ciò inevitabilmente vanifica la presunzione di cui alla citata giurisprudenza e, come giustamente rilevato dalla Corte territoriale, rende l'insieme degli elementi inidoneo a fornire la prova richiesta;

9. d'altra parte, è evidente - e la stessa ricorrente lo sostiene nella propria memoria - che, una volta depositato quell'avviso di ricevimento in appello, per quanto si tratti di produzione tardiva, non è proprio possibile prescinderne, anche ai sensi dell'art. 437 c.p.c. ed in ragione dei poteri acquisitivi del giudice, in quanto si tratta di elemento che accresce gli elementi di cognizione sull'accaduto, manifestando dunque l'indispensabilità richiesta dalla norma, per quanto nel senso di frustrare la portata probatoria della sola spedizione della raccomandata;

10. il ricorso va dunque rigettato, ma nulla è a disporsi sulle spese, in quanto la ASL non ha svolto attività difensiva; Ric. 2021 n. 2104 sez. ML - ud. 24-2-2022 4-

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto, per il ricorso a norma del cit. art. 13, comma 1-bi