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Ordinanza — n. 20308/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of specific evidence regarding contract terms.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20308/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant failed to provide specific evidence regarding the exact monthly salary defined in the fixed-term employment contract. While the lower court relied on a specific calculation based on the last contract, the appellant argued for a different figure found in a payslip without addressing the extratextual data required by the judgment. The court ruled that the appeal was insufficient to challenge the interpretation of the contract terms, as the appellant did not offer the necessary elements for a valid review of the lower court's reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 393 c.p.c.; Art. 360, n. 5 c.p.c.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the appellant fails to provide the specific evidence and extratextual data necessary to demonstrate the error in the interpretation of the contract terms by the court of first instance.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal contract interpretation extratextual evidence fixed-term contract salary calculation labor dispute Cassation review retribuzione del lavoratore dipendente

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 393 c.p.c.
Art. 360, n. 5 c.p.c.
con il primo motivo di ricorso si deduce la nullità per violazione e falsa applicazione ex art. 360, n.
Art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
4315, della sussistenza delle condizioni processuali richieste dall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.
art. 380-bis cod. proc. civ
è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti unitamente al dec reto di fissazionedell’adunanza in camera di consiglio;
art. 2909 c.c

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. Sez. 6-3, 11/06/2021, n. 16608
Al riguardo non è configurabile un vizio di ultrapetizione, ravvisabile unicamente nel caso in cui il giudice attribuisca alla parte un bene non richiesto, o maggiore di quello richiesto.” (Cass. Sez. 6-3, 11/06/2021, n. 16608).
Cass. Sez. U.20/02/2020, n. 4315
occorre dare atto, ai fini e per gli effetti indicati da Cass. Sez. U.20/02/2020, n. 4315, della sussistenza delle condizioni processuali richieste dall’art.
Generato dall'IA
Ordinanza — n. 20309/2022 — snciv
Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific grounds and failure to address opposing arguments.
Ordinanza — n. 6381/2024 — snciv
Cassation court dismisses appeal on restitution of sums paid under a vacated labor contract judgment.
Ordinanza — n. 20311/2022 — snciv
Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific evidence regarding the last net salary contract.
Ordinanza — n. 37769/2021 — snciv
Cassation court dismisses appeal and declares case extinguished due to a valid labor union settlement. The court ruled the appeal inadmissible because the parties had reached a settlement in labor court, which extinguished the litigation. The court found the appeal's arguments regarding indemnity calculation irrelevant given the settlement. The legal rule is that a valid labor settlement extinguishes the civil litigation between the parties. Keywords: labor settlement; case extinction; inadmissible appeal; indemnity calculation; union agreement; civil procedure; dismissal. My client represents a company appealing a lower court's decision on employee indemnity after a labor dispute. The opposing employee's lawyer argues the appeal is valid because the lower court ignored stabilization agreements. However, the company's own lawyer submitted a formal declaration of withdrawal from the appeal, citing a separate labor union settlement reached on June 4, 2021, to which the employee agreed. The opposing party contends this withdrawal is invalid or irrelevant to the merits of the indemnity calculation. What can I do? Is this possible?
Sentenza — n. 6908/2023 — snciv
Court allows partial appeal against fixed-term contract termination, remanding for indemnity calculation.

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Testo completo

R.G. n. 4897/2021 ORDINANZA sul ricorso proposto da: Guardino Giuseppa , rappresenta ta e dife sa d a ll’avv. Giuseppe Montalbano, con domicilio digitale presso l’indirizzo di posta elettronica certificata ; - ricorrent e - contro Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentat a e difes a dall’av v. Salvatore Mortellaro,con domicilio digitale presso l’indirizzo di posta elettronica certificata ; - controricorrente - avverso la sentenza n. 625/2020 della Corte di appello di Palermo depositata il 2 settembre 2020.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 5 aprile 2022dal Consigliere Ileana Fedele . Rilevato che:1. la Corte d’appello di Palermo ha accolto il gravame interposto dall’Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento avverso la sentenza del Tribunale di Agrigento che, in parziale accoglimento dell'opposizione proposta dalla medesima azienda al precetto notificato il 13 marzo 2014, aveva dichiarato “ ancora dovuto” da parte di quest'ultima in favore di Giuseppa Guardino, in forza della sentenza emessa dal giudice del lavoro del T ribunale di Sciacca il 9 - 22 luglio 2010, l’importo di euro 5.434,02, oltre interessi legali;

2. la Corte territoriale, nel riassumere i fatti di causa, ha rilevato che l’azienda appellante aveva censurato il criterio equitativo utilizzato dal giudice di prima istanza per quantificare il credito– giungendo ad individuare una retribuzione mensile di euro 600,00 “disancorata” da alcun criterio logico giuridico – a fronte del macroscopico errore di calcolo contenuto nel precetto, in quanto era stata considerata come ultima retribuzione netta la mensilità di aprile 2006, comprendente al suo interno ratei di tredicesima, in tal modo utilizzando come base di calcolo la somma di euro 699,82 e non l ’ importo dovuto di euro 527,00, depurato da ogni altra voce accessoria della busta paga;

3. in base a tali premesse, la Corte ha osservato che il giudice del lavoro del Tribunale di Sciacca, nel dichiarare la nullità del termine apposto ai contratti intercorsi tra le parti e disattesa la domanda della lavoratrice di conversione in un rapporto di lavoro a tempo determinato, aveva condannato l ’ azienda “ al pagamento , in favore della ricorrente, a titolo di risarcimento , d i una somma corrispondente al totale delle mensilità dell’ultima retribuzione netta prevista nell’ultimo contratto, determinate dalla data di notifica del tentativo di conciliazione (atto di costituzione in mora) sino a quella presente sentenza, oltre interessi legali come per legge, decorrenti mese per mese dalla messa in mora”;4. ciò posto, nella sentenza impugnata si legge che “il parametro di riferimento da utilizzare per la quantificazione delle rivendicate poste risarcitorie deve essere dunque identificat o, alla luce delle espressioni lessicali utilizzate nel pronunciamento in parola, nella retribuzione mensile netta come prevista nell’ultimo contratto a termine sottoscritto dalle parti.

Contratto di lavoro a tempo determinato (prodotto dall’appellata, su richiesta di questo collegio, il 30/06/2020), stipulato il 14 /07/ 2005 , che rimanda per la determinazione del “trattamento economico” a quello “ previsto dal C.C.N.L. vigente per la categoria e il profilo professionale di appartenenza” (nella fattispecie “Ausosa”, Cat. A liv. Iniziale - R uolo tecnico). Il parametro di riferimento non è dunque rappresentato , come erroneamente reputato da entrambi i contraddittori,dall'ultima busta paga (aprile 2006), ma, per effetto del richiamo contenuto nel contratto individuale, dallo stipendio tabellare previsto dal CCNL di comparto.

Stipendio tabellare che, come desumibile dalle buste paga agli atti (concordando le parti sulla natu ra accessoria delle ulteriori voci aggiuntive trascritte nell'ultima busta paga) ammonta, nel suo importo netto, ad euro 527 ,00 e non ad euro 600 ,00, come apoditticamente affermato dal Tribunale in assenza di ogni riscontro documentale”;

5. pertanto, era da disattendere la difesa della lavoratrice, che lamentava in tal modo un’ingiustificata “depurazione” d a ll'importo netto dell'ultima busta paga (pari ad euro 699,82); infatti, secondo la Corte palermitana, erroneamente le parti avevano presupposto che il giudice del lavoro di Sciacca avesse indicato come parametro di riferimento per la quantificazione delle residue spettanze retributive l’ultima busta paga, mentre tale calcolo doveva essere effettuato avvalendosi della retribuzione mensile tabellare netta prevista nell’ultimo contratto a tempo determinato;

6. in virtù di tale interpretazione del titolo esecutivo, in riforma della sentenza di primo grado, la Corte territoriale ha dichiarato non dovute le somme riportate nel precetto opposto, poiché era pacifico che l’azienda avesse corrispostola retribuzione mensile netta di euro 527,00 per il periodo indicat o in sentenza, oltre agli interessi moratori, onde dovevano ritenersi integralmente soddisfatte tutte le pretese creditorie della lavoratrice,non risultando alla data di notifica del precettooggetto di opposizione alcuna residuale posta risarcitoria in capo all’azienda per effetto della citata sentenza del Tribunale di Sciacca;

7. avverso tale pronuncia la lavoratrice ha proposto ricorso per cassazione con duemotivi, cui resiste l’azienda con controricorso; 8. è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti unitamente al dec reto di fissazionedell’adunanza in camera di consiglio;

9. l’azienda controricorrente ha depositato memoria. Considerato che:

1. con il primo motivo di ricorso si deduce la nullità per violazione e falsa applicazione ex art. 360, n. 3 e n. 4, cod. proc. civ., in relazione agli artt. 324, 112, 474 e 615 cod. proc. civ. e del c.c.n.l. del profilo professionale di “Ausosa”, cat. A liv. Iniziale – ruolo tecnico, per avere la Corte di appello ridotto la base di calcolo di riferimento del risarcimento danni a euro 527,00 attraverso l’integrazione del titolo esecutivo originario con la locuzione “…lo stipendio tabellare previsto dal CCNL di comparto…” in assenza di previsioni ricavabili dalla sentenza del giudice del lavoro, dalla cui lettura emerge che il significato più confacente, logico e coerente non può che fare riferimento all ’ ultima retribuzione netta prevista nell’ultimo contratto a tempo determinato e dunque all’ultima retribuzione netta di euro 699,82, ricavabile dalla busta paga del mese di aprile 2006; infatti, nella motivazione del sentenza del 2010 non vi è alcun riferimento né allo stipendio tabellare previsto dal c.c.n.l. di comparto n é alla depurazione dall ’ importo netto dell ’ ultima busta paga delle voci accessorie ivi computate.

Peraltro, la Corte territoriale è incorsa nel vizio di ultrapetizione allorché ha deciso diversamente dalla domanda formulata dalla parte appellante, che, sia in primo che in secondo grado, aveva contestato l’importo netto adottato come base di calcolo per il risarcimento danni pur convenendo pacificamente sull’assumere come elemento di riferimento la busta paga di aprile 2006; invece, la Corte di merito si èdiscostata da tale impostazione individuando come parametro non già l’ultima busta paga del mese di aprile 2006 - sulle quali le parti ed anche il giudice di prima istanza avevano concordato - bensì il contenuto del contratto individuale e lo stipendio tabellare previsto dal c.c.n.l. di comparto , in tal modo indebitamente introducendo nel tema controverso elementi nuovi (in particolare: lo stipendio tabellare),frutto di una interpretazione non ricavabile dalla sentenza di merito;

2. con il secondo motivo di ricorso si deduce la nullità per violazione e falsa applicazione ex art. 360, n. 3, cod. proc. civ., in relazione ai principi comunitari su cui si fonda la sentenza del giudice del lavoro del 2010 , in virtù della Direttiva CEE n. 1999/70, con il riconoscimento di un risarcimento omnicomprensivo del danno che varapportato alla retribuzione netta dell’ultima busta paga del mese di aprile 2006 (pari a euro 699,82) secondo le previsioni risarcitorie analogicamente previste in materia di c.d. retribuzione globale di fatto;

3. i motivi complessivamente considerati sono inammissibili, in quanto si limitano a prospettare una interpretazione del titolo esecutivo posto a fondamento del precetto differente da quella adottata nella sentenza impugnata senza censurare la stessa sul piano della violazione dei canoni ermeneutici che devono presiedere a siffatta interpretazione;

4. in proposito, occorre senz’altro rimarcare come questa Corte, con recente pronuncia a Sezioni Unite, abbia innovato rispetto al consolidato orientamento sinora seguito, affermando che “L’interpretazione del titolo esecutivo, consistente in una sentenza passata in giudicato, compiuta dal giudice dell’opposizione all’esecuzione o agli atti esecutivi, è sindacabile in sede di legittimità, sotto il profilo della violazione della norma di legge sul giudicato sostanziale (art. 2909 c.c.), risolvendosi in una questione di diritto, e non di fatto, allorquando il giudicato costituisca il parametro di legittimità dell’azione esecutiva intrapresa o dello stesso processo esecutivo, in quanto la fonte del diritto applicabile alla fattispecie, una volta intervenuto il giudicato, è l'accertamento in esso contenuto e non la legge generale ed astratta” (Cass. Sez. U, 21/02/2022 , n. 5633);

5. ne consegue che, in base al medesimo arresto, “Il ricorso per cassazione con cui venga denunciata la violazione, da parte del giudice dell’opposizione all’esecuzione o agli atti esecutivi, dell’art.2909 c.c. riguardo al titolo esecutivo giudiziale passato in giudicato, deve contenere, a pena di inammissibilità, ai sensi dell’art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c., la specifica indicazione del precetto sostanziale violato, nei cui limiti deve svolgersi il sindacato di legittimità, e, ai sensi dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., della parte del provvedimento giurisdizionale passato in giudicato contenente il precetto sostanziale di cui si denuncia l’errata interpretazione, nonché dell'eventuale elemento extratestuale, ritualmente acquisito nel giudizio di merito, che sia rilevante per l’interpretazione del giudicato”;

6. nella specie, parte ricorrente si limita a censurare l’approdo ermeneutico cui perviene la Corte di appello - in quanto conducente ad un’asserita indebita decurtazione delle voci accessorie indicate nell’ultima busta paga – senza tuttavia indicare il precetto sostanziale violato e, soprattutto, senza specificare il dato extratestuale rappresentato dall’ultimo contratto di lavoro, quale elemento espressamente indicato come parametro nel titolo esecutivo giudiziale, siccome riportato nella sentenza impugnata, né – tanto meno – riportare e produrre il c.c.n.l. di se ttore, cui – nell’interpretazione resa dalla Corte territoriale – occorreva riferirsi per determinare la retribuzione contrattualmente prevista;

7. in definitiva, la ricorrente, senza confrontarsi adeguatamente con gli argomenti letterali ed i dati extratestuali addotti nella sentenza impugnata, ha offerto un’interpretazione fondata su parametri differenti (l’importo netto riportato nell’ultima busta paga , i principi giurisprudenziali sulle misure sanzionatorie atte a reprimere gli abusi sull’utilizzo dei contratti a termine) omettendo di offrire a questa Corte gli elementi indispensabili per effettuare il sindacato di legittimità nei termini sopra enunciati, onde apprezzare la denunciata errata interpretazione in cui sarebbe incorsa la Corte di merito;

8. in questo senso, non è neppure configurabile il dedotto vizio di ultrapetizione, per avere la Corte di appello assunto come parametro un elemento diverso dall’ultima busta paga (aprile 2006) concordemente assunta dalle parti, atteso che “Il dovere imposto al giudice di non pronunciare oltre i limiti della domanda, né di pronunciare d’ufficio su eccezioni che possono essere proposte soltanto dalle parti, non comporta l’obbligo di attenersi all’interpretazione prospettata dalle parti in ordine ai fatti, agliatti ed ai negozi giuridici posti a base delle loro domande ed eccezioni, essendo la valutazione degli elementi documentali e processuali, necessaria per la decisione, pur sempre devoluta al giudice, indipendentemente dalle opinioni, ancorché concordi, espresse in proposito dai contendenti.

Al riguardo non è configurabile un vizio di ultrapetizione, ravvisabile unicamente nel caso in cui il giudice attribuisca alla parte un bene non richiesto, o maggiore di quello richiesto.” (Cass. Sez. 6-3, 11/06/2021, n. 16608). Nella specie, è pacifico che la Corte territoriale abbia assunto come base di calcolo per il risarcimento danni lo stesso importo indicato dall’appellante (pari a euro 527,00 mensili), onde non è ravvisabile il denunciato vizio di ultrapetizione;

9. in conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo;

10. occorre dare atto, ai fini e per gli effetti indicati da Cass. Sez. U.20/02/2020, n. 4315, della sussistenza delle condizioni processuali richieste dall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio, che liquida in euro3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari