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Ordinanza — n. 20305/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal due to voluntary withdrawal by the appellant, extinguishing the litigation without substantive review.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20305/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal extinguished following a formal withdrawal by the appellant, L'Immobiliare SRL, with the respondent's consent. Although the appellant argued that a creditor's assignment did not transfer the right to challenge a revocatory action, the court did not address the merits of the legal arguments. The procedural outcome was a termination of the case because the withdrawal rendered the litigation impossible to continue.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.; Art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.: A lawsuit is extinguished upon the voluntary withdrawal of the appellant, which terminates the proceedings regardless of the substantive legal issues raised.

Parole chiave

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voluntary withdrawal extinction of litigation creditor's assignment revocatory action Cassazione ordinanza retrocessione di credito rivendicazione della proprietà restituzione di fondo

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
civ., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n.
Art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
civ., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n.
art. 111 comma 3 cod. proc. civ
Osservò la corte territoriale, per quanto qui rileva, che l’intervento di Aquileia Capital Services era ammissibile trattandosi di successione nel diritto controverso, ai sensi dell’art. 111 comma 3 cod.
artt. 1260 cod. civ
Considerato che: con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1260 cod. civ., 111 e 344 cod.
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 19123-2020 proposto da: L'IMMOBILIARE SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, P.ZA DELLA CROCE ROSSA 2/B, presso lo studio dell'avvocato RICCARDO TROIANO, rappresentata e difesa dall'avvocato MASSIMO IOLITA; -ricorrente - contro AQUILEIA CAPITAL SERVICES SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio nella sua qualità di cessionaria dei rapporti giuridici pro soluto della cedente HYPO ALPE ADRIA BANK SPA, nella sua qualità di mandataria con rappresentanza di EAGLE SPV SRL, cessionaria pro soluto dei crediti ceduti da HYPO ALPE ADRIA BANK SPA, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato GIOVANNI BATTISTA CAMPEIS; -controricorrente - contro I VIGNETI COSTRUZIONI SRL; -intimata - avverso la sentenza n. 114/2020 della CORTE D'APPELLO di TRIESTE, depositata il 17/04/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/02/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

ENRICO SCODITTI. Rilevato che: Hypo Alpe Adria Bank s.p.a. convenne in giudizio innanzi al Tribunale di Udine I Vigneti Costruzioni s.r.l. e L’Immobiliare s.r.l. proponendo azione revocatoria della compravendita intervenuta fra i convenuti sulla base del credito vantato nei confronti della prima società a titolo di fideiussione fino alla concorrenza di Euro 1.144.000,00. Il Tribunale adito accolse la domanda. Avverso detta sentenza propose appello L’Immobiliare. Intervenne nel giudizio di appello Aquileia Capital Services s.r.l., in proprio quale cessionaria dei rapporti giuridici pro soluto della cedente Hypo Alpe Adria Bank s.p.a. e nella qualità di mandataria con rappresentanza di Eagle SPV s.r.l. cessionaria pro soluto dei crediti ceduti da Hypo Alpe Adria Bank s.p.a..

Con sentenza di data 17 aprile 2020 la Corte d’appello di Trieste rigettò l’appello. Osservò la corte territoriale, per quanto qui rileva, che l’intervento di Aquileia Capital Services era ammissibile trattandosi di successione nel diritto controverso, ai sensi dell’art. 111 comma 3 cod. proc. civ., da individuarsi nel diritto alla declaratoria di inefficacia dell’atto e che a seguito dell’intervento era presente nel processo il soggetto attualmente titolare sia della legittimazione ad agire che dell’interesse ad agire. Ha proposto ricorso per cassazione L’Immobiliare s.r.l. sulla base di due motivi e resiste con controricorso Aquileia Capital Services s.r.l..

Il relatore ha ravvisato un’ipotesi di manifesta fondatezza del ricorso. Il Presidente ha fissato l’adunanza della Corte e sono seguite le comunicazioni di rito. E’ stata presentata memoria. Considerato che: con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1260 cod. civ., 111 e 344 cod. proc. civ., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che oggetto della cessione è soltanto il credito, ma non l’azione revocatoria, sicché l’interveniente nel giudizio di appello non è subentrata nel diritto controverso.

Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2901 e 2697 cod. civ., , ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che a seguito della cessione del credito l’originaria creditrice ha perso l’interesse ad agire. E’ intervenuta rituale rinuncia al ricorso, con adesione della controparte (tale dovendosi intendere la dichiarazione di apposizione del visto alla rinuncia). Ne segue l’estinzione del giudizio di legittimità. Non si deve provvedere sulle spese stante l’adesione alla rinuncia.

Poiché vi è estinzione a seguito di rinuncia, non sussistono le condizioni per dare atto della sussistenza dei presupposti processuali dell'obbligo di versamento, da parte della parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione. P. Q. M. Dichiara l’estinzione del giudizio di legittimità. Si dà atto della non sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis,